Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

Lavorare in smart working dall’estero per un datore italiano non è automaticamente consentito: occorre valutare la residenza fiscale del lavoratore, i rischi di stabile organizzazione per l’azienda, le regole contributive del paese in cui si lavora e le eventuali autorizzazioni necessarie. L. 81/2017 disciplina il lavoro agile ma non risolve i profili internazionali.

Riferimento normativo

L. 81/2017; TUIR art. 2 e 23; accordi bilaterali previdenziali

Tabella riepilogativa

Smart working dall’estero – principali rischi e adempimenti
Profilo Rischio/Adempimento A chi si applica
Residenza fiscale Spostamento se il lavoratore è all’estero >183 giorni Lavoratore
Stabile organizzazione Rischio per l’azienda se il lavoratore ha poteri di concludere contratti Datore di lavoro
Contribuzione Dipende dalla convenzione di sicurezza sociale del paese Datore e lavoratore
Autorizzazione interna Accordo individuale di smart working ex L. 81/2017 Entrambi
Permesso di soggiorno/visto Necessario per soggiorni lavorativi fuori UE Lavoratore

La legge 81/2017 e i limiti internazionali

La legge 81/2017 disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto subordinato senza vincolo di luogo, mediante accordo individuale scritto. Tuttavia questa legge regola solo il profilo contrattuale interno: non risolve le questioni fiscali, previdenziali e autorizzative che emergono quando il lavoratore opera fisicamente in un altro paese.

Per questo, prima di autorizzare lo smart working dall’estero, datore e lavoratore devono analizzare separatamente il profilo fiscale, contributivo e di immigrazione.

Residenza fiscale e tassazione del reddito

Un lavoratore italiano che trascorre più di 183 giorni all’estero nell’anno rischia di perdere la residenza fiscale in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare il reddito nel paese estero. Anche con residenza mantenuta in Italia, il paese in cui si lavora fisicamente può rivendicare il diritto di tassare il reddito prodotto nel suo territorio, in base alla convenzione bilaterale applicabile.

Il rischio di stabile organizzazione per il datore

Se il lavoratore opera dall’estero con poteri di rappresentanza o di conclusione di contratti in nome del datore, l’azienda italiana può creare involontariamente una stabile organizzazione nel paese estero, con obbligo di registrazione fiscale e pagamento di imposte locali. Anche la disponibilità di una sede fissa (appartamento del dipendente) può in alcuni paesi essere considerata stabile organizzazione. Il rischio va analizzato con un consulente locale.

Contribuzione previdenziale

La regola generale è che si versano contributi nel paese in cui si svolge fisicamente il lavoro. Per i paesi UE/SEE si applicano i regolamenti europei sul coordinamento previdenziale: con il modulo A1 il lavoratore rimane assicurato INPS fino a 24 mesi. Con paesi extra-UE occorre verificare se esiste una convenzione bilaterale di sicurezza sociale; in assenza, possono sorgere obblighi di doppia contribuzione.

Casi pratici

Tizio – smart working per 2 mesi in Spagna (paese UE)

Tizio lavora in smart working dalla Spagna per luglio e agosto (circa 60 giorni). Rimane sotto i 183 giorni: la residenza fiscale non si sposta. Con il modulo A1 la contribuzione resta all’INPS. L’accordo individuale di smart working deve però essere aggiornato per coprire l’attività all’estero.

Caia – remote working stabile dal Portogallo per 8 mesi

Caia intende lavorare dal Portogallo da gennaio ad agosto. Supera i 183 giorni: rischia di diventare residente fiscale portoghese. Il datore teme la stabile organizzazione. È necessario un parere di un consulente fiscale portoghese prima di autorizzare il periodo.

Sempronio – smart working negli USA

Sempronio vorrebbe lavorare dagli Stati Uniti per un mese: serve un visto di lavoro o un visto specifico per remote worker (non sempre disponibile). Il visto turistico non consente attività lavorativa remunerata sul territorio USA. Il datore deve verificare anche il rischio stabile organizzazione.

Domande frequenti

Quanti giorni si può fare smart working dall'estero senza problemi fiscali?

Non esiste una soglia universale: il limite dei 183 giorni riguarda la residenza fiscale, ma ogni paese ha le proprie regole. Per soggiorni brevi (es. 1-4 settimane) i rischi sono in genere contenuti, ma occorre comunque valutare il paese specifico e la convenzione bilaterale applicabile.

È necessario un accordo scritto per fare smart working dall'estero?

Sì. La L. 81/2017 richiede un accordo individuale scritto per il lavoro agile. Se si lavora dall’estero, l’accordo dovrebbe esplicitare il paese in cui si svolge l’attività e i periodi previsti, anche per gestire responsabilità e assicurazioni.

Il datore può rifiutare lo smart working dall'estero?

Sì. Il lavoro agile non è un diritto soggettivo (salvo le categorie prioritarie previste dalla legge); il datore può rifiutare o limitare i periodi all’estero per motivi organizzativi, fiscali o di sicurezza dei dati.

Cosa succede con l'INPS se si lavora dall'estero?

Per paesi UE/SEE è possibile mantenere la contribuzione INPS tramite il modulo A1 per distacchi fino a 24 mesi. Per paesi extra-UE dipende dalle convenzioni bilaterali; in assenza possono sorgere obblighi di contribuzione locale a carico del lavoratore o del datore.

Chi deve gestire le pratiche per lo smart working dall'estero?

La responsabilità è condivisa: il datore deve valutare il rischio stabile organizzazione e gli aspetti contributivi; il lavoratore deve gestire la propria posizione fiscale e, se necessario, richiedere il visto adeguato. È consigliabile coinvolgere consulenti locali per i paesi più complessi.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro agile dall'estero non e' automatico: la L. 81/2017 regola solo il profilo contrattuale interno, non quello fiscale, previdenziale e di immigrazione.
  • La soglia dei 183 giorni di permanenza all'estero e' il discrimine per la residenza fiscale (TUIR art. 2); il reddito può comunque essere tassato nello Stato in cui si lavora.
  • Il datore rischia una stabile organizzazione all'estero se il dipendente conclude contratti in suo nome o dispone di una sede fissa.
  • Per UE/SEE il modulo A1 mantiene l'INPS fino a 24 mesi; per i Paesi extra-UE conta la convenzione bilaterale di sicurezza sociale.
  • Serve sempre l'accordo individuale scritto di lavoro agile, integrato con Paese e periodi, ed eventuale visto fuori UE.
Indice dei contenuti

Lo smart working dall'estero e' diventato una richiesta ricorrente, ma resta uno dei terreni più insidiosi del diritto del lavoro applicato, perché incrocia tre ordinamenti che non parlano la stessa lingua: quello giuslavoristico interno, quello tributario e quello previdenziale. La L. 81/2017 disciplina il lavoro agile come modalita' di esecuzione del rapporto subordinato priva di vincolo di luogo, ma si ferma alla cornice contrattuale tra le parti. Il momento in cui il dipendente attraversa il confine apre questioni che la legge sul lavoro agile non risolve, e che vanno affrontate una per una prima di autorizzare la trasferta digitale.

La residenza fiscale e la soglia dei 183 giorni

Il perno e' l'art. 2 del TUIR: chi permane all'estero per più di 183 giorni nell'anno rischia di perdere la residenza fiscale italiana e di doversi tassare nello Stato estero. Anche conservando la residenza in Italia, lo Stato in cui l'attività e' fisicamente svolta può rivendicare la tassazione del reddito prodotto sul proprio territorio: il criterio del luogo di prestazione (art. 23 TUIR e convenzioni contro le doppie imposizioni) prevale spesso su quello formale del datore. Il rischio concreto e' la doppia imposizione, mitigabile solo dalle convenzioni bilaterali e dal credito d'imposta.

Il rischio di stabile organizzazione per l'azienda

Il profilo più sottovalutato riguarda il datore. Se il lavoratore opera dall'estero con poteri di rappresentanza o di conclusione di contratti in nome dell'impresa, può integrarsi una stabile organizzazione personale; in alcuni ordinamenti anche la mera disponibilita' di una sede fissa (l'abitazione del dipendente) può rilevare. La conseguenza e' pesante: registrazione fiscale e imposizione locale sui redditi attribuibili. E' un rischio che va sempre validato con un consulente del Paese di destinazione, non stimato a tavolino.

La contribuzione previdenziale e il modulo A1

La regola generale e' la territorialita': i contributi si versano dove il lavoro e' svolto. Per UE/SEE i regolamenti europei sul coordinamento previdenziale consentono, con il modulo A1, di mantenere l'iscrizione INPS per distacchi fino a 24 mesi. Fuori dall'Unione tutto dipende dall'esistenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale: in sua assenza possono sorgere obblighi di doppia contribuzione a carico di datore e lavoratore.

L'accordo individuale e i profili di immigrazione

Sul piano interno resta indispensabile l'accordo individuale scritto richiesto dalla L. 81/2017, che in caso di attività all'estero dovrebbe esplicitare Paese, periodi e ripartizione delle responsabilita' (assicurazioni, sicurezza dei dati, infortuni). Per i Paesi extra-UE va inoltre verificato il titolo di soggiorno: il visto turistico non legittima l'attività lavorativa remunerata, e non tutti gli Stati prevedono visti per remote worker.

Una prestazione che il datore può negare

Conviene ricordare che il lavoro agile non e' un diritto soggettivo del dipendente, salvo le categorie prioritarie individuate dalla legge. Il datore può legittimamente rifiutare o limitare i periodi all'estero per ragioni organizzative, fiscali o di protezione dei dati. La gestione corretta e' percio' preventiva e condivisa: il datore valuta stabile organizzazione e contribuzione, il lavoratore presidia la propria posizione fiscale e il titolo di soggiorno.

Domande frequenti

Quanti giorni si puo' lavorare in smart working dall'estero senza problemi fiscali?

Non esiste una soglia universale. I 183 giorni rilevano per la residenza fiscale ex art. 2 TUIR, ma ogni Stato ha proprie regole sulla tassazione del reddito prodotto nel suo territorio. Per soggiorni brevi i rischi sono generalmente contenuti, ma vanno verificati Paese per Paese e in base alla convenzione bilaterale applicabile.

Serve un accordo scritto per lo smart working dall'estero?

Si. La L. 81/2017 impone l'accordo individuale scritto per il lavoro agile. Quando l'attivita' e' svolta all'estero, l'accordo dovrebbe indicare lo Stato, i periodi e la ripartizione delle responsabilita', anche ai fini assicurativi e di sicurezza dei dati.

Il datore puo' rifiutare lo smart working dall'estero?

Si. Il lavoro agile non e' un diritto soggettivo, salvo le categorie prioritarie di legge. Il datore puo' rifiutare o limitare i periodi all'estero per motivi organizzativi, fiscali o di sicurezza informatica.

Cosa succede ai contributi INPS se lavoro dall'estero?

Per UE/SEE il modulo A1 consente di mantenere l'INPS per distacchi fino a 24 mesi. Per i Paesi extra-UE dipende dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: in loro assenza possono sorgere obblighi di contribuzione locale.

Chi gestisce gli adempimenti dello smart working dall'estero?

La responsabilita' e' condivisa: il datore valuta il rischio di stabile organizzazione e la posizione contributiva, il lavoratore presidia la residenza fiscale e, ove necessario, il titolo di soggiorno. Per i Paesi piu' complessi e' opportuno il supporto di consulenti locali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.