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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 23/2015 prevede un'indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 6, max 36 mensilità) in caso di licenziamento illegittimo. La reintegra resta solo per i licenziamenti discriminatori, nulli o privi di fatto materiale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

In sintesi

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 23/2015 prevede un’indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 6, max 36 mensilità) in caso di licenziamento illegittimo. La reintegra resta solo per i licenziamenti discriminatori, nulli o privi di fatto materiale.

Riferimento normativo

D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti)

Tabella riepilogativa

Tutele per licenziamento illegittimo: D.Lgs. 23/2015
Tipo di illegittimità Tutela Importo / Effetto
Licenziamento discriminatorio o nullo Reintegra + indennità risarcitoria Reintegra nel posto + retribuzioni dalla data di licenziamento (dedotto aliunde perceptum); in alternativa indennità sostitutiva 15 mensilità
Insussistenza del fatto materiale contestato (disciplinare) Reintegra + indennità risarcitoria Reintegra + max 12 mensilità retribuzione globale di fatto
Difetto di giustificazione (per motivo oggettivo o soggettivo) Solo indennità 2 mensilità per anno di servizio: min 6, max 36 mensilità
Vizi formali (mancata comunicazione dei motivi) Solo indennità ridotta 1 mensilità per anno di servizio: min 2, max 12 mensilità

A chi si applica il D.Lgs. 23/2015

Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Anche i dipendenti assunti prima di tale data che siano stati convertiti da un contratto a termine dopo il 7 marzo 2015 rientrano nel regime delle tutele crescenti. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica il vecchio art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con le sue tutele reali o obbligatorie.

Il calcolo dell'indennità: 2 mensilità per anno

In caso di licenziamento per difetto di giustificazione (economica o disciplinare), senza che ricorrano i presupposti per la reintegra, il giudice condanna il datore a pagare un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità, con un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità. L’indennità è l’unica tutela: il lavoratore non può essere reintegrato.

Per i vizi formali (omessa comunicazione dei motivi) l’indennità è dimezzata: 1 mensilità per anno, min 2, max 12.

La reintegra: quando sopravvive

La reintegra nel posto di lavoro è prevista dal D.Lgs. 23/2015 solo in casi limitati: (a) licenziamento discriminatorio (per ragioni legate a sesso, religione, orientamento sessuale, sindacato, ecc.); (b) licenziamento nullo per violazione di norme imperative (es. durante la maternità, in violazione del divieto di licenziamento); (c) insussistenza del fatto materiale contestato in un licenziamento disciplinare (il fatto addebitato non esiste). In questi casi il giudice ordina la reintegra e il pagamento delle retribuzioni perdute (fino a un massimo per il terzo caso).

La procedura di impugnazione

Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata A/R o PEC), a pena di decadenza. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro (o presentare domanda di tentativo di conciliazione, che sospende il termine). Per i licenziamenti collettivi si applicano regole diverse con termini specifici.

Casi pratici

Tizio — licenziamento per motivo economico non provato

Tizio, assunto nel 2018, viene licenziato per soppressione del posto. Il giudice accerta che il posto non è stato soppresso (il datore ha assunto subito dopo un altro lavoratore per le stesse mansioni). Poiché il difetto di giustificazione non integra l’insussistenza del fatto materiale, Tizio ottiene solo l’indennità: 7 anni × 2 mensilità = 14 mensilità.

Caia — licenziamento discriminatorio

Caia viene licenziata tre giorni dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo per violazione del divieto ex D.Lgs. 151/2001. Caia ottiene la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.

Sempronio — vizio formale: omessa motivazione

Sempronio riceve una lettera di licenziamento senza alcuna motivazione. Il giudice accerta il vizio formale: Sempronio ottiene un’indennità ridotta pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (5 anni = 5 mensilità, ma il minimo è 2 e il massimo 12). Se contestualmente risulta anche un difetto sostanziale di giustificazione, si applica la tutela indennitaria piena.

Domande frequenti

Entro quanto devo impugnare il licenziamento?

Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con atto scritto (raccomandata A/R o PEC). Poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso al Tribunale (o domanda di conciliazione). Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.

Quante mensilità spettano per il licenziamento illegittimo?

Con le tutele crescenti: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto. Per i vizi formali l’indennità è dimezzata (min 2, max 12).

Posso essere reintegrato dopo il licenziamento?

Solo in casi specifici: licenziamento discriminatorio o nullo, oppure licenziamento disciplinare per un fatto materiale che non esiste. In tutti gli altri casi di illegittimità si ha solo diritto all’indennità monetaria.

Le tutele crescenti valgono per tutti i lavoratori?

No. Si applicano ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. Per chi è stato assunto prima si applica il previgente art. 18 St. Lav.

Il licenziamento orale è valido?

No. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale ha diritto alla reintegra (o, in base al regime applicabile, alla tutela piena) indipendentemente dalla motivazione.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Entro quanto devo impugnare il licenziamento?

Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con atto scritto (raccomandata A/R o PEC). Poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso al Tribunale (o domanda di conciliazione). Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.

Quante mensilità spettano per il licenziamento illegittimo?

Con le tutele crescenti: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto. Per i vizi formali l'indennità è dimezzata (min 2, max 12).

Posso essere reintegrato dopo il licenziamento?

Solo in casi specifici: licenziamento discriminatorio o nullo, oppure licenziamento disciplinare per un fatto materiale che non esiste. In tutti gli altri casi di illegittimità si ha solo diritto all'indennità monetaria.

Le tutele crescenti valgono per tutti i lavoratori?

No. Si applicano ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. Per chi è stato assunto prima si applica il previgente art. 18 St. Lav.

Il licenziamento orale è valido?

No. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale ha diritto alla reintegra (o, in base al regime applicabile, alla tutela piena) indipendentemente dalla motivazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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