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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
I principali crediti di lavoro (retribuzioni, TFR, ferie non godute, straordinari) si prescrivono in 5 anni dall'insorgenza del diritto. La prescrizione decorre in costanza di rapporto solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario; altrimenti decorre dalla cessazione del rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

I principali crediti di lavoro (retribuzioni, TFR, ferie non godute, straordinari) si prescrivono in 5 anni dall’insorgenza del diritto. La prescrizione decorre in costanza di rapporto solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario; altrimenti decorre dalla cessazione del rapporto.

Riferimento normativo

Art. 2948 Codice Civile

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Tabella riepilogativa

Prescrizione dei principali crediti di lavoro
Credito Termine Decorrenza
Retribuzioni (mensili, tredicesima, straordinari) 5 anni In costanza di rapporto (se tutelato) o dalla cessazione
TFR 5 anni Dalla cessazione del rapporto
Ferie non godute 5 anni Dalla cessazione del rapporto (orientamento prevalente)
Differenze retributive 5 anni Dalla singola scadenza (in costanza di rapporto, se tutelato)
Indennità di preavviso 5 anni Dalla cessazione del rapporto
Azione per impugnazione del licenziamento Impugnazione stragiudiziale: 60 giorni; ricorso giudiziale: 180 giorni (D.Lgs. 23/2015 e L. 604/1966) Dalla comunicazione del licenziamento

Il termine quinquennale e i crediti cui si applica

L’art. 2948 c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, gli interessi e, più in generale, le prestazioni periodiche. La giurisprudenza ha esteso l’applicazione ai principali crediti di lavoro: paghe, tredicesima, straordinari, ferie non godute, differenze retributive. Il TFR si prescrive anch’esso in 5 anni, decorrenti dalla cessazione del rapporto.

La decorrenza in costanza di rapporto

La questione più delicata riguarda la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 1980 e orientamento confermato) ha stabilito che la prescrizione decorre in costanza di rapporto solo quando il lavoratore è stabilmente tutelato contro il licenziamento arbitrario (ad esempio i lavoratori con tutela reale ex art. 18 St. Lav. o le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, nelle aziende sopra soglia). Per i lavoratori privi di tale tutela la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

Interruzione e sospensione della prescrizione

La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine ricomincia a decorrere da zero. Può essere sospesa in presenza di cause legali (minore età del creditore, interdizione) o convenzionali. È fondamentale inviare la diffida per iscritto (raccomandata o PEC) per conservare la prova dell’interruzione.

Casi pratici

Tizio — straordinari non pagati negli ultimi 3 anni

Tizio lavora in un’azienda con più di 15 dipendenti (tutela reale) e reclama straordinari non pagati degli ultimi 3 anni. Poiché è tutelato contro il licenziamento, la prescrizione decorre in costanza di rapporto: i crediti degli ultimi 5 anni sono ancora azionabili. Invia una lettera di messa in mora raccomandata per interrompere la prescrizione.

Caia — crediti di lavoro in piccola azienda

Caia lavora in un’impresa con 4 dipendenti (priva di tutela reale). La prescrizione dei suoi crediti matura a partire dalla cessazione del rapporto. Si dimette e ha 5 anni dalla data delle dimissioni per rivendicare eventuali crediti pregressi.

Sempronio — TFR non pagato dopo 6 anni

Sempronio è stato licenziato 6 anni fa e non ha mai reclamato il TFR. Il credito si è prescritto: sono trascorsi oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto senza atti interruttivi. Non può più agire in giudizio per ottenere il TFR, salvo che vi siano stati atti interruttivi validi.

Domande frequenti

In quanti anni si prescrivono le retribuzioni non pagate?

In 5 anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c. Il termine decorre dalla singola scadenza mensile (in costanza di rapporto tutelato) o dalla cessazione del rapporto (per i lavoratori privi di tutela stabile).

Quando inizia a decorrere la prescrizione durante il rapporto?

Solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario (grandi aziende con tutela reale o crescente). In caso contrario la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

Come si interrompe la prescrizione?

Con qualsiasi atto che manifesti la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, diffida scritta (raccomandata o PEC), ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l’interruzione il termine quinquennale ricomincia da zero.

Il TFR ha la stessa prescrizione delle retribuzioni?

Sì: anche il TFR si prescrive in 5 anni, ma il termine decorre sempre dalla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.

Cosa succede se il datore riconosce il debito?

Il riconoscimento del debito da parte del datore (anche tacito, ad esempio il pagamento parziale) interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere da zero dalla data del riconoscimento.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

In quanti anni si prescrivono le retribuzioni non pagate?

In 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c. Il termine decorre dalla singola scadenza mensile (in costanza di rapporto tutelato) o dalla cessazione del rapporto (per i lavoratori privi di tutela stabile).

Quando inizia a decorrere la prescrizione durante il rapporto?

Solo se il lavoratore è tutelato contro il licenziamento arbitrario (grandi aziende con tutela reale o crescente). In caso contrario la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

Come si interrompe la prescrizione?

Con qualsiasi atto che manifesti la volontà di esercitare il diritto: lettera di messa in mora, diffida scritta (raccomandata o PEC), ricorso al giudice, richiesta di conciliazione. Dopo l'interruzione il termine quinquennale ricomincia da zero.

Il TFR ha la stessa prescrizione delle retribuzioni?

Sì: anche il TFR si prescrive in 5 anni, ma il termine decorre sempre dalla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.

Cosa succede se il datore riconosce il debito?

Il riconoscimento del debito da parte del datore (anche tacito, ad esempio il pagamento parziale) interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere da zero dalla data del riconoscimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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