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L’apprendistato si articola in tre tipologie: per la qualifica e il diploma (under 25), professionalizzante (il più diffuso, 18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (per lauree e dottorati). In tutti i tipi il CCNL consente un sotto-inquadramento retributivo rispetto all’inquadramento finale, con aumenti progressivi durante il percorso.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Età | Durata massima | Finalità |
|---|---|---|---|
| 1. Per la qualifica e il diploma | 15–25 anni | Definita dal percorso scolastico | Conseguire qualifica/diploma EQF 3-4 in alternanza scuola-lavoro |
| 2. Professionalizzante | 18–29 anni | Fino a 3 anni (5 per artigiani e alcune categorie) | Qualificazione professionale tramite formazione aziendale + CCNL |
| 3. Alta formazione e ricerca | 18–29 anni | Definita dall’accordo con l’istituzione formativa | Laurea magistrale, dottorato, praticantato professionale, ricerca |
Tipo 1 — per la qualifica e il diploma
Riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica professionale (EQF 3) o un diploma (EQF 4) in alternanza scuola-lavoro. La durata è quella del percorso formativo istituzionale. Il datore è tenuto a garantire la formazione esterna e a erogare la retribuzione prevista dal CCNL per gli apprendisti, con possibilità di sotto-inquadramento di norma non superiore a due livelli rispetto a quello di destinazione finale.
Tipo 2 — professionalizzante (il più diffuso)
È il tipo più utilizzato: riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica). La durata è stabilita dal CCNL, fino a un massimo di 3 anni (5 anni per l’artigianato e alcune attività del settore secondario previste dal contratto collettivo). Il piano formativo individuale è obbligatorio. La formazione comprende una parte trasversale (di regola a cura di enti pubblici) e una parte tecnico-professionale aziendale. Il CCNL fissa gli scatti retributivi progressivi durante il percorso.
Tipo 3 — alta formazione e ricerca
Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che puntano a una laurea magistrale, un dottorato, un praticantato per l’accesso alle professioni ordinate o a progetti di ricerca. L’accordo si stipula con università, istituti di ricerca, istituti tecnici superiori o ordini professionali. La durata è definita dal percorso accademico. La retribuzione e il sotto-inquadramento sono disciplinati dal CCNL o dall’accordo individuale nel rispetto dei minimi.
Retribuzione: il sotto-inquadramento
In tutti e tre i tipi, il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione a fine percorso (di norma uno o due livelli). La retribuzione cresce in modo progressivo durante il rapporto, fino a raggiungere quella piena al termine. Al termine dell’apprendistato il datore può recedere con il preavviso contrattuale; se il rapporto continua, l’apprendista è confermato a tempo indeterminato.
Casi pratici
Tizio, 20 anni, firma un apprendistato professionalizzante di 3 anni con un’officina che applica il CCNL Metalmeccanici Industria. Il contratto prevede sotto-inquadramento di un livello per i primi 18 mesi, poi livello pieno negli ultimi 18 mesi, con formazione aziendale documentata nel piano formativo.
Caia frequenta un istituto professionale e accede all’apprendistato per la qualifica. L’azienda collabora con la scuola per l’alternanza: la durata è quella del corso, la retribuzione è quella CCNL per apprendisti di primo livello, inferiore alla paga base degli operai qualificati.
Sempronio, 26 anni, svolge il dottorato in collaborazione con un’azienda farmaceutica tramite apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accordo, stipulato con l’università, definisce le attività in azienda, la durata e la retribuzione minima, che non può essere inferiore ai minimi del CCNL Chimico-Farmaceutico per la qualifica di destinazione.
Domande frequenti
Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?
L’apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).
L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?
Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.
Come funziona il sotto-inquadramento?
Il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore (di norma uno o due) rispetto a quello finale, con retribuzione crescente durante il percorso formativo.
L'apprendistato dà diritto alla NASpI?
Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l’apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.
L'apprendista paga meno contributi?
Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?
L'apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).
L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?
Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.
Come funziona il sotto-inquadramento?
Il CCNL può prevedere che l'apprendista sia inquadrato a un livello inferiore (di norma uno o due) rispetto a quello finale, con retribuzione crescente durante il percorso formativo.
L'apprendistato dà diritto alla NASpI?
Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l'apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.
L'apprendista paga meno contributi?
Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.
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