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L’apprendistato si articola in tre tipologie: per la qualifica e il diploma (under 25), professionalizzante (il più diffuso, 18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (per lauree e dottorati). In tutti i tipi il CCNL consente un sotto-inquadramento retributivo rispetto all’inquadramento finale, con aumenti progressivi durante il percorso.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Età | Durata massima | Finalità |
|---|---|---|---|
| 1. Per la qualifica e il diploma | 15-25 anni | Definita dal percorso scolastico | Conseguire qualifica/diploma EQF 3-4 in alternanza scuola-lavoro |
| 2. Professionalizzante | 18-29 anni | Fino a 3 anni (5 per artigiani e alcune categorie) | Qualificazione professionale tramite formazione aziendale + CCNL |
| 3. Alta formazione e ricerca | 18-29 anni | Definita dall’accordo con l’istituzione formativa | Laurea magistrale, dottorato, praticantato professionale, ricerca |
Tipo 1 – per la qualifica e il diploma
Riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica professionale (EQF 3) o un diploma (EQF 4) in alternanza scuola-lavoro. La durata è quella del percorso formativo istituzionale. Il datore è tenuto a garantire la formazione esterna e a erogare la retribuzione prevista dal CCNL per gli apprendisti, con possibilità di sotto-inquadramento di norma non superiore a due livelli rispetto a quello di destinazione finale.
Tipo 2 – professionalizzante (il più diffuso)
È il tipo più utilizzato: riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica). La durata è stabilita dal CCNL, fino a un massimo di 3 anni (5 anni per l’artigianato e alcune attività del settore secondario previste dal contratto collettivo). Il piano formativo individuale è obbligatorio. La formazione comprende una parte trasversale (di regola a cura di enti pubblici) e una parte tecnico-professionale aziendale. Il CCNL fissa gli scatti retributivi progressivi durante il percorso.
Tipo 3 – alta formazione e ricerca
Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che puntano a una laurea magistrale, un dottorato, un praticantato per l’accesso alle professioni ordinate o a progetti di ricerca. L’accordo si stipula con università, istituti di ricerca, istituti tecnici superiori o ordini professionali. La durata è definita dal percorso accademico. La retribuzione e il sotto-inquadramento sono disciplinati dal CCNL o dall’accordo individuale nel rispetto dei minimi.
Retribuzione: il sotto-inquadramento
In tutti e tre i tipi, il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione a fine percorso (di norma uno o due livelli). La retribuzione cresce in modo progressivo durante il rapporto, fino a raggiungere quella piena al termine. Al termine dell’apprendistato il datore può recedere con il preavviso contrattuale; se il rapporto continua, l’apprendista è confermato a tempo indeterminato.
Casi pratici
Tizio, 20 anni, firma un apprendistato professionalizzante di 3 anni con un’officina che applica il CCNL Metalmeccanici Industria. Il contratto prevede sotto-inquadramento di un livello per i primi 18 mesi, poi livello pieno negli ultimi 18 mesi, con formazione aziendale documentata nel piano formativo.
Caia frequenta un istituto professionale e accede all’apprendistato per la qualifica. L’azienda collabora con la scuola per l’alternanza: la durata è quella del corso, la retribuzione è quella CCNL per apprendisti di primo livello, inferiore alla paga base degli operai qualificati.
Sempronio, 26 anni, svolge il dottorato in collaborazione con un’azienda farmaceutica tramite apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accordo, stipulato con l’università, definisce le attività in azienda, la durata e la retribuzione minima, che non può essere inferiore ai minimi del CCNL Chimico-Farmaceutico per la qualifica di destinazione.
Domande frequenti
Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?
L’apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).
L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?
Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.
Come funziona il sotto-inquadramento?
Il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore (di norma uno o due) rispetto a quello finale, con retribuzione crescente durante il percorso formativo.
L'apprendistato dà diritto alla NASpI?
Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l’apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.
L'apprendista paga meno contributi?
Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato è il principale contratto a causa mista del nostro ordinamento: unisce una prestazione di lavoro e un obbligo formativo a carico del datore, con l'obiettivo di far acquisire al giovane una qualificazione professionale. Disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, è strutturalmente un contratto a tempo indeterminato, ma con una fase formativa durante la quale operano regole speciali su retribuzione, recesso e inquadramento.
Le tre tipologie
Il legislatore distingue tre figure. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rivolto ai più giovani e si integra con il percorso scolastico, in alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato professionalizzante, il più diffuso, mira a far conseguire una qualificazione attraverso la formazione aziendale e quella prevista dal CCNL. L'apprendistato di alta formazione e ricerca collega il rapporto al conseguimento di titoli universitari, dottorati, praticantati professionali o attività di ricerca.
Età e durata
Ciascuna tipologia ha requisiti anagrafici e durate proprie. La forma professionalizzante si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni (con possibilità anticipata a chi è già in possesso di una qualifica) e ha una durata massima fissata dal CCNL, più estesa per l'artigianato e per alcune attività. Per le altre due tipologie la durata segue il percorso formativo o l'accordo con l'istituzione formativa. La durata massima è un limite invalicabile dalla contrattazione individuale.
La retribuzione: sotto-inquadramento e percentuale
La specialità economica dell'apprendistato consente due meccanismi alternativi, secondo quanto previsto dal CCNL: il sotto-inquadramento, ossia l'inquadramento dell'apprendista fino a un certo numero di livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale (di norma non oltre due livelli), con avvicinamento progressivo; oppure una retribuzione determinata in percentuale crescente di quella del livello finale. In entrambi i casi la retribuzione cresce con l'avanzare del percorso. Le percentuali e i livelli vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente.
L'obbligo formativo
Il tratto qualificante è la formazione: il datore deve garantire la formazione, interna ed eventualmente esterna, e la presenza di un tutor. L'inadempimento dell'obbligo formativo non è un dettaglio: quando è grave e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, può comportare conseguenze a carico del datore, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario a tempo indeterminato con i relativi effetti retributivi e contributivi.
Recesso e prosecuzione
Durante l'apprendistato valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. La specialità emerge al termine del periodo formativo: in quel momento ciascuna parte può recedere con preavviso (art. 2118 c.c.); in mancanza di disdetta, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato. È il momento decisivo per la stabilizzazione.
Vantaggi e cautele
Per il datore l'apprendistato offre benefici contributivi e una retribuzione iniziale ridotta; per il giovane, una qualificazione e una prospettiva di stabilizzazione. Le agevolazioni contributive sono però condizionate al rispetto degli obblighi formativi e dei limiti di legge: vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate. Per l'apprendista è utile controllare l'effettiva erogazione della formazione e la corretta progressione retributiva.
Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato esistono?
Tre, secondo gli artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante (il più diffuso) e di alta formazione e ricerca. Si distinguono per finalità, requisiti di età e durata.
Quanto si guadagna come apprendista?
Il CCNL consente un sotto-inquadramento fino a un certo numero di livelli inferiori rispetto al livello finale, oppure una retribuzione in percentuale crescente. In entrambi i casi la retribuzione aumenta con il percorso. Le percentuali vanno verificate sulle tabelle del CCNL vigente.
L'apprendistato è a tempo determinato?
No. È strutturalmente un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo. Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede con preavviso, prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Cosa succede se il datore non eroga la formazione?
L'obbligo formativo è essenziale. Se l'inadempimento è grave e impedisce le finalità formative, può comportare conseguenze a carico del datore, fino alla riqualificazione del rapporto come ordinario a tempo indeterminato con i relativi effetti retributivi e contributivi.
Si può essere licenziati durante l'apprendistato?
Durante il periodo formativo valgono le regole ordinarie sul recesso per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.