Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

In sintesi

Nei primi 12 mesi di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito (o una sola ora se l’orario è inferiore a sei ore). In alternativa può optare per un’uscita anticipata o un ingresso posticipato. Le ore di riposo sono a carico INPS e indennizzate al 100%.

Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001, art. 39

Tabella riepilogativa

Riposi per allattamento – sintesi
Situazione Ore di riposo spettanti
Orario giornaliero ≥ 6 ore 2 ore di riposo
Orario giornaliero < 6 ore 1 ora di riposo
Indennità 100% della retribuzione, a carico INPS
Durata del diritto Fino al compimento di 12 mesi del bambino
Chi ne beneficia Di norma la madre; il padre in casi specifici previsti dalla legge

Il diritto alle ore di riposo

L’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre il diritto a due ore di riposo al giorno durante il primo anno di vita del bambino, se lavora almeno 6 ore al giorno. Se l’orario è inferiore, il riposo scende a una sola ora. Le ore di riposo non sono straordinario: sono pienamente retribuite al 100% e a carico INPS, con anticipo del datore.

Come si fruiscono i riposi

Le due ore possono essere fruite in modo flessibile: uscita anticipata di due ore, ingresso posticipato di due ore, oppure un’uscita anticipata e un ritardo all’ingresso di un’ora ciascuno. Le modalità si concordano con il datore. Non possono essere cumulati in giornate libere intere: si tratta di permessi orari giornalieri, non di un monte-ore accumulabile.

Il padre e i casi in cui subentra

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per allattamento in alternativa alla madre, se la madre non è lavoratrice dipendente, se la madre non se ne avvale, o in caso di morte o grave infermità della madre. La domanda all’INPS deve indicare la condizione che consente la sostituzione.

Casi pratici

Tizio – lavoratrice full-time che sceglie uscita anticipata

Elena lavora 8 ore al giorno. Nel primo anno del figlio chiede all’INPS e al datore di fruire delle 2 ore di riposo come uscita anticipata giornaliera di 2 ore. L’indennità (100% della retribuzione oraria) è corrisposta dall’INPS attraverso il datore.

Caia – part-time di 5 ore: una sola ora

Giovanna ha un contratto part-time di 5 ore giornaliere. Poiché non raggiunge le 6 ore, ha diritto a un’ora sola di riposo giornaliero. Sceglie di posticipare l’ingresso di un’ora.

Sempronio – padre che subentra alla madre

La moglie di Luca è libera professionista e non ha diritto ai riposi INPS. Luca, dipendente, presenta domanda all’INPS per fruire delle 2 ore di riposo giornaliero al posto della madre, allegando la documentazione sullo status della moglie.

Domande frequenti

Le ore di allattamento sono pagate?

Sì, al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il datore anticipa il pagamento e recupera in sede di conguaglio contributivo.

Fino a quando spettano i riposi per allattamento?

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Si possono cumulare in giornate libere?

No. I riposi sono permessi orari giornalieri e non possono essere accumulati per ottenere giorni interi di assenza.

Cosa succede con un part-time di 4 ore?

Con un orario inferiore a 6 ore spetta un’ora sola di riposo al giorno, retribuita al 100%.

Il padre può chiedere le ore di allattamento?

Sì, in alternativa alla madre, se lei non è lavoratrice dipendente, se rinuncia al diritto, o in caso di morte o grave infermità della madre.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nei primi dodici mesi di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a riposi giornalieri retribuiti, disciplinati dall'art. 39 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita').
  • Le ore di riposo sono due al giorno se l'orario giornaliero e' pari o superiore a sei ore; una sola ora se l'orario e' inferiore.
  • I riposi sono indennizzati al 100% e l'indennita' e' a carico dell'INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
  • In alternativa al riposo infrazionato si può concordare un ingresso posticipato o un'uscita anticipata.
  • Il padre lavoratore può fruire dei riposi in casi specifici previsti dalla legge (madre non lavoratrice dipendente, affidamento esclusivo, decesso o grave infermita' della madre).
  • Per i parti plurimi le ore di riposo sono raddoppiate.
Indice dei contenuti

I riposi giornalieri per allattamento, comunemente noti come 'permessi orari', sono uno degli strumenti più utilizzati di conciliazione tra vita familiare e lavoro nel primo anno di vita del bambino. La denominazione tradizionale e' in parte fuorviante: il diritto non e' condizionato all'allattamento al seno e spetta a prescindere dalle modalita' di alimentazione del neonato. Si tratta in realta' di un permesso retribuito finalizzato alla cura del figlio, riconosciuto dall'art. 39 del D.Lgs. 151/2001 e completato dalle norme successive del medesimo Testo Unico.

Quante ore spettano e come si calcolano

La regola e' semplice: due ore di riposo al giorno se l'orario di lavoro giornaliero raggiunge o supera le sei ore, una sola ora se resta al di sotto. Le ore possono essere fruite separatamente nell'arco della giornata oppure cumulate. Quando l'azienda dispone di una struttura per l'infanzia (asilo nido o servizio equivalente) nei locali di lavoro o nelle immediate vicinanze, la durata del riposo può essere ridotta, perché viene meno l'esigenza di allontanamento dal luogo di lavoro.

Retribuzione e copertura INPS

Le ore di riposo non sono un mero permesso non retribuito né un'assenza penalizzante: sono indennizzate al 100% della retribuzione. L'indennita' e' posta a carico dell'INPS, ma viene materialmente anticipata dal datore di lavoro in busta paga e poi recuperata in sede di conguaglio contributivo. Sul piano economico, dunque, la lavoratrice non subisce alcuna decurtazione.

Le modalita' alternative di fruizione

La rigidita' del riposo infrazionato può non adattarsi a tutte le organizzazioni. Per questo la prassi consente di concordare con il datore una diversa collocazione del beneficio: tipicamente un ingresso posticipato o un'uscita anticipata che 'comprime' le due ore all'inizio o alla fine del turno. E' una soluzione pratica molto diffusa, soprattutto per chi ha tempi di spostamento lunghi.

Quando il diritto spetta al padre

Il Testo Unico riconosce i riposi anche al padre lavoratore in situazioni tassative: quando i figli sono affidati al solo padre, quando la madre non e' lavoratrice dipendente (e quindi non potrebbe fruire del beneficio), in caso di rinuncia della madre lavoratrice ai riposi, oppure in caso di decesso o grave infermita' della madre. La finalita' e' garantire al bambino la cura di un genitore, a prescindere da chi la eserciti in concreto.

Parti plurimi e adozione

In caso di parto gemellare o plurimo le ore di riposo sono raddoppiate, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. I riposi spettano inoltre, con le dovute decorrenze, anche nei casi di adozione e affidamento, secondo le regole del Testo Unico che equiparano queste situazioni alla genitorialita' biologica.

Tutela contro discriminazioni e dimissioni

La fruizione dei riposi non può tradursi in alcuna penalizzazione di carriera o retributiva. Il periodo e' utile a tutti gli effetti, incluso il computo dell'anzianita'. Va inoltre ricordato che nel primo anno di vita del bambino le dimissioni della lavoratrice madre richiedono la convalida presso l'Ispettorato del lavoro, garanzia pensata proprio per evitare dimissioni 'in bianco' o estorte.

Domande frequenti

I riposi per allattamento spettano anche se non allatto al seno?

Si'. Nonostante il nome, il diritto non e' legato all'allattamento al seno: spetta a prescindere dalle modalita' di alimentazione del bambino, perche' la sua funzione e' consentire la cura del figlio nel primo anno di vita.

Quante ore di riposo mi spettano al giorno?

Due ore al giorno se il tuo orario giornaliero e' pari o superiore a sei ore; una sola ora se l'orario e' inferiore. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate.

Le ore di riposo sono pagate?

Si', sono indennizzate al 100% della retribuzione. L'indennita' e' a carico dell'INPS ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro, quindi non subisci alcuna decurtazione.

Posso uscire prima invece di spezzare l'orario?

Si'. In alternativa al riposo infrazionato e' possibile concordare con il datore un ingresso posticipato o un'uscita anticipata, accorpando le ore all'inizio o alla fine del turno.

Anche il padre puo' usufruire dei riposi?

Si', ma solo in casi specifici previsti dalla legge: affidamento esclusivo al padre, madre non lavoratrice dipendente, rinuncia della madre, oppure decesso o grave infermita' della madre.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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