Testo dell'articoloVigente
Il datore può licenziare il lavoratore malato solo dopo il superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL. Prima di quel termine il licenziamento è nullo. Il comporto può essere semplice (unica malattia) o per sommatoria (più malattie nell’arco di un periodo): la distinzione è fondamentale per contare correttamente i giorni.
Tabella riepilogativa
| Tipo di comporto | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Comporto semplice | Unica malattia continuativa; si computa dalla data di inizio | Art. 2110 c.c. + CCNL |
| Comporto per sommatoria | Somma di più assenze per malattia in un arco di tempo (es. 12 mesi) | CCNL (varia per settore) |
| Durata minima | Stabilita dal CCNL; in assenza, criteri equitativi del giudice | Art. 2110, co. 2, c.c. |
| Preavviso | Non spetta se il lavoratore è ancora malato; si può sostituire con indennità sostitutiva | Art. 2110, co. 1, c.c. |
| Impugnazione | 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento | L. 604/1966 |
Cos'è il periodo di comporto e come si conta
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia non può essere licenziato. È fissato dal CCNL e varia considerevolmente da settore a settore. Il comporto semplice conta i giorni di una singola malattia continuativa. Il comporto per sommatoria somma le assenze per malattia (anche di pochi giorni ciascuna) verificatesi nell’arco di un periodo di riferimento (ad es. 12 o 18 mesi), che il CCNL può far scorrere o fissare su base solare.
Quando il licenziamento è valido e quando è nullo
Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo: il lavoratore ha diritto alla reintegra e al risarcimento, indipendentemente dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015). Il licenziamento è invece legittimo se intimato dopo il superamento, ma il datore deve aver correttamente contato i giorni secondo le regole del CCNL. Eventuali giorni di malattia dovuti a causa di servizio o infortuni sul lavoro non si computano nel comporto.
Il preavviso e le altre conseguenze
Se al momento del licenziamento il lavoratore è ancora malato, il preavviso non decorre: il datore può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR e le altre spettanze di fine rapporto maturano normalmente. I giorni di malattia durante il comporto sono retribuiti o indennizzati secondo le regole del CCNL e dell’INPS (indennità di malattia dal 4° giorno per i lavoratori del settore privato).
Casi pratici
Tizio raggiunge esattamente il 180° giorno di malattia. Il datore può intimare il licenziamento il giorno dopo il superamento. Se lo fa prima, il licenziamento è nullo.
Caia è assente 10 giorni ad aprile, 8 a giugno e 15 ad agosto per patologie diverse. Il suo CCNL prevede comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi mobili. Alla 91ª giornata il datore può legittimamente licenziarla se il comporto è esaurito.
Sempronio è assente per 60 giorni a seguito di un infortunio sul lavoro. Quei giorni non si computano nel comporto: il datore non può includerli nel conteggio per arrivare al superamento del limite.
Domande frequenti
Prima del superamento del comporto si può licenziare?
No. Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegra, a prescindere dalla data di assunzione.
Dove trovo la durata del mio periodo di comporto?
Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Cerca le sezioni dedicate a malattia e comporto; il valore varia molto da settore a settore (da 90 a 365 giorni o più).
I giorni di infortunio sul lavoro contano nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Se vengo licenziato durante la malattia, ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR e le altre spettanze maturano sempre alla cessazione del rapporto, anche se causata dal superamento del comporto.
Come si impugna il licenziamento per comporto se ritengo errato il conteggio?
Con impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, contestando il computo dei giorni. È consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro o dal sindacato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto e una fattispecie peculiare, perche bilancia due interessi contrapposti: la tutela del lavoratore malato e l'esigenza del datore di non sopportare a tempo indeterminato l'assenza. Il cardine normativo e l'art. 2110 del codice civile, che impone la conservazione del posto per un certo periodo in caso di malattia o infortunio.
Il fondamento nell'art. 2110 c.c.
L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita. La contrattazione collettiva ha riempito di contenuto questo rinvio, fissando per ciascun settore la durata del comporto. Solo dopo il suo superamento il datore puo recedere senza che il licenziamento sia viziato da nullita.
Comporto secco e comporto per sommatoria
La distinzione e decisiva per contare i giorni. Il comporto secco riguarda un'unica malattia continuativa e si computa dalla data di inizio. Il comporto per sommatoria somma piu assenze, anche brevi, verificatesi entro un arco di riferimento definito dal CCNL. Errori nel modello di calcolo applicabile sono tra le cause piu frequenti di contenzioso.
Quando il licenziamento e illegittimo
Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto e di regola nullo, perche viola la conservazione del posto garantita dall'art. 2110 c.c. Le conseguenze sul piano delle tutele dipendono dal regime applicabile, ma il principio resta fermo: senza superamento, il recesso per malattia non e consentito.
Il corretto computo dei giorni
Anche dopo il superamento, il datore deve aver conteggiato correttamente i giorni secondo le regole del CCNL: periodo di riferimento, modalita di scorrimento, eventuali franchigie. Un computo errato puo rendere illegittimo un licenziamento altrimenti astrattamente possibile.
Assenze che non si computano
Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio di norma non rientrano nel comporto, perche hanno origine nell'attivita lavorativa. Includerle nel conteggio per raggiungere il superamento e un errore che vizia il licenziamento.
Preavviso e spettanze di fine rapporto
Se al momento del recesso il lavoratore e ancora malato, il preavviso non decorre e puo essere sostituito dall'indennita sostitutiva. Il TFR e le altre spettanze maturano comunque alla cessazione del rapporto: il licenziamento per comporto non incide sul diritto a percepirle.
L'obbligo di avvertimento e il ruolo del datore
Un profilo spesso trascurato riguarda la condotta del datore in prossimita del superamento. La giurisprudenza ha valorizzato la buona fede nell'esecuzione del contratto: in alcuni contesti si discute della possibilita per il lavoratore di chiedere strumenti come l'aspettativa o il part-time prima dell'esaurimento del comporto. Una gestione trasparente delle comunicazioni sull'andamento delle assenze riduce il rischio di un recesso poi giudicato illegittimo.
Impugnazione e oneri di prova
Chi ritiene errato il conteggio puo impugnare il licenziamento nei termini di legge, contestando il computo dei giorni. Trattandosi di una verifica spesso tecnica, e consigliabile l'assistenza di un consulente del lavoro o del sindacato, anche per ricostruire correttamente le assenze rilevanti e distinguere quelle non computabili da quelle che concorrono al superamento.
Domande frequenti
Qual e la base normativa del comporto?
L'art. 2110 c.c., che garantisce la conservazione del posto in caso di malattia o infortunio per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi, dal contratto collettivo o secondo equita.
Si puo licenziare prima del superamento del comporto?
No. Il licenziamento intimato prima del superamento e di regola nullo perche viola la conservazione del posto ex art. 2110 c.c. Le tutele applicabili dipendono dal regime, ma il principio resta fermo.
Dove trovo la durata del mio periodo di comporto?
Nel CCNL applicato al rapporto, nelle sezioni su malattia e comporto. La durata varia molto da settore a settore e va letta sul contratto vigente.
I giorni di infortunio sul lavoro contano nel comporto?
Di norma no. Le assenze da infortunio sul lavoro o causa di servizio non si computano nel periodo di comporto, perche hanno origine nell'attivita lavorativa.
Se vengo licenziato per comporto ho diritto al TFR?
Si. Il TFR e le altre spettanze di fine rapporto maturano comunque alla cessazione, anche quando il recesso dipende dal superamento del comporto.