Testo dell'articoloVigente
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione, salvo diversa previsione del CCNL. Ma il licenziamento non può essere discriminatorio, ritorsivo o frutto di un abuso del patto di prova. Se il datore non fa effettivamente provare il lavoratore, il recesso libero non è ammissibile.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Forma | Scritta, obbligatoriamente (pena nullità del patto di prova) |
| Durata massima | Fissata dal CCNL; per legge non può essere eccessiva (tipicamente 2-6 mesi) |
| Recesso durante la prova | Libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione |
| Divieti assoluti | Motivo discriminatorio, ritorsivo; mancato svolgimento effettivo della prova |
| TFR e retribuzione | Spettano pro quota anche se il rapporto cessa in prova |
| Conversione automatica | Se la prova scade senza recesso, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato |
Il patto di prova: forma e durata
Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità: se manca la prova scritta, il patto è nullo e il lavoratore è da subito assunto a tempo indeterminato senza possibilità di recesso libero. La durata è stabilita dal CCNL: in assenza di previsione, la giurisprudenza tende a considerare illegittima una prova superiore a sei mesi. Al termine della prova, se nessuno recede, il rapporto si consolida automaticamente.
Il recesso libero durante la prova: portata e limiti
Durante il periodo di prova il datore può recedere senza obbligo di preavviso e senza dover indicare i motivi. Questo recesso libero ha però dei limiti invalicabili:
- Il lavoratore deve essere stato effettivamente messo alla prova nelle mansioni indicate nel patto: se il datore non lo ha mai fatto lavorare nelle mansioni previste, il recesso libero non è ammissibile.
- Il recesso non può essere discriminatorio né ritorsivo: se il lavoratore dimostra questi vizi, il licenziamento è nullo anche in prova.
- Alcuni CCNL prevedono che il recesso debba comunque rispettare un preavviso minimo durante la prova.
Impugnazione del licenziamento in prova: quando è possibile
Il lavoratore può impugnare il licenziamento in prova dimostrando che:
- Il patto di prova era nullo (forma non scritta, durata eccessiva, mansioni non specificate);
- La prova non era stata effettivamente svolta;
- Il recesso era discriminatorio o ritorsivo.
In caso di successo, il licenziamento è dichiarato illegittimo con le tutele previste dalla legge. Anche in prova si applicano i termini di impugnazione di 60 e 180 giorni.
Casi pratici
Tizio firma solo il contratto di assunzione, senza nessun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre settimane il datore lo licenzia «in prova». Tizio impugna: il patto di prova era nullo per difetto di forma scritta. Il giudice dichiara il licenziamento illegittimo e applica le tutele ordinarie.
Caia viene assunta come contabile ma per tutto il periodo di prova è adibita solo a mansioni di archivio, del tutto diverse da quelle pattuite. Il datore recede «in prova» prima della scadenza. Caia dimostra che non le è mai stato consentito di svolgere le mansioni per le quali era stata assunta: il recesso libero non è ammissibile.
Sempronio, assunto come tecnico, rivela casualmente al responsabile di avere un orientamento religioso diverso dalla maggioranza dei colleghi. Il giorno dopo viene licenziato «in prova». La coincidenza temporale e le testimonianze raccolte inducono il giudice a ritenere il recesso discriminatorio e nullo.
Domande frequenti
Il patto di prova deve essere necessariamente scritto?
Sì, obbligatoriamente. Un patto di prova verbale è nullo; il lavoratore è considerato assunto a tempo indeterminato fin dall’inizio, con piena tutela contro il licenziamento ingiustificato.
Quanto può durare al massimo il periodo di prova?
La durata massima è fissata dal CCNL applicato. In genere va da 2 a 6 mesi a seconda della qualifica. Una durata eccessiva o non prevista dal contratto può rendere il patto di prova parzialmente nullo.
Se vengo licenziato durante la prova ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR matura proporzionalmente per tutti i giorni lavorati, anche se il rapporto cessa durante la prova.
Il datore deve motivare il licenziamento in periodo di prova?
No, in linea generale. Il recesso in prova è libero e non richiede motivazione. Eccezione: se il lavoratore impugna adducendo discriminazione o assenza di prova effettiva, il datore deve dimostrare la legittimità del recesso.
Se la prova scade senza che nessuno receda, cosa succede?
Il rapporto di lavoro si consolida automaticamente come contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall’inizio della prova ai fini dell’anzianità di servizio.
Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato in prova?
Sì, se il recesso è del datore. Il licenziamento in prova è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, nel rispetto dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di prova serve a un duplice scopo: permettere al datore di valutare le capacità professionali del lavoratore e consentire a quest'ultimo di apprezzare la convenienza del rapporto. La norma di riferimento è l'art. 2096 c.c., che subordina la validità del patto alla forma scritta e ne disciplina gli effetti. Proprio perché incide in modo sensibile sulle tutele del lavoratore, la disciplina del recesso in prova è oggetto di un'interpretazione rigorosa.
La forma scritta come requisito di validità
Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o al momento dell'inizio del rapporto. Una pattuizione successiva all'avvio dell'attività è nulla e travolge la prova: il rapporto si considera fin dall'origine come definitivo. La giurisprudenza richiede inoltre che il patto indichi in modo sufficientemente specifico le mansioni oggetto di verifica, così da rendere effettivo l'esperimento.
La libertà di recesso e i suoi limiti
Durante la prova ciascuna parte può recedere senza obbligo di motivazione e, salvo patto contrario, senza preavviso. Questa libertà non è però assoluta: il recesso deve essere coerente con la funzione del patto, cioè con la verifica dell'idoneità del lavoratore. Un recesso fondato su ragioni del tutto estranee all'esperimento - ad esempio motivi discriminatori o ritorsivi - è illegittimo e dà luogo alle tutele ordinarie, perché la causa del patto risulta sviata.
Durata del periodo e durata minima garantita
La durata massima della prova è rimessa ai contratti collettivi, con un tetto legale, ed è graduata in base all'inquadramento. Per i rapporti a tempo determinato la durata della prova deve essere proporzionata alla durata del contratto. La giurisprudenza riconosce inoltre che, quando è pattuita o desumibile una durata minima, il recesso intimato prima del suo decorso può essere considerato illegittimo perché non consente un esperimento effettivo.
Il divieto di licenziamento discriminatorio e ritorsivo
Anche in prova operano i divieti inderogabili: il recesso non può fondarsi su ragioni discriminatorie (sesso, condizioni personali, opinioni, stato di salute) né avere natura ritorsiva. In questi casi la nullità del recesso comporta la reintegrazione, secondo le regole generali, indipendentemente dalla pendenza del periodo di prova. È il principale argine alla libertà di recesso.
Maternità, malattia e sospensione della prova
Eventi come malattia, infortunio, gravidanza e congedi sospendono il decorso della prova: i giorni di assenza non si computano, perché impediscono l'effettivo svolgimento dell'esperimento, che riprende al rientro per la parte residua. Per la lavoratrice madre operano inoltre le tutele del D.Lgs. 151/2001 contro il licenziamento nel periodo protetto, che prevalgono sulla libera recedibilità.
Esito della prova e conseguenze del recesso illegittimo
Superata positivamente la prova, l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità. Se invece il recesso è viziato - patto nullo, prova non effettiva, motivo illecito - il rapporto è qualificato come ordinario sin dall'inizio e si applicano le tutele contro il licenziamento illegittimo, con le conseguenze risarcitorie o ripristinatorie previste dall'ordinamento.
Domande frequenti
Il patto di prova deve essere per forza scritto?
Sì. L'art. 2096 c.c. richiede la forma scritta anteriore o contestuale all'inizio del rapporto. Un patto stipulato dopo l'avvio dell'attività è nullo e il rapporto si considera definitivo sin dall'origine.
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
In linea generale il recesso in prova non richiede motivazione né preavviso, ma deve restare coerente con la verifica delle capacità del lavoratore. Resta vietato il recesso discriminatorio o ritorsivo.
La malattia sospende il periodo di prova?
Sì. Assenze per malattia, infortunio, gravidanza o congedi sospendono il decorso della prova: i relativi giorni non si computano e l'esperimento riprende al rientro per la parte residua.
Quanto può durare al massimo il periodo di prova?
La durata massima è fissata dai contratti collettivi entro il tetto di legge, graduata per inquadramento. Nei contratti a termine deve essere proporzionata alla durata del rapporto.
Cosa accade se il recesso in prova è illegittimo?
Se il patto è nullo o il recesso è fondato su motivi estranei all'esperimento o illeciti, il rapporto è considerato ordinario e si applicano le tutele contro il licenziamento illegittimo.