Testo dell'articoloVigente
Durante la malattia il datore non può licenziare il lavoratore fino al superamento del periodo di comporto, fissato dal CCNL. Allo scadere del comporto il licenziamento per superamento del comporto è legittimo. Se il datore licenzia prima, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Divieto di licenziamento | Per tutta la durata della malattia entro il periodo di comporto |
| Periodo di comporto | Fissato dal CCNL (di norma 6-18 mesi, talvolta con distinzione secco/frazionato) |
| Comporto secco | Assenza continuativa per malattia |
| Comporto frazionato/per sommatoria | Somma di più assenze per malattia in un arco temporale definito dal CCNL |
| Superamento del comporto | Il datore può licenziare; spetta TFR e indennità sostitutiva del preavviso |
| Licenziamento durante il comporto | Nullo; tutela reintegratoria |
Il divieto di licenziamento durante la malattia
L’art. 2110 del Codice Civile sospende il rapporto di lavoro durante la malattia e vieta al datore di licenziare il lavoratore per tutto il tempo in cui questi si trova in malattia, fino al superamento del periodo di comporto. Il preavviso non decorre durante la malattia.
Il divieto vale anche se nel periodo di malattia sopravviene una diversa causa di licenziamento (es. GMO): il datore può intimare il licenziamento, ma questo avrà efficacia solo dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Il periodo di comporto: secco e per sommatoria
Il periodo di comporto è il lasso di tempo entro cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante la malattia. La sua durata è stabilita dai CCNL e varia in genere da 6 a 18 mesi, con differenze per anzianità e qualifica.
I CCNL distinguono spesso tra:
- Comporto secco: una singola malattia continuativa.
- Comporto per sommatoria (o frazionato): somma di più episodi di malattia nell’arco di un periodo definito (es. 12 o 24 mesi). Alcuni contratti prevedono che il calcolo per sommatoria avvenga su un arco di riferimento mobile.
Il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita al termine del comporto, se il CCNL lo prevede, per evitare il licenziamento.
Il licenziamento per superamento del comporto
Una volta esaurito il periodo di comporto, il datore ha il diritto — non l’obbligo — di licenziare il lavoratore. Il licenziamento per superamento del comporto è una fattispecie autonoma, non riconducibile né al GMO né al GMS, e non richiede preavviso (ma l’indennità sostitutiva deve essere pagata). Al lavoratore spetta il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso; ha diritto alla NASpI.
Casi pratici
Tizio è in malattia da quattro mesi; il comporto previsto dal suo CCNL è di 12 mesi. Il datore, volendo riorganizzare il reparto, gli invia la lettera di licenziamento. Tizio impugna: il licenziamento è nullo perché irrogato durante il periodo di conservazione del posto. Il giudice ordina la reintegrazione.
Caia, nell’arco di 18 mesi, accumula 185 giorni di assenza per vari episodi di malattia. Il CCNL applicato prevede un comporto per sommatoria di 180 giorni in 18 mesi. Il datore comunica il superamento del comporto e irroga il licenziamento: è legittimo. Caia percepisce TFR, indennità sostitutiva del preavviso e matura il diritto alla NASpI.
Sempronio raggiunge il limite del comporto ma non è ancora guarito. Il suo CCNL prevede la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita. Sempronio la richiede formalmente: il datore è tenuto a concederla secondo le previsioni contrattuali, sospendendo il licenziamento.
Domande frequenti
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
No, non fino al superamento del periodo di comporto. Se lo fa, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Come si calcola il periodo di comporto?
La durata è fissata dal CCNL applicato. Può essere un periodo secco (malattia continua) oppure una somma di assenze in un arco temporale. Leggere attentamente il proprio contratto collettivo.
Se sono licenziato per superamento del comporto, ho diritto alla NASpI?
Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il preavviso decorre durante la malattia?
No. L’art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso durante la malattia. Il preavviso riprende a decorrere dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Posso essere licenziato per GMO mentre sono in malattia?
Il datore può intimare il licenziamento per GMO durante la malattia, ma questo non produce effetti fino alla guarigione o al superamento del comporto: di fatto il lavoratore conserva il posto durante la malattia entro i termini contrattuali.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il datore può licenziarmi mentre sono in malattia?
No, non fino al superamento del periodo di comporto. Se lo fa, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Come si calcola il periodo di comporto?
La durata è fissata dal CCNL applicato. Può essere un periodo secco (malattia continua) oppure una somma di assenze in un arco temporale. Leggere attentamente il proprio contratto collettivo.
Se sono licenziato per superamento del comporto, ho diritto alla NASpI?
Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il preavviso decorre durante la malattia?
No. L'art. 2110 c.c. sospende il decorso del preavviso durante la malattia. Il preavviso riprende a decorrere dalla guarigione o dal superamento del comporto.
Posso essere licenziato per GMO mentre sono in malattia?
Il datore può intimare il licenziamento per GMO durante la malattia, ma questo non produce effetti fino alla guarigione o al superamento del comporto: di fatto il lavoratore conserva il posto durante la malattia entro i termini contrattuali.
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