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Chi si dimette senza lavorare il preavviso deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo omesso. Il datore trattiene l’importo dalla liquidazione finale. Se il lavoratore non può o non vuole accordarsi, il datore può agire per ottenere anche il risarcimento del danno concreto subito.
Tabella riepilogativa
| Conseguenza | Dettaglio |
|---|---|
| Indennità sostitutiva | Dovuta al datore: retribuzione globale × giorni di preavviso omessi |
| Trattenuta dalla liquidazione | Il datore può compensare il suo credito con TFR, ferie, ratei |
| Risarcimento del danno | Possibile se il datore prova un danno concreto (difficile da provare) |
| Segnalazione a INPS/enti | Non prevista per mancato preavviso |
| Referenze negative | Non obbligate ma possibili in via informale |
L'obbligo di indennità sostitutiva
Chi lascia il lavoro senza lavorare il preavviso è debitore nei confronti del datore di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto per i giorni omessi. È la sola conseguenza automatica prevista dall’art. 2118 c.c. L’indennità viene di norma compensata con le somme che il datore deve al lavoratore a titolo di liquidazione (TFR, ferie, ratei): se la liquidazione copre il debito, la partita si chiude; se non copre, il datore ha un credito residuo.
Il risarcimento del danno: quando è possibile
Oltre all’indennità sostitutiva, l’art. 2118 c.c. prevede che si possa domandare il risarcimento del danno se la mancanza di preavviso ha causato un pregiudizio concreto e documentabile (es. perdita di un contratto importante dovuta all’improvvisa mancanza del lavoratore, costi di sostituzione urgente). In pratica il risarcimento è difficile da ottenere perché il datore deve provare il danno: non basta l’inadempimento formale. Nella grande maggioranza dei casi il datore si limita all’indennità sostitutiva.
Come tutelarsi se si vuole partire subito
Se si vuole lasciare prima del termine del preavviso, le opzioni pratiche sono: accordarsi con il datore per una riduzione consensuale del preavviso (senza indennità o con riduzione concordata); oppure accettare la trattenuta dalla liquidazione come costo dell’uscita anticipata. In ogni caso è bene assicurarsi di ricevere il saldo finale corretto e di verificare che la trattenuta non ecceda l’importo dovuto.
Casi pratici
Tizio non si presenta più dal lunedì senza preavviso. Il suo CCNL prevede 20 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione l’equivalente di 20 giorni di retribuzione. Se il TFR e le ferie coprono l’importo, la partita è chiusa; altrimenti il datore potrà richiedere il residuo.
Caia ha un preavviso di 30 giorni ma ha già firmato il contratto con il nuovo datore che la vuole tra 10 giorni. Si accorda con il vecchio datore per uscire a 10 giorni contro il pagamento consensuale di una somma pari a 20 giorni di paga. Entrambi sono soddisfatti e non ci sono strascichi.
Sempronio era il solo tecnico in grado di completare un progetto urgente. Lascia senza preavviso e l’azienda perde il contratto. Il datore vuole risarcimento oltre all’indennità. Dovrà provare il nesso causale in giudizio: senza prove documentali del danno concreto, è un percorso lungo e incerto.
Domande frequenti
Se me ne vado subito senza preavviso, cosa mi trattiene il datore?
L’equivalente della retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso omessi, compensata con TFR, ferie e ratei dovuti. Se la liquidazione è sufficiente, si chiude lì; altrimenti il datore ha un credito residuo.
Il datore può tenermi forzatamente in ufficio durante il preavviso?
No. Non esiste un obbligo eseguibile coattivamente: il lavoratore che abbandona il posto non può essere fisicamente trattenuto. Le conseguenze sono solo economiche (indennità sostitutiva) e, in casi estremi, il risarcimento del danno.
La trattenuta del preavviso si applica anche al TFR?
Sì. Il datore compensa il suo credito con tutte le somme dovute in liquidazione, TFR compreso. Non può però trattenere più del dovuto: l’indennità è esattamente pari alla retribuzione dei giorni omessi.
Le dimissioni senza preavviso incidono sulla disoccupazione?
La NASpI non spetta comunque per dimissioni volontarie (salvo giusta causa). Il mancato preavviso non aggiunge ulteriori penalizzazioni sul fronte previdenziale.
Il datore può licenziarmi per il mancato preavviso?
No. Una volta ricevute le dimissioni, il rapporto è destinato a cessare. Il mancato preavviso è un inadempimento contrattuale che dà diritto all’indennità, non un motivo di licenziamento.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Se me ne vado subito senza preavviso, cosa mi trattiene il datore?
L'equivalente della retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso omessi, compensata con TFR, ferie e ratei dovuti. Se la liquidazione è sufficiente, si chiude lì; altrimenti il datore ha un credito residuo.
Il datore può tenermi forzatamente in ufficio durante il preavviso?
No. Non esiste un obbligo eseguibile coattivamente: il lavoratore che abbandona il posto non può essere fisicamente trattenuto. Le conseguenze sono solo economiche (indennità sostitutiva) e, in casi estremi, il risarcimento del danno.
La trattenuta del preavviso si applica anche al TFR?
Sì. Il datore compensa il suo credito con tutte le somme dovute in liquidazione, TFR compreso. Non può però trattenere più del dovuto: l'indennità è esattamente pari alla retribuzione dei giorni omessi.
Le dimissioni senza preavviso incidono sulla disoccupazione?
La NASpI non spetta comunque per dimissioni volontarie (salvo giusta causa). Il mancato preavviso non aggiunge ulteriori penalizzazioni sul fronte previdenziale.
Il datore può licenziarmi per il mancato preavviso?
No. Una volta ricevute le dimissioni, il rapporto è destinato a cessare. Il mancato preavviso è un inadempimento contrattuale che dà diritto all'indennità, non un motivo di licenziamento.
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