Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Il preavviso di dimissioni è il periodo di lavoro che il dipendente deve ancora prestare dopo aver comunicato le dimissioni. La durata non è fissata dalla legge: è il CCNL applicato a stabilirla in base alla categoria e all’anzianità di servizio. In mancanza di preavviso si deve corrispondere al datore un’indennità sostitutiva.

Riferimento normativo

Art. 2118 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Preavviso di dimissioni: schema riepilogativo
Aspetto Regola generale
Chi fissa la durata Il CCNL applicato, in base a categoria e anzianità
Decorrenza Dal giorno in cui il datore riceve la comunicazione (o dalla validazione telematica)
Lavoratore in prova Di norma nessun preavviso, salvo diversa previsione del CCNL
Assenza di preavviso Obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva al datore
Retribuzione durante il preavviso Paga piena; maturano TFR, ferie e ratei normalmente
Dispensa dal preavviso Il datore può esonerare il lavoratore: il rapporto cessa subito

Cos'è il preavviso e da dove nasce

Il preavviso di dimissioni è l’obbligo del lavoratore di continuare a svolgere la propria attività per un certo periodo dopo aver manifestato la volontà di lasciare il lavoro. La funzione è quella di consentire al datore di organizzare la sostituzione o la redistribuzione delle mansioni. L’art. 2118 del codice civile stabilisce il principio, ma rimanda ai contratti collettivi la determinazione della durata concreta.

Il preavviso decorre dalla data in cui la comunicazione di dimissioni giunge a conoscenza del datore, o dalla data di validazione nel caso delle dimissioni telematiche obbligatorie.

Come si determina la durata nel CCNL

Ogni CCNL suddivide i lavoratori in livelli o categorie (operai, impiegati, quadri, dirigenti) e in scaglioni di anzianità. La durata del preavviso cresce al crescere della qualifica e degli anni di servizio. Prima di dimettersi è indispensabile consultare il proprio contratto collettivo: i valori variano da pochi giorni per i livelli più bassi a diversi mesi per quadri e dirigenti con lunga anzianità.

Anche l’orario di lavoro incide: il CCNL può esprimere la durata in giorni di calendario o in giorni lavorativi. Il calcolo cambia in modo significativo nei due casi.

Cosa succede durante il preavviso

Durante il preavviso il rapporto è a tutti gli effetti in corso: il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena, maturano ferie, TFR e ratei di mensilità aggiuntive. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di prestare servizio: in tal caso il rapporto cessa immediatamente, ma il datore deve comunque pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore (o trattenerla, a seconda di chi rinuncia al preavviso). Se invece è il lavoratore a non lavorare il preavviso senza accordo, deve lui corrispondere l’indennità al datore.

Casi pratici

Tizio – impiegato di 3° livello con 4 anni di servizio

Tizio è impiegato nel commercio e ha 4 anni di anzianità. Il suo CCNL prevede per questa categoria e anzianità un preavviso di 30 giorni di calendario. Invia le dimissioni il 1° giugno: il rapporto cessa il 1° luglio, salvo accordo diverso con il datore.

Caia – quadro con 10 anni di servizio

Caia è inquadrata come quadro in un’azienda metalmeccanica con 10 anni di anzianità. Il CCNL della categoria prevede preavvisi più lunghi per i quadri: dovrà verificare il contratto applicato, che potrebbe richiedere anche due o tre mesi. Se il datore la dispensa, il rapporto termina subito ma l’indennità le va corrisposta.

Sempronio – operaio che vuole andarsene subito

Sempronio vuole lasciare immediatamente. Se il CCNL prevede 15 giorni di preavviso e lui non li lavora, dovrà corrispondere al datore un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione dei 15 giorni non lavorati, che di solito viene trattenuta dalla liquidazione finale.

Domande frequenti

Chi stabilisce la durata del preavviso di dimissioni?

La durata è fissata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, in base alla categoria d’inquadramento e all’anzianità di servizio. La legge (art. 2118 c.c.) indica solo il principio generale.

Il preavviso di dimissioni vale anche durante il periodo di prova?

Di norma no: nel periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, salvo che il CCNL preveda espressamente un termine anche in quella fase.

Il datore può rifiutare le dimissioni durante il preavviso?

No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e producono effetti indipendentemente dall’accettazione del datore. Il datore può solo concordare una data di cessazione diversa.

Durante il preavviso maturano ferie e TFR?

Sì. Il rapporto è pienamente in corso, quindi maturano ferie, ratei di tredicesima, TFR e tutti gli altri istituti contrattuali.

Cosa succede se il datore mi dispensa dal preavviso?

Il rapporto cessa immediatamente ma il datore deve corrisponderti l’indennità equivalente al preavviso non lavorato, come se lo avessi prestato.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso è il periodo di lavoro che il dipendente presta dopo aver comunicato le dimissioni (art. 2118 c.c.).
  • La durata non è fissata dalla legge: la stabilisce il CCNL in base a categoria e anzianità.
  • Decorre dal momento in cui il datore riceve la comunicazione o dalla validazione telematica.
  • In mancanza di preavviso il lavoratore deve l'indennità sostitutiva; durante il preavviso maturano TFR, ferie e ratei.
  • Il datore può dispensare dal preavviso: il rapporto cessa subito ma l'indennità resta dovuta.
Indice dei contenuti

Il preavviso di dimissioni è spesso vissuto come un mero adempimento formale, ma incide in modo concreto sulla data di cessazione del rapporto, sulla busta paga finale e sulla liquidazione. La sua disciplina nasce da un principio del codice civile che rinvia interamente alla contrattazione collettiva per la durata: capire come leggere il proprio CCNL è dunque il passaggio decisivo.

La funzione e la fonte: l'art. 2118 c.c.

L'art. 2118 c.c. stabilisce che chi recede da un rapporto a tempo indeterminato deve dare un preavviso, la cui funzione è consentire alla controparte di organizzarsi. La norma non fissa però una durata: rimanda ai contratti collettivi, che la modulano secondo l'inquadramento e l'anzianità.

Come leggere la durata nel CCNL

Ogni CCNL ripartisce i lavoratori in livelli o categorie e in scaglioni di anzianità: la durata del preavviso cresce con la qualifica e con gli anni di servizio. Prima di dimettersi è indispensabile consultare il contratto applicato, perché i valori variano sensibilmente. Per i valori esatti occorre fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente.

Giorni di calendario o giorni lavorativi

Un dettaglio che cambia molto il risultato è se il CCNL esprime il preavviso in giorni di calendario o in giorni lavorativi. Lo stesso numero produce date di cessazione diverse: è un punto da verificare con attenzione per non sbagliare la data di uscita.

La decorrenza del termine

Il preavviso decorre dal momento in cui la comunicazione di dimissioni giunge a conoscenza del datore, oppure dalla validazione nel sistema telematico obbligatorio. Individuare con precisione questo dies a quo è essenziale per calcolare l'ultimo giorno di rapporto.

Cosa accade durante il preavviso

Durante il preavviso il rapporto è pienamente in corso: spetta la retribuzione piena e continuano a maturare ferie, TFR e ratei di mensilità aggiuntive. Le dimissioni sono un atto unilaterale: il datore non può rifiutarle, può solo concordare una data diversa.

Dispensa e indennità sostitutiva

Il datore può esonerare il lavoratore dal prestare servizio: in tal caso il rapporto cessa subito ma l'indennità di mancato preavviso resta dovuta al lavoratore. Se invece è il lavoratore a non rispettare il preavviso senza accordo, è lui a dover corrispondere l'indennità al datore, di norma trattenuta dalla liquidazione.

Domande frequenti

Chi stabilisce la durata del preavviso di dimissioni?

La durata è fissata dal CCNL applicato al rapporto, in base alla categoria d'inquadramento e all'anzianità di servizio. L'art. 2118 c.c. indica solo il principio generale.

Il preavviso vale anche durante il periodo di prova?

Di norma no: in prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, salvo che il CCNL preveda espressamente un termine anche in quella fase.

Il datore può rifiutare le mie dimissioni?

No. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore e producono effetti indipendentemente dall'accettazione del datore, che può solo concordare una data di cessazione diversa.

Durante il preavviso maturano ferie e TFR?

Sì. Il rapporto è pienamente in corso, quindi maturano ferie, ratei di tredicesima, TFR e tutti gli altri istituti contrattuali.

Cosa succede se il datore mi dispensa dal preavviso?

Il rapporto cessa immediatamente, ma il datore deve corrisponderti l'indennità equivalente al preavviso non lavorato, come se lo avessi prestato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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