Catasto: inventario pubblico tenuto dall’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) che rappresenta i beni immobili presenti nel territorio nazionale con funzione fiscale, tecnica e descrittiva.
Significato giuridico
Il catasto si distingue in catasto terreni (qualita di coltura, classe, redditi dominicali e agrari) e catasto fabbricati (categoria, classe, consistenza, rendita catastale). E gestito secondo principi tecnici complessi: ogni immobile e identificato da foglio, mappale e subalterno. Il catasto ha funzione principalmente fiscale (base imponibile per IMU, TASI, TARI, ICI storica, IRPEF su redditi fondiari) ma non ha valore probatorio della proprieta: i diritti reali sui beni immobili sono provati dai titoli (atti notarili) trascritti nei registri immobiliari (Conservatoria), non dalle risultanze catastali. Il principio di tassativita catastale resta limitato all’ambito fiscale.
Esempio pratico
Tizio acquista un appartamento. Per registrare la compravendita servono i dati catastali precisi (foglio 12, mappale 345, subalterno 7). La rendita catastale, ricavabile dalla visura, determina l’IMU annuale dovuta. Se Tizio fa lavori di ristrutturazione che modificano la consistenza (es. accorpa due unita), deve aggiornare la planimetria catastale (variazione DOCFA). La voltura catastale segue la trascrizione dell’atto presso la Conservatoria.
Differenze con istituti simili
Si distingue nettamente dai registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria, ove si trascrivono atti che provano la titolarita dei diritti reali. La visura catastale e diversa dalla visura ipotecaria (registri immobiliari, mostra atti trascritti, ipoteche, pignoramenti). La rendita catastale e il valore presunto annuo dell’immobile a fini fiscali, calcolato secondo coefficienti, e si distingue dal valore di mercato. Il catasto edilizio urbano e diverso dal catasto terreni.
Riferimenti normativi
- RDL 652/1939 — istituzione del catasto urbano
- DPR 1142/1949 — regolamento catasto fabbricati
- dpr 138/1998 — categorie catastali
- art. 1 dpr 917/1986 (TUIR) — redditi fondiari basati su catasto