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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 80 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che gli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno di maternità di base (art. 74) fanno carico al bilancio dello Stato, che poi rimborsa i costi sostenuti all'INPS. La norma chiude il ciclo finanziario dell'assegno di base: il Comune eroga la prestazione, l'INPS la rimborsa al Comune, e lo Stato rimborsa l'INPS. Questa catena di rimborsi a tre livelli — Stato → INPS → Comune — riflette la natura ibrida della prestazione, a cavallo tra assistenza sociale (finanziata dallo Stato) e previdenza (gestita dall'INPS). La scelta di finanziare l'assegno di base con il bilancio generale dello Stato — e non con un fondo previdenziale specifico — è coerente con il carattere universalistico e non contributivo della prestazione, destinata anche a donne senza storia lavorativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 80 D.Lgs. 151/2001 — Oneri assegno di maternità di base

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 fanno carico al bilancio dello Stato, che rimborsa i relativi oneri all’INPS.

Commento

Ratio della norma

L'assegno di base dell'art. 74 non è una prestazione previdenziale in senso stretto — non è finanziata dai contributi della beneficiaria — ma una prestazione assistenziale universalistica, destinata a garantire un supporto economico minimo alla nascita di un figlio indipendentemente dalla storia lavorativa e contributiva della madre. Il finanziamento a carico del bilancio dello Stato è coerente con questa natura: lo Stato, tramite la fiscalità generale, si fa carico del costo sociale della maternità per le donne più vulnerabili, riconoscendo che l'uscita dalla povertà perinatale è un obiettivo di welfare generale e non di categoria. La scelta di affidare l'erogazione ai Comuni e il rimborso all'INPS e allo Stato riflette il principio di sussidiarietà verticale: il livello locale (Comune) è più vicino ai bisogni del cittadino e più adatto a verificare i requisiti con prossimità; il livello centrale (Stato tramite INPS) garantisce la copertura finanziaria e la compensazione tra Comuni con capacità fiscali diverse.

Analisi e struttura

La norma stabilisce due elementi fondamentali: la fonte di finanziamento (bilancio dello Stato) e il meccanismo di liquidazione degli oneri (rimborso dallo Stato all'INPS, che a sua volta rimborsa i Comuni erogatori). Il flusso finanziario si articola in tre livelli: il Comune di residenza eroga la prestazione alla madre; il Comune chiede rimborso all'INPS con documentazione periodica delle erogazioni effettuate; l'INPS rimborsa il Comune; lo Stato, a sua volta, trasferisce all'INPS le risorse necessarie attraverso il bilancio generale. Questo meccanismo a tre livelli richiede che INPS e Ministero dell'economia mantengano conti di giro aggiornati e che i Comuni documentino puntualmente le erogazioni per poter richiedere il rimborso. La tempistica dei rimborsi è regolata da circolari INPS che fissano le scadenze trimestrali o semestrali per le rendicontazioni comunali. Ogni Comune deve conservare la documentazione delle erogazioni per i controlli dell'INPS e della Corte dei Conti.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente all'assegno di maternità di base dell'art. 74, la prestazione destinata alle madri che non percepiscono altre indennità o le percepiscono in misura inferiore. Non riguarda le indennità ordinarie di maternità per le dipendenti (finanziate dal FPLD, art. 79), né gli assegni per lavori atipici (finanziati dalla gestione separata, art. 81), né le indennità delle autonome (artt. 82-84). L'applicazione dell'art. 80 presuppone che il Comune abbia riconosciuto il diritto all'assegno dopo la verifica del requisito ISEE della richiedente.

Confronto e norme correlate

La distinzione tra oneri a carico del bilancio dello Stato (art. 80) e oneri a carico delle gestioni previdenziali (artt. 79, 81-84) è la chiave per comprendere l'architettura finanziaria del sistema di tutele. Le prestazioni contributive (indennità di maternità per dipendenti, autonome, collaboratrici, professioniste) sono finanziate dalle rispettive gestioni previdenziali, alimentate dai contributi di categoria. Le prestazioni assistenziali non contributive (assegno di base) sono finanziate dalla fiscalità generale. Con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), parte delle risorse per il sostegno alla famiglia è stata riorganizzata, ma l'assegno di maternità di base dell'art. 74 — e il relativo finanziamento statale dell'art. 80 — rimane distinto e non è stato abrogato.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la tempistica dei rimborsi nella catena Stato-INPS-Comune: in periodi di restrizione di bilancio o di ritardi nella legge di bilancio, i trasferimenti dallo Stato all'INPS e dall'INPS ai Comuni possono slittare di mesi, creando tensioni di liquidità nei Comuni, specie in quelli più piccoli con minori riserve di cassa. In questi casi, la prestazione alle madri non dovrebbe essere bloccata — il Comune ha l'obbligo giuridico di erogare comunque — ma in alcuni casi si sono verificati ritardi che hanno richiesto l'intervento della prefettura o del difensore civico. Un secondo problema riguarda l'aggiornamento degli importi: l'assegno di base è aggiornato annualmente dall'INPS con circolare, ma non tutti i Comuni aggiornano tempestivamente le proprie procedure interne, con il rischio di liquidare importi non aggiornati. La madre che riceva un importo inferiore a quello corretto può presentare istanza di conguaglio al Comune. Un terzo aspetto riguarda il coordinamento con l'Assegno Unico Universale: alcune madri confondono i due strumenti, presentando domanda all'INPS per l'AUU credendo di chiedere l'assegno di base, o viceversa. I due istituti hanno finalità, beneficiari e procedure diverse, e la consulenza di un CAF o di un patronato è spesso indispensabile per orientarsi correttamente.

Casi pratici

Caso 1: Il Comune che chiede rimborso all'INPS

Caso 2: Lo Stato che rimborsa l'INPS

Caso 3: Nessun onere per il datore di lavoro

Domande frequenti

Chi paga l'assegno di maternità di base dell'art. 74?

L'assegno è erogato dal Comune di residenza della madre, ma il costo è a carico del bilancio dello Stato, che rimborsa l'INPS, che a sua volta rimborsa il Comune. Per la beneficiaria, il pagamento viene effettuato direttamente dal Comune.

L'assegno di base è un costo per il datore di lavoro?

No. L'assegno di maternità di base è finanziato dalla fiscalità generale dello Stato, non dai contributi versati dai datori di lavoro. Non ha impatto diretto sul costo del lavoro aziendale.

Perché è lo Stato e non l'INPS a finanziare l'assegno di base?

Perché l'assegno di base è una prestazione assistenziale universalistica, non contributiva: spetta anche a donne che non hanno mai lavorato o versato contributi. Le prestazioni non contributive sono tradizionalmente finanziate dalla fiscalità generale, non dai fondi previdenziali.

I ritardi nei rimborsi Stato-INPS-Comune possono bloccare l'assegno alle madri?

In linea di principio no: il Comune deve erogare l'assegno indipendentemente dai tempi di rimborso dall'INPS. In pratica, in alcuni Comuni piccoli con difficoltà di liquidità, possono verificarsi rallentamenti. In caso di mancato pagamento da parte del Comune, è possibile rivolgersi alla prefettura.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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