Art. 84 T.U.B. – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (1).
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia puo’ emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo’ stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle direttive della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresi’ una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2, e ai soci sull’andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d’Italia.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche’ dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita’ e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.”
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 27 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.
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In sintesi
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 84 TUB
L'art. 84 T.U.B. (nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, vigente dal 1° dicembre 2021) disciplina i poteri e il funzionamento degli organi liquidatori della banca in liquidazione coatta amministrativa (LCA): i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza. L'art. 84 TUB si colloca subito dopo le norme sul provvedimento di LCA (art. 80 TUB) e sugli effetti della procedura (art. 83 TUB), e regola l'assetto istituzionale interno della procedura: chi governa la LCA, con quali poteri, sotto quale controllo e con quali responsabilità.
La LCA bancaria è una procedura amministrativa (non giurisdizionale): l'autorità che la apre e la supervisiona è la Banca d'Italia, non un tribunale. I commissari liquidatori non sono organi giurisdizionali né ausiliari del giudice, ma soggetti nominati da un'autorità amministrativa con funzioni di gestione del patrimonio della banca in crisi nell'interesse del ceto creditorio e della stabilità finanziaria. Questa specialità amministrativa si riflette nella disciplina dei poteri e dei controlli prevista dall'art. 84 TUB.
2. I poteri di rappresentanza e di liquidazione dei commissari (comma 1)
Il comma 1 attribuisce ai commissari liquidatori la "rappresentanza legale della banca": essi agiscono in nome e per conto della banca in liquidazione in tutti i rapporti con i terzi, sostituendosi agli organi precedenti (consiglio di amministrazione e collegio sindacale, disciolti dal decreto di LCA ex art. 80 TUB). La rappresentanza è piena e comprende:
(a) Tutte le azioni spettanti alla banca: azioni di recupero crediti, azioni revocatorie ex artt. 166 ss. CCII (richiamati dall'art. 83, c. 2 TUB), azioni di responsabilità ex comma 5 art. 84 TUB;
(b) Le operazioni della liquidazione: realizzazione dell'attivo (vendita di portafogli crediti, cessione di immobili, recupero crediti in mora), pagamento del passivo (secondo l'ordine dello stato passivo ex art. 86 TUB), scioglimento dei contratti pendenti;
(c) Qualità di pubblici ufficiali: rilevante ai fini penali (il commissario che omette atti dovuti risponde ex artt. 328 e 357 c.p.) e ai fini della loro capacità di formare atti pubblici.
Il comma 1 specifica che si tratta dei "commissari liquidatori" (al plurale), poiché la Banca d'Italia di regola ne nomina più di uno (di norma tre, in linea con la prassi per le amministrazioni straordinarie ex art. 71 TUB). La deliberazione collegiale dei commissari è il meccanismo ordinario di esercizio dei poteri, salvo urgenza (art. 72, cc. 7-9 TUB, richiamato dall'art. 84, c. 6 TUB).
3. Il comitato di sorveglianza: funzioni di assistenza e controllo (comma 2)
Il comma 2 attribuisce al comitato di sorveglianza tre funzioni distinte: (a) assistenza ai commissari nell'esercizio delle loro funzioni (funzione consultiva-collaborativa); (b) controllo dell'operato dei commissari (funzione di supervisione interna); (c) pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni della Banca d'Italia (funzione normativa integrativa).
Il comitato di sorveglianza è un organo collegiale composto da tre o cinque membri nominati dalla Banca d'Italia (art. 71 TUB, applicabile per rinvio ex art. 84, c. 6 TUB). I casi in cui il parere del comitato è obbligatorio includono: le operazioni di straordinaria amministrazione (art. 72, c. 4 TUB per rinvio), le azioni di responsabilità (art. 84, c. 5 TUB), il ricorso ad ausiliari (art. 84, c. 7 TUB), la rinuncia all'accertamento del passivo (art. 86, c. 9-bis TUB). Nei casi di parere obbligatorio, l'atto compiuto in assenza del parere è illegittimo ma non nullo nei confronti dei terzi (il parere è un presupposto interno della deliberazione), a meno che il terzo abbia avuto conoscenza della violazione.
4. I poteri direttivi e autorizzativi della Banca d'Italia (comma 3)
Il comma 3 è la norma che più chiaramente esprime la specialità amministrativa della LCA bancaria: la Banca d'Italia può "emanare direttive per lo svolgimento della procedura" e "stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate". Questo potere ha un raggio di azione potenzialmente molto ampio: la Banca d'Italia può, in qualunque momento della procedura, condizionare qualsiasi categoria di atti all'autorizzazione preventiva.
La norma prevede che per le operazioni soggette ad autorizzazione sia "preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza": la Banca d'Italia non può autorizzare senza aver raccolto il parere del comitato, rafforzando così il sistema dei controlli interni alla procedura. I membri degli organi liquidatori sono "personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia": questa responsabilità è concorrente con quella nei confronti della massa dei creditori (contrattuale extracontrattuale per i danni cagionati alla procedura). Le direttive, tuttavia, "non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza": i commissari non possono invocare l'inosservanza di una direttiva interna per invalidare un contratto stipulato con un terzo in buona fede, in analogia con il regime della procura speciale e dei limiti interni ai poteri degli organi societari (art. 2384 c.c.).
5. Relazione annuale e trasparenza verso i creditori (comma 4)
Il comma 4 prevede due obblighi di rendicontazione: (a) la relazione annuale alla Banca d'Italia sulla situazione contabile-patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza; (b) l'informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti ex art. 86, c. 2 TUB (creditori di diritti reali su beni e strumenti finanziari) e ai soci, secondo le direttive della Banca d'Italia. La relazione annuale è un documento interno alla procedura (non soggetta a pubblicazione sul registro delle imprese, a differenza del rendiconto della liquidazione giudiziale ex art. 233 CCII); l'informativa periodica ai creditori è invece uno strumento di trasparenza verso l'esterno, che la Banca d'Italia ha disciplinato con le proprie direttive operative.
6. Azioni di responsabilità, ausiliari e delega a terzi (commi 5-7)
Il comma 5 attribuisce ai commissari liquidatori, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, il potere di esercitare: (a) l'azione sociale di responsabilità contro i cessati amministratori, sindaci e direttore generale (art. 2393 c.c. per le banche SpA); (b) l'azione dei creditori sociali contro i medesimi soggetti (art. 2394 c.c.); (c) l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (d) l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). Il sistema di autorizzazioni incrociate (Banca d'Italia + comitato di sorveglianza) mira a evitare azioni temerarie o inefficienti che graverebbero sui costi della procedura senza realizzare attivo distribuibile.
Il comma 6 rinvia all'art. 72, cc. 7, 8 e 9 TUB per le regole sul funzionamento collegiale (deliberazioni, urgenza, responsabilità individuale), applicandole al comitato di sorveglianza della LCA. Il comma 7 prevede la facoltà dei commissari di avvalersi di ausiliari per le operazioni della procedura (con oneri a carico della liquidazione) e, in casi eccezionali, di delegare a proprie spese a terzi il compimento di singoli atti: la delega eccezionale avviene "a proprie spese", senza gravare sulla massa, e richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia (senza parere preventivo del comitato, in deroga al comma 7 che richiede il parere favorevole per l'utilizzo di ausiliari con oneri a carico della liquidazione).
7. Raccordo con la disciplina dell'amministrazione straordinaria (artt. 70-76 TUB)
L'art. 84 TUB è strutturalmente simmetrico all'art. 72 TUB (poteri degli organi dell'amministrazione straordinaria), ma presenta differenze sostanziali: nella LCA manca la previsione di un piano di risanamento (che è propria dell'a.s.), l'obiettivo è la liquidazione ordinata dell'attivo e la soddisfazione del passivo, e i poteri dei commissari sono orientati alla massimizzazione del realizzo nell'interesse dei creditori, non alla continuità aziendale. I commissari della LCA hanno poteri più ampi nella gestione dell'attivo (possono cedere l'intera azienda bancaria o rami di essa ex art. 90 TUB) rispetto ai commissari dell'a.s., che devono rispettare i vincoli del piano di risanamento approvato dalla Banca d'Italia.
Domande frequenti