Art. 18 T.U.B. – Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
In vigore dal 13/12/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1
“1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa’ finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.
2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attivita’ di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi’ le disposizioni previste dall’art. 79, commi 1, 3 e 4.”
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In sintesi
Il passaporto europeo bancario esteso alle finanziarie: la ratio sistematica
L'art. 18 del T.U.B. opera una estensione sistematica del regime del mutuo riconoscimento bancario a una categoria di soggetti contigua ma giuridicamente distinta dalle banche: le società finanziarie controllate da banche. La norma realizza il principio per cui l'integrazione del mercato unico dei servizi finanziari non si arresta alla banca stricto sensu, ma si estende alle entità che, pur senza qualifica bancaria, prestano servizi di natura finanziaria sotto il controllo strategico e operativo di una banca, condividendone l'apparato organizzativo, i sistemi di controllo dei rischi e la solvibilità consolidata di gruppo.
La ratio è coerente con l'architettura del diritto bancario europeo: il gruppo bancario, e non la singola banca, è oggi il vero soggetto economico e prudenziale di riferimento. Una banca italiana che controlla una società finanziaria specializzata nel leasing, nel factoring, nel credito al consumo o nell'intermediazione finanziaria deve poter espandere l'attività della controllata negli altri Stati membri senza dover sottoporre la controllata a un autonomo procedimento autorizzatorio in ciascun paese: la fiducia reciproca tra autorità di vigilanza UE si estende anche alle finanziarie del gruppo, alle condizioni di vigilanza prudenziale, controllo bancario e armonizzazione normativa stabilite dalla Banca d'Italia in coerenza con il diritto UE.
Il comma 1: le finanziarie italiane controllate da banche italiane
Il comma 1 stabilisce la fattispecie principale: si applicano alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, controllate da una o più banche italiane, le disposizioni dell'art. 15 commi 01 e 1 e dell'art. 16 comma 1 T.U.B., alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Le condizioni di applicabilità sono triplici e cumulative.
Primo: la finanziaria deve avere sede legale in Italia. È una scelta di policy che àncora il regime al territorio: la Banca d'Italia conserva la giurisdizione primaria sulla finanziaria, esercitando la vigilanza home-country anche sulle sue espansioni transfrontaliere. Le finanziarie extracomunitarie controllate da banche italiane non rientrano nell'art. 18 ma seguono regimi specifici.
Secondo: la finanziaria deve essere sottoposta a forme di vigilanza prudenziale. Si tratta tipicamente degli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico ex art. 106 T.U.B. (intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi leasing, factoring, credito al consumo, mediazione creditizia), soggetti agli obblighi di adeguatezza patrimoniale, governance, controllo dei rischi ex artt. 107-114-bis T.U.B. e Circ. Banca d'Italia 288/2015. Anche le SGR e le SIM possono in astratto rientrare nel comma 1 se controllate da banche italiane, anche se per esse opera in via prevalente il TUF (D.Lgs. 58/1998).
Terzo: la partecipazione di controllo deve essere detenuta da una o più banche italiane. Il concetto di controllo è definito dall'art. 23 T.U.B., che richiama l'art. 2359 c.c. integrandolo con presunzioni e indici di controllo specifici del diritto bancario (presenza nel consiglio di amministrazione, finanziamento prevalente, dipendenza tecnica). Quando il controllo è detenuto da più banche italiane congiuntamente, è necessario un patto di sindacato o un accordo di esercizio congiunto del controllo che renda effettiva la riconducibilità della finanziaria al gruppo bancario.
Il comma 2: le finanziarie comunitarie controllate da banche dello stesso Stato
Il comma 2 opera l'estensione simmetrica del regime in favore dell'integrazione europea: si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, le disposizioni dell'art. 15 comma 3 e dell'art. 16 comma 3 T.U.B. anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato comunitario. La fattispecie disciplina dunque il fenomeno opposto a quello del comma 1: le finanziarie estere (UE) controllate da banche estere (UE) che intendono operare in Italia.
La regola di simmetria nazionale (finanziaria e banca controllante devono avere sede nello stesso Stato UE) riflette la logica del passaporto europeo: l'autorità di vigilanza home-country competente è una sola (quella dello Stato in cui sono stabiliti sia la finanziaria sia la banca controllante), e ciò consente un'efficace vigilanza consolidata sul gruppo bancario allargato. Se invece la finanziaria avesse sede in uno Stato UE diverso da quello della banca controllante, si creerebbe un disallineamento giurisdizionale che minerebbe il meccanismo di mutuo riconoscimento. La condizione di omogeneità nazionale è strutturale.
L'inciso «in armonia con la normativa comunitaria» rinvia alla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV, oggi CRD VI), che agli artt. 34 e 39 disciplina le condizioni per il riconoscimento delle financial holding companies e delle finanziarie del gruppo. La normativa UE è stata progressivamente rafforzata: con la CRD V (Direttiva 2019/878/UE) sono state introdotte regole specifiche sulla designazione e vigilanza delle financial holding companies a livello consolidato; con la CRD VI e il pacchetto bancario 2024 il quadro è stato ulteriormente armonizzato in materia di filiazioni di banche di paesi terzi.
Il comma 3: il coordinamento con la CONSOB per le finanziarie con intermediazione mobiliare
Il comma 3 introduce un meccanismo di coordinamento istituzionale fra autorità di vigilanza: la Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. La disposizione riflette il riparto strutturale di competenze tra autorità di vigilanza bancaria (Banca d'Italia) e autorità dei mercati finanziari (CONSOB), riparto consacrato dal T.U.F. (D.Lgs. 58/1998) e fondato sul principio per cui la stessa entità può essere soggetta a vigilanze plurime in funzione delle attività prestate.
La comunicazione alla CONSOB è funzionale a consentire l'esercizio della vigilanza congiunta sulle finanziarie che, oltre alle attività di natura strettamente creditizia o finanziaria, prestano anche servizi di investimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 T.U.F. (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, collocamento, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione). Si tratta di un tipico caso di regulatory overlap, gestito attraverso protocolli di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB e meccanismi di scambio di informazioni.
Il comma 4: l'estensione dell'art. 54 T.U.B. — la vigilanza informativa
Il comma 4 stabilisce che alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 54 commi 1, 2 e 3 T.U.B., che disciplinano la vigilanza informativa. Si tratta di una scelta di policy importante: le finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono assoggettate al medesimo regime di obblighi informativi cui sono soggette le banche, in coerenza con il principio per cui il passaporto europeo presuppone una rete di flussi informativi pari a quella che lega le banche all'autorità di vigilanza.
L'art. 54 comma 1 prevede che la Banca d'Italia può richiedere alle banche (e ora alle finanziarie del mutuo riconoscimento) la trasmissione di dati e notizie e l'invio di documenti, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia stessa. L'art. 54 comma 2 estende tali poteri anche alle società controllanti le banche, ai soggetti che controllano società appartenenti al gruppo bancario, ai soggetti con cui le banche o le società del gruppo intrattengano rapporti rilevanti. L'art. 54 comma 3 stabilisce che le informazioni così acquisite possono essere comunicate alle altre autorità competenti.
Il comma 5: l'estensione dell'art. 79 T.U.B. per le finanziarie comunitarie
Il comma 5 aggiunge un ulteriore tassello: alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del solo comma 2 (cioè le finanziarie comunitarie controllate da banche comunitarie operanti in Italia) si applicano altresì le disposizioni dell'art. 79 commi 1, 3 e 4 T.U.B. Tale articolo disciplina il rapporto tra Banca d'Italia e autorità di vigilanza di altri Stati comunitari in materia di vigilanza ispettiva e di scambio di informazioni sulle banche operanti in regime di mutuo riconoscimento.
L'art. 79 comma 1 prevede che la Banca d'Italia può, anche previa intesa con le competenti autorità degli Stati comunitari, effettuare ispezioni presso le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, ovvero chiedere alle autorità di tali Stati di effettuarle. L'art. 79 comma 3 disciplina la cooperazione nelle ispezioni transfrontaliere. L'art. 79 comma 4 disciplina l'utilizzo delle informazioni acquisite. L'estensione di queste disposizioni alle finanziarie del comma 2 garantisce che la vigilanza sulle finanziarie estere operanti in Italia segua le stesse modalità procedurali e cooperative previste per le banche estere, evitando vuoti di vigilanza e duplicazioni inefficienti.
Il significato sistematico della modifica del 2016: l'integrazione con il MVU
L'art. 18, nella versione vigente, riflette l'integrazione delle disposizioni nazionali con il Meccanismo di Vigilanza Unico introdotto dal Reg. UE 1024/2013 e recepito in Italia dal D.Lgs. 14/11/2016 n. 223, che ha riformulato anche l'art. 6-bis T.U.B. sulla partecipazione al MVU. Le finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, quando controllate da banche significative, ricadono indirettamente sotto la supervisione della Banca centrale europea, che esercita poteri consolidati sul gruppo bancario allargato.
Per il consulente che assiste gruppi bancari italiani con finanziarie operanti all'estero, l'art. 18 impone un'analisi articolata: identificazione del perimetro consolidato del gruppo bancario; verifica della qualifica di vigilanza prudenziale della finanziaria; verifica della struttura del controllo (controllo singolo, controllo congiunto, partecipazione qualificata); analisi della normativa UE applicabile (CRD IV/V/VI, RTS EBA); coordinamento con la Banca d'Italia per l'attivazione del regime e con la BCE quando la banca-madre sia significativa; eventuale coordinamento con la CONSOB se la finanziaria presta anche servizi di investimento; redazione del business plan transfrontaliero e dei programmi di attività richiesti dagli artt. 15-16 T.U.B. applicati per estensione.
Profili pratici: le filiazioni e le succursali delle finanziarie
L'art. 18, in combinato disposto con l'art. 15 T.U.B., consente alle finanziarie italiane controllate da banche italiane di insediare succursali e filiazioni in altri Stati UE secondo modalità procedurali semplificate: la notifica alla Banca d'Italia attiva il passaporto europeo, e l'autorità host non può rifiutare l'ingresso se sono rispettate le condizioni del mutuo riconoscimento. È un meccanismo che ha consentito ai grandi gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER, Mediobanca) di espandere all'estero non solo le banche ma anche le finanziarie del gruppo (leasing, factoring, credito al consumo, asset management), realizzando un'integrazione operativa transfrontaliera del modello di gruppo bancario italiano.
Domande frequenti
Quali società finanziarie possono beneficiare del passaporto europeo bancario?
Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 T.U.B. sono quelle che soddisfano tre condizioni cumulative: (i) hanno sede legale in Italia (comma 1) ovvero in uno Stato UE coincidente con quello della banca controllante (comma 2); (ii) sono sottoposte a forme di vigilanza prudenziale nell'ordinamento di stabilimento, tipicamente intermediari finanziari iscritti nell'albo unico ex art. 106 T.U.B. soggetti ad obblighi di adeguatezza patrimoniale e controllo dei rischi (Circ. Banca d'Italia 288/2015); (iii) sono controllate da una o più banche, italiane (comma 1) o comunitarie del medesimo Stato (comma 2), secondo le definizioni di controllo dell'art. 23 T.U.B. e dell'art. 2359 c.c. L'esempio tipico è una società di leasing, factoring, credito al consumo o asset management controllata da una banca italiana e operante in regime di vigilanza prudenziale: tale finanziaria può espandersi in altri Stati UE sotto il regime semplificato del passaporto, senza autonomo procedimento autorizzatorio in ciascun paese ospitante.
Una società di leasing italiana controllata da una banca tedesca può rientrare nell'art. 18 comma 2?
No, non rientra nel comma 2 dell'art. 18. La norma esige che la finanziaria e la banca controllante abbiano sede nello stesso Stato UE: simmetria nazionale strutturale. Una finanziaria italiana controllata da una banca tedesca presenta un disallineamento giurisdizionale che non consente l'applicazione del regime di mutuo riconoscimento esteso. La ratio è chiara: l'autorità di vigilanza home-country competente deve essere una sola per garantire vigilanza consolidata efficace sul gruppo bancario allargato. Nel caso prospettato, la finanziaria italiana potrebbe rientrare invece nel comma 1 se controllata da una banca italiana, oppure operare come intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B. iscritto nell'albo italiano senza beneficiare del passaporto. La banca tedesca, dal canto suo, può operare in Italia in regime di mutuo riconoscimento (art. 17 T.U.B.) attraverso la propria struttura, ma non «trascina» con sé la finanziaria controllata italiana nel meccanismo di estensione.
Cosa significa che la Banca d'Italia comunica alla CONSOB le finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento?
Il comma 3 dell'art. 18 prevede un meccanismo di coordinamento istituzionale: la Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento. La ratio è il riparto strutturale di competenze fra autorità di vigilanza bancaria (Banca d'Italia, competente per la solvibilità prudenziale e l'organizzazione del soggetto) e autorità dei mercati finanziari (CONSOB, competente per la trasparenza dell'informazione finanziaria, la disciplina dei servizi di investimento, la tutela degli investitori). Quando una finanziaria del passaporto presta anche servizi di investimento ex art. 1 comma 5 T.U.F. (negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, gestione portafogli, consulenza, collocamento), si crea un regulatory overlap: la CONSOB deve essere informata per esercitare la vigilanza sui profili di sua competenza, in coordinamento con la Banca d'Italia attraverso protocolli di intesa e scambio di informazioni.
Le finanziarie del mutuo riconoscimento sono soggette agli stessi obblighi informativi delle banche?
Sì, in larga parte. Il comma 4 dell'art. 18 stabilisce che alle finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 54 commi 1, 2 e 3 T.U.B., che disciplinano la vigilanza informativa: la Banca d'Italia può richiedere alle finanziarie (come fa con le banche) la trasmissione di dati, notizie e documenti nelle modalità e termini stabiliti; tali poteri si estendono alle società controllanti e ai soggetti che intrattengono con la finanziaria rapporti rilevanti; le informazioni acquisite possono essere comunicate alle altre autorità competenti. È una scelta coerente con la logica del passaporto: l'apertura del mercato presuppone una rete di flussi informativi pari a quella che lega le banche all'autorità di vigilanza, per consentire la sorveglianza efficace anche sulle entità ammesse al mutuo riconoscimento.
Cosa cambia rispetto al regime ordinario degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.?
La differenza è significativa. Un intermediario finanziario iscritto nell'albo unico ex art. 106 T.U.B. non controllato da banca opera solo sul mercato italiano: per insediarsi in altri Stati UE deve ottenere autorizzazioni nazionali ad hoc nei paesi ospitanti, senza beneficiare del mutuo riconoscimento. L'art. 18 introduce una via privilegiata per le finanziarie del gruppo bancario: in virtù del controllo bancario e della vigilanza prudenziale prestata sul gruppo allargato, la finanziaria controllata da una banca italiana può estendere l'attività in altri Stati UE attraverso il regime semplificato di notifica/comunicazione tipico delle banche, senza autorizzazioni nazionali ulteriori. È un vantaggio competitivo strutturale per i grandi gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER, Mediobanca), che hanno potuto esportare in modo integrato non solo le banche del gruppo ma anche le finanziarie specializzate (leasing, factoring, credito al consumo, asset management), realizzando un'integrazione operativa transfrontaliera del modello italiano di gruppo bancario.
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