Art. 96 ter T.U.B. – Poteri della Banca d’Italia.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all’articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d’Italia, l’articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all’articolo 96, comma 3;
d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l’istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l’attivazione del sistema;
g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.”
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In sintesi
Art. 96-ter TUB, Poteri della Banca d'Italia sui sistemi di garanzia dei depositi
Il ruolo regolatorio e di vigilanza della Banca d'Italia
L'art. 96-ter del TUB attribuisce alla Banca d'Italia un ampio fascio di poteri nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS), che spaziano dal riconoscimento iniziale alla vigilanza continuativa, fino al coordinamento sovranazionale. La norma è stata riformata dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 (recepimento Direttiva 2014/49/UE DGSD II) e aggiornata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208.
La scelta del legislatore europeo, recepita in Italia, è quella di non affidare la gestione dei DGS direttamente a un'autorità pubblica, ma di riconoscere sistemi privati a adesione obbligatoria, sottoposti a controllo pubblico stringente. In tal modo si combina la flessibilità operativa dei consorzi privati (FITD e FGDCC) con le garanzie di stabilità e tutela sistemica assicurate dalla supervisione pubblica.
Il potere di riconoscimento e approvazione degli statuti
Il comma 1, lett. a) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di riconoscere i DGS approvandone gli statuti. Il riconoscimento è subordinato alla verifica che il sistema presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni di garanzia e che assicuri una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario. Se lo statuto prevede interventi preventivi (art. 96-bis, comma 1-bis, lett. d), la Banca d'Italia verifica altresì che il DGS sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare, eseguire e monitorare tali interventi. Questo presidio mira a evitare che i DGS si trasformino in strumenti di sostegno discrezionale a banche non recuperabili, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla disciplina di mercato.
Vigilanza corrente: poteri ispettivi e informativi
La lett. b) estende alla vigilanza sui DGS alcune delle più incisive prerogative ispettive e informative della Banca d'Italia, rinviando in quanto compatibili agli artt. 51 (segnalazioni periodiche), 52 (ispezioni), 53-bis, comma 1, lett. a), b) e c) (provvedimenti correttivi, sanzioni, rimozione di esponenti aziendali) e 54, comma 1 (verifica dell'esattezza dei dati). Si tratta di un rinvio «in quanto compatibili», che consente un'applicazione ragionata tenuto conto della natura privatistica dei DGS e della loro funzione non lucrativa.
Equivalenza della tutela per le succursali extra-UE
La lett. c) affida alla Banca d'Italia il compito di verificare che la tutela offerta dai DGS esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extra-UE sia equivalente a quella assicurata dai sistemi italiani. In mancanza di equivalenza, la banca extra-UE non può operare tramite succursale in Italia senza aderire a un DGS italiano o senza fornire protezione alternativa equivalente. Questo meccanismo di equivalenza bilaterale è una scelta del legislatore italiano che va oltre il minimo armonizzato dalla DGSD, la quale disciplina solo le banche UE.
Coordinamento europeo e sistemi transfrontalieri
Le lett. d) ed e) presidiano la dimensione transfrontaliera. La lett. d) affida alla Banca d'Italia la definizione delle procedure di coordinamento con le autorità degli altri Stati membri per l'adesione integrativa di succursali di banche UE a un DGS italiano; la lett. e) prevede che l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione tra DGS di diversi Stati membri richiedano l'approvazione congiunta delle autorità di supervisione interessate. Entrambe le disposizioni attuano i principi di cooperazione tra autorità home/host previsti dalla DGSD.
Il dovere di allerta preventiva
La lett. f) introduce un obbligo di comunicazione immediata della Banca d'Italia ai DGS competenti quando rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema. Questo meccanismo di early warning è funzionale a consentire al DGS di prepararsi operativamente (predisposizione dei fondi, aggiornamento delle liste dei depositanti, ecc.) prima che si materializzi l'evento di rimborso. La norma si collega all'obbligo di rimborso entro 7 giorni lavorativi previsto dalla DGSD per i nuovi casi di indisponibilità dei depositi.
Obblighi informativi dei DGS verso la Banca d'Italia
Il comma 2 impone ai sistemi di garanzia un duplice obbligo informativo: la comunicazione tempestiva degli atti e degli eventi di maggior rilievo e la trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e di un piano delle attività per l'anno in corso. La relazione annuale costituisce lo strumento principale di supervisione ex post, mentre la comunicazione degli eventi rilevanti consente alla Banca d'Italia di esercitare una vigilanza reattiva e tempestiva.
Domande frequenti