Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 bis T.U.B. – Abusiva emissione di moneta elettronica.
In vigore dal 13/05/2012
Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2
“1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 131-bis TUB, Abusiva emissione di moneta elettronica
L’articolo 131-bis del Testo Unico Bancario introduce una fattispecie penale speciale a tutela della riserva di attività sull’emissione di moneta elettronica, punendo chiunque emetta moneta elettronica in violazione delle disposizioni autorizzative previste dal TUB.
Il bene giuridico tutelato
La norma tutela in via primaria la stabilità e l’integrità del sistema dei pagamenti e la fiducia del pubblico nella moneta elettronica come strumento sottoposto a vigilanza. L’emissione abusiva può alterare i meccanismi di controllo della circolazione monetaria, facilitare operazioni di riciclaggio e compromettere la tutela dei detentori di moneta elettronica emessa da soggetti non vigilati.
La condotta tipica
La condotta punita è l’emissione di moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’art. 114-bis TUB, che attribuisce in via esclusiva questo potere ai seguenti soggetti:
Il reato si configura quando chiunque emette moneta elettronica senza essere in possesso di una delle predette autorizzazioni, indipendentemente dal volume dell’attività svolta.
La moneta elettronica: inquadramento normativo
La moneta elettronica è definita dal D.Lgs. 45/2012 (che ha recepito la Direttiva 2009/110/CE, c.d. EMD2) come il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricevimento di fondi e utilizzato per effettuare operazioni di pagamento. Rientrano in questa categoria le carte prepagate, i wallet digitali e altri strumenti di pagamento elettronico.
Il trattamento sanzionatorio
Il reato è punito con:
Coordinamento sistematico
L’art. 131-bis si inserisce nel più ampio sistema delle fattispecie penali del TUB a tutela delle riserve di attività nel settore bancario e finanziario. Si coordina con:
Profili di attualità: criptovalute e asset digitali
La norma assume crescente rilevanza nel contesto della diffusione degli asset digitali. Sebbene le criptovalute tradizionali non configurino moneta elettronica ai sensi del TUB, alcune stablecoin o token di pagamento denominati in valuta fiat potrebbero rientrare nella definizione normativa, rendendo applicabile l’art. 131-bis TUB in caso di emissione non autorizzata. Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR) e le sue norme sugli e-money token forniscono il quadro di riferimento europeo per questi strumenti ibridi.
Domande frequenti