In sintesi
- La PA e i suoi dipendenti sono esenti da responsabilità per atti emanati su dichiarazioni false.
- L'esenzione cade nei casi di dolo o colpa grave.
- La responsabilità ricade interamente sul dichiarante che ha prodotto il falso.
- La norma è il presupposto giuridico del sistema di autocertificazione e snellimento.
- Non esonera la PA dal dovere di controllo ex art. 71.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 D.P.R. 445/2000 — (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 73 è una norma di chiusura essenziale del sistema delle autocertificazioni: senza un'esenzione di responsabilità per la PA che agisce in buona fede su dichiarazioni del cittadino, nessun funzionario rischierebbe mai un provvedimento basato sull'autocertificazione, e il regime di semplificazione collasserebbe.
L'esenzione e i suoi limiti
L'esenzione opera nei limiti consueti della responsabilità della PA: sono esclusi i casi di dolo o colpa grave. Significa che se il funzionario procede ignorando segnali evidenti di falsità (la cosiddetta colpa grave) oppure è in connivenza con il dichiarante (dolo), la responsabilità riemerge in tutta la sua estensione.
Cosa è colpa grave
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato la colpa grave nei casi di macroscopica incompetenza, di violazione di regole elementari di prudenza, di mancata effettuazione di controlli quando sussistono indici di anomalia evidenti. Non è colpa grave la mancata verifica preventiva di tutte le dichiarazioni: la norma stessa prevede controlli a campione e non controllo totale.
Trasferimento del rischio al dichiarante
L'art. 73 sposta il rischio sull'autore della falsa dichiarazione, che risponde sia delle conseguenze penali ex art. 76 (norme penali aggravate di un terzo o della metà), sia della decadenza dai benefici ex art. 75, sia del risarcimento del danno eventualmente causato alla PA e a terzi. È un modello di responsabilizzazione coerente con la ratio del T.U.
Dovere di controllo non escluso
L'art. 73 non esonera la PA dal dovere di effettuare controlli. La PA che si astiene dai controlli ex art. 71 viola un autonomo dovere e può rispondere disciplinarmente e contabilmente. L'esenzione vale per gli atti adottati nella fase istruttoria normale, non per l'omessa attivazione del sistema di vigilanza ex post.
Profilo civilistico verso terzi
Nei rapporti con i terzi danneggiati dal provvedimento basato su falsa dichiarazione, la PA può invocare l'art. 73 ma il terzo conserva azione diretta verso il dichiarante. Il caso tipico è il vincitore di gara che ha falsamente dichiarato requisiti: i concorrenti danneggiati possono agire contro di lui per il risarcimento e l'esclusione, mentre la stazione appaltante è esente salvo colpa grave.
Norme correlate e profili contabili
L'articolo 73 si collega agli articoli 75 (decadenza), 76 (norme penali), 71 (controlli), e all'articolo 28 della Costituzione (responsabilità diretta dei funzionari). Sul piano contabile, l'art. 73 è invocato di frequente davanti alla Corte dei Conti per circoscrivere il perimetro della responsabilità erariale dei dipendenti. La giurisprudenza valorizza un approccio sostanziale: non basta richiamare l'art. 73, occorre dimostrare di aver agito secondo lo standard di diligenza richiesto a un funzionario qualificato. Documentazione interna, tracciatura dei controlli e formazione adeguata sono elementi che rafforzano la posizione difensiva dell'ente e del dipendente.
Casi pratici
Caso 1: Contributo erogato in buona fede
Caso 2: Colpa grave del funzionario
Domande frequenti
L'esenzione vale anche per atti già emanati con conseguenze irreversibili?
Sì, vale per le conseguenze dell'atto. La PA può comunque essere obbligata a ritirare o revocare l'atto in autotutela, ma non risarcisce danni se ha agito in buona fede.
Cosa rischia il funzionario se ignora segnali evidenti di falsità?
Risponde a titolo di colpa grave, e quindi può essere chiamato a risarcire i danni causati. È anche esposto a procedimento disciplinare e contabile.
L'esenzione si applica anche alle PA al di fuori del T.U.?
No, si applica nel perimetro del T.U. e per gli atti che si fondano su dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47. Per altri atti vale il regime generale di responsabilità della PA.
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