- La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive è violazione dei doveri d'ufficio.
- Anche la richiesta o accettazione di certificati nei casi vietati è violazione.
- Il rifiuto di un documento di riconoscimento è ulteriore violazione.
- Conseguenze: responsabilità disciplinare e possibile rilievo penale (art. 328 c.p.).
- È la sanzione organizzativa che presidia l'effettività del sistema di semplificazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.P.R. 445/2000 — (L-R) Violazione dei doveri d’Ufficio
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L ); b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L ).
Commento
L'articolo 74 sanziona sul piano disciplinare i comportamenti delle PA che ostacolano l'applicazione del T.U., trasformando in illecito ciò che in passato era visto come prudenza burocratica. La norma è il presidio organizzativo della semplificazione documentale.
Le condotte sanzionate
Il comma 1 individua il caso tipico: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del T.U. Un funzionario che pretenda il certificato cartaceo quando la legge consente l'autocertificazione commette illecito disciplinare, anche se la richiesta è in apparenza più rigorosa.
Le ulteriori condotte (comma 2)
Sono violazioni anche: la richiesta o accettazione di certificati nei casi in cui devono essere sostituiti dalle dichiarazioni, il rifiuto di accettare l'esibizione di un documento di riconoscimento, la richiesta del certificato di assistenza al parto per la formazione dell'atto di nascita, il rilascio di certificati senza la dicitura prevista. Il legislatore vuole estirpare le abitudini formalistiche che gravano sul cittadino.
Profilo disciplinare
La sanzione è disciplinare, secondo il regime del contratto collettivo applicabile. Per la dirigenza pubblica, la violazione reiterata può rilevare anche ai fini della valutazione e dei premi di risultato. La gravità sale quando la violazione è sistematica o quando danneggia direttamente l'utente.
Possibili rilievi penali
Nei casi più gravi, il rifiuto reiterato di adempiere all'obbligo di accettare l'autocertificazione può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., specie quando l'inerzia danneggia il cittadino. La giurisprudenza della Cassazione penale ha valorizzato in più occasioni il T.U. come fonte di obblighi giuridicamente azionabili.
Tutela del cittadino
Il cittadino che subisce il rifiuto può: segnalare al Difensore Civico, presentare istanza al RPCT (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza), presentare denuncia in Procura. Sul piano civile, può chiedere risarcimento per i danni causati dal ritardo dovuto al rifiuto. L'attivazione di questi canali contribuisce a rendere effettiva la sanzione.
Carenza di formazione come causa
Le violazioni sono spesso dovute a carenza di formazione del personale. Gli enti virtuosi presidiano la materia con percorsi formativi periodici, manuali operativi e checklist a disposizione degli sportelli. La responsabilità del dirigente che omette di assicurare la formazione può essere fatta valere autonomamente.
Norme correlate e tutela dell'utente
L'articolo 74 si raccorda con gli articoli 46-47 (autocertificazione), 43 (acquisizione d'ufficio) e 72 (ufficio responsabile). Sul piano sanzionatorio dialoga con l'articolo 76 (penali) e con i contratti collettivi di lavoro pubblico. La carta dei servizi dell'ente, ex art. 8 della Legge 241/1990, può specificare i tempi e le modalità di accettazione delle autocertificazioni e prevedere indennizzi automatici in caso di violazione. Strumenti come il Difensore Civico regionale, il RPCT e il referente per la qualità del servizio sono presidi indispensabili per rendere effettivo il sistema sanzionatorio dell'art. 74.
Domande frequenti
Cosa posso fare se uno sportello rifiuta la mia autocertificazione?
Pretendere la formalizzazione del rifiuto per iscritto, chiedere il nome del responsabile del procedimento, segnalare al Difensore Civico e al RPCT dell'ente, eventualmente presentare denuncia in Procura.
La sanzione disciplinare è automatica?
No, richiede l'apertura del procedimento disciplinare da parte del responsabile dell'ufficio. La segnalazione del cittadino o di altra PA è elemento determinante per attivarlo.
L'illecito si applica anche ai gestori di servizi pubblici?
Sì, nei limiti in cui sono assimilati alle PA dall'articolo 2 del T.U. e nel perimetro delle competenze certificative loro affidate.
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