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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il sistema deve rendere visibile il legame fra documento, fascicolo e procedimento.
  • Permette il rapido reperimento delle informazioni sui fascicoli e sul responsabile.
  • Fornisce informazioni statistiche sull'attività degli uffici.
  • Consente lo scambio di dati con sistemi di altre amministrazioni.
  • Sono requisiti aggiuntivi a quelli generali dell'articolo 52 sulla sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 65 D.P.R. 445/2000 — (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa

1. 1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato; b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Commento

L'articolo 65 elenca i requisiti tecnici minimi che ogni sistema di gestione dei flussi documentali deve possedere. Sono i criteri funzionali che distinguono un vero workflow da un semplice software di archiviazione, e che oggi rappresentano lo standard atteso per ogni piattaforma di amministrazione digitale.

Tracciabilità relazionale

La lettera a) impone di mostrare il legame fra documento registrato, fascicolo e procedimento. È la condizione perché il fascicolo elettronico ex art. 41 CAD abbia significato: ogni documento deve sapere a quale procedimento appartiene, e ogni procedimento deve poter restituire la lista completa dei documenti.

Reperimento rapido

La lettera b) richiede che il sistema consenta di trovare in tempi rapidi le informazioni sui fascicoli, sui procedimenti e sul responsabile del procedimento ex Legge 241/1990. Questo requisito è oggi cardine del FOIA italiano (art. 5 D.Lgs. 33/2013): senza ricerca efficace, il diritto di accesso civico generalizzato resterebbe astratto.

Informazioni statistiche

La lettera c) impone funzioni di reportistica sull'attività dell'ufficio. È la base per il controllo di gestione, la rendicontazione ai cittadini e gli adempimenti di trasparenza sui tempi medi di conclusione dei procedimenti (art. 24 D.Lgs. 33/2013).

Interoperabilità inter-amministrativa

La lettera d) richiede l'interscambio dati con sistemi di altre amministrazioni per gestire i procedimenti complessi, quelli che coinvolgono più enti (conferenze di servizi, autorizzazioni unificate). Oggi questa funzione è realizzata principalmente tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e i sistemi qualificati AgID di interoperabilità.

Requisiti aggiuntivi

I requisiti elencati si aggiungono a quelli generali dell'articolo 52 (sicurezza dei dati, integrità, accessibilità, segretezza). Un sistema che soddisfa solo i requisiti dell'art. 65 senza presidio di sicurezza non è conforme: le Misure Minime di Sicurezza ICT della PA e gli obblighi GDPR restano vincolanti in parallelo.

Norme correlate e standard

L'articolo 65 si collega all'articolo 52 (requisiti generali), all'articolo 41 CAD (fascicolo informatico) e alle Linee Guida AgID 2022 sull'interoperabilità (Modello di interoperabilità per la PA, ModI). Gli standard internazionali di riferimento sono ISAD(G) per la descrizione archivistica, OAIS (ISO 14721) per la conservazione, eIDAS per la firma e l'identificazione elettronica. Una piattaforma conforme ai requisiti dell'art. 65 va valutata anche sulla qualità degli strumenti di amministrazione (gestione utenti, audit log, monitoraggio), perché senza presidio sistemistico anche il miglior software degrada nel tempo.

La verifica periodica della conformità del sistema ai requisiti dell'art. 65 va inserita nel piano triennale per l'informatica dell'ente e nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), per garantire continuità degli investimenti e adeguamento tempestivo all'evoluzione normativa.

Casi pratici

Caso 1: Conferenza di servizi telematica

Caso 2: Accesso civico e ricerca lenta

Domande frequenti

Cosa si intende per "rapido reperimento"?

La norma non fissa tempi precisi ma rinvia alla buona prassi tecnica e alle Linee Guida AgID. In pratica si parla di tempi di risposta inferiori al secondo per ricerche semplici e di funzioni di full-text search efficaci.

Le informazioni statistiche devono essere pubblicate?

Sì, parte di esse confluisce nei dati di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 (tempi medi dei procedimenti, numero pratiche concluse) pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

L'interoperabilità è una funzione tecnica o organizzativa?

Entrambe. Tecnicamente richiede API e standard di scambio (PDND, SPC); organizzativamente richiede accordi sui dati condivisi, sul perimetro di accesso e sulla qualità dei dati esposti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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