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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I dati relativi a stati e qualità personali possono essere accertati con esibizione del documento di identità.
  • Vale per età, residenza, cittadinanza, stato civile, codice fiscale.
  • L'esibizione del documento esonera dall'autocertificazione formale.
  • Il documento deve essere valido e in corso di validità.
  • Strumento di semplificazione massima nei rapporti diretti allo sportello.

Testo dell'articoloVigente

Art. 45 D.P.R. 445/2000 — (L-R) Documentazione mediante esibizione

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

Commento

Una semplificazione massima

L'articolo 45 disciplina la modalità più snella di documentazione: l'esibizione di un documento di identità in corso di validità sostituisce ogni certificazione e ogni dichiarazione formale per i dati che il documento stesso riporta. Le PA e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ulteriori adempimenti per accertare data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, codice fiscale, qualora tali dati siano presenti sul documento esibito. L'istituto si applica nei contatti diretti allo sportello e in tutti i casi di identificazione personale.

Documenti idonei

I documenti idonei all'esibizione sono la carta d'identità (cartacea o elettronica), il passaporto, la patente di guida, le tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato e dotate di fotografia (es. tesserino sanitario, tessera dei militari, libretto di pensione fotografato). La CIE (Carta d'Identità Elettronica) riveste particolare rilievo perché, oltre ai dati anagrafici, riporta il codice fiscale ed è abilitata all'autenticazione digitale. Il documento deve essere in corso di validità o, comunque, con foto idonea al riconoscimento.

Codice fiscale e tessera sanitaria

Il codice fiscale è ordinariamente attestato dalla tessera sanitaria (TS-CNS), che integra in sé la funzione di tessera sanitaria, codice fiscale e carta nazionale dei servizi. Per gli aspetti previdenziali e di accesso ai servizi sanitari l'esibizione della TS-CNS è sufficiente. Il codice fiscale è inoltre stampato sulla CIE recente, sulla patente di guida (per chi l'abbia richiesto) e su altri documenti. L'esibizione di uno qualsiasi di questi documenti vale come attestazione del dato.

Limiti applicativi

L'esibizione vale solo per i dati effettivamente riportati sul documento. Per altri stati o qualità (titoli di studio, condanne penali, posizione contributiva, iscrizione ad albi) occorre ricorrere all'autocertificazione degli articoli 46 e 47 oppure all'acquisizione d'ufficio dell'articolo 43. L'esibizione, inoltre, presuppone la presenza fisica del cittadino allo sportello o l'identificazione informatica equivalente. Nei procedimenti telematici, l'identificazione tramite SPID, CIE o CNS sostituisce l'esibizione fisica.

Identificazione informatica

Nei procedimenti telematici, l'identificazione del cittadino avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE digitale, CNS o altri strumenti previsti dal CAD. L'identificazione informatica certifica i dati anagrafici e il codice fiscale dell'utente, sostituendo l'esibizione fisica del documento. La sicurezza dei sistemi di identità digitale è regolata dal Regolamento eIDAS (UE 910/2014) e dal CAD italiano, con livelli di affidabilità diversificati (LoA 1, 2, 3) a seconda della sensibilità del servizio.

Profili pratici allo sportello

Nella prassi degli sportelli pubblici l'esibizione del documento è la modalità ordinaria di accertamento dei dati. Il dipendente prende visione del documento, ne annota gli estremi e prosegue il procedimento senza ulteriori formalità. L'eventuale falsità del documento esibito integra il reato di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) o di uso di atto falso (articolo 489 c.p.) e legittima la PA a respingere l'istanza. L'evoluzione verso modelli totalmente digitali riduce progressivamente l'esibizione fisica, ma la disposizione resta utilizzata frequentemente per le pratiche presso anagrafe, motorizzazione, agenzia delle entrate.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Pratica anagrafica con CIE

Caso 2: Caso 2 — Identificazione telematica con SPID

Domande frequenti

Cosa posso documentare semplicemente esibendo il documento d'identità?

Tutti i dati riportati sul documento: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, codice fiscale (se presente). L'esibizione esonera da autocertificazioni e altre formalità.

Quali documenti sono idonei all'esibizione?

Carta d'identità (anche elettronica), passaporto, patente di guida, tessere di riconoscimento con foto rilasciate da amministrazioni statali. Per il codice fiscale è idonea la tessera sanitaria TS-CNS.

Nei procedimenti telematici come si sostituisce l'esibizione fisica?

Tramite SPID, CIE digitale o CNS. L'identificazione informatica certifica i dati anagrafici e il codice fiscale dell'utente con piena valenza legale, secondo il CAD e il Regolamento eIDAS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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