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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le PA acquisiscono d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.
  • Il cittadino non deve produrre alla PA documenti che essa possa acquisire altrove.
  • Le PA certificanti devono fornire le informazioni in via telematica e gratuita.
  • Mancato riscontro entro 30 giorni: provvedimento si forma sulla base della dichiarazione.
  • Violazione del divieto di richiedere certificati: responsabilità disciplinare ed erariale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 D.P.R. 445/2000 — (L-R) Accertamenti d’Ufficio

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). (12)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 , la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . (L) 36

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L).

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

Commento

Il principio di acquisizione d'ufficio

L'articolo 43 enuncia uno dei pilastri della semplificazione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento. Il cittadino non deve farsi tramite cartaceo fra una PA e l'altra: il flusso informativo è interno al sistema pubblico.

Modalità di acquisizione

L'acquisizione avviene preferibilmente per via telematica, attraverso le piattaforme di interoperabilità (PDND, ANPR, INA-SAIA, INPS, casellario, MIUR, Agenzia delle Entrate). Quando ciò non sia possibile, la PA procedente formula richiesta scritta all'amministrazione certificante, che è tenuta a rispondere entro trenta giorni. La risposta avviene anch'essa per via telematica, salvo necessità motivate di trasmissione cartacea. Le convenzioni stipulate fra amministrazioni regolano modalità e tempi degli scambi.

Effetti del silenzio dell'amministrazione certificante

Se entro trenta giorni la PA certificante non risponde, il procedimento si conclude sulla base della dichiarazione resa dal cittadino. La regola, introdotta per evitare paralisi procedurali, valorizza il principio di affidamento e responsabilizza l'amministrazione certificante. Il successivo riscontro della falsità della dichiarazione attiva comunque le conseguenze degli articoli 75 e 76, con decadenza dei benefici e denuncia penale. Il provvedimento adottato nel silenzio resta dunque rivedibile per via di autotutela in caso di mendacio accertato.

Indicazione degli elementi necessari

Per consentire l'acquisizione d'ufficio, il cittadino deve fornire gli elementi indispensabili per il reperimento dell'informazione: amministrazione che detiene il dato, ufficio competente, eventuali numeri di protocollo o di matricola. La giurisprudenza amministrativa ammette tuttavia che la PA, nei limiti di una ragionevole diligenza, possa identificare la fonte autenticamente con i soli dati anagrafici del cittadino, soprattutto quando si tratti di banche dati a forte standardizzazione (anagrafe, casellario, registro imprese).

Sanzioni per la PA che richiede indebitamente certificati

L'articolo 43 si raccorda con l'articolo 40 nel sanzionare la PA che richiede al cittadino certificati anziché acquisirli d'ufficio. La richiesta indebita di certificati o di documenti già in possesso di altra PA integra violazione dei doveri d'ufficio, con responsabilità disciplinare a carico del dipendente e responsabilità erariale per i costi sostenuti dal cittadino. La giurisprudenza contabile e amministrativa ha più volte censurato i comportamenti aggravativi, sottolineando l'obbligo di diligenza nella ricerca delle informazioni presso le banche dati pubbliche.

Strumenti operativi e PDND

La piena operatività dell'articolo 43 dipende dall'infrastruttura digitale di interoperabilità. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), prevista dall'articolo 50-ter CAD, costituisce l'hub centrale per lo scambio informativo fra amministrazioni. Le PA aderenti possono attingere a oltre cento basi dati (anagrafe, casellario, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, MIUR, Camere di commercio). L'evoluzione è verso modelli once only: il cittadino fornisce un'informazione una sola volta, e tutte le PA che ne hanno necessità possono attingerla, nel rispetto del GDPR e con tracciamento degli accessi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Verifica residenza presso il Comune di nascita

Caso 2: Caso 2 — Silenzio dell'amministrazione certificante

Domande frequenti

Cosa significa che la PA acquisisce d'ufficio le informazioni?

Significa che la PA non può chiedere al cittadino documenti o certificati già in possesso di altre amministrazioni. Deve invece reperirli direttamente, preferibilmente per via telematica, presso l'amministrazione certificante.

Entro quanto tempo deve rispondere la PA certificante?

Entro trenta giorni dalla richiesta. Se non risponde, il procedimento si conclude sulla base della dichiarazione del cittadino, salvi i controlli successivi sulla veridicità ai sensi dell'articolo 71.

Quali dati devo indicare per consentire l'acquisizione d'ufficio?

Gli elementi indispensabili per il reperimento: amministrazione detentrice, ufficio competente, eventuali estremi di iscrizione o di protocollo. Per le banche dati a forte standardizzazione bastano i dati anagrafici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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