- Disciplina la dichiarazione di chi non sa o non puo firmare.
- Il pubblico ufficiale raccoglie la dichiarazione previo accertamento dell'identita.
- In caso di impedimento temporaneo per salute, la dichiarazione e resa dal coniuge o da parenti.
- I parenti ammessi sono in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
- La disciplina non si applica in materia di dichiarazioni fiscali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.P.R. 445/2000 — (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Commento
Ratio della norma
L'articolo 4 risponde all'esigenza di non escludere dall'accesso ai servizi pubblici le persone in condizioni di impedimento. La logica e quella della massima estensione del diritto di autocertificare: anche chi non sa scrivere, non puo firmare per disabilita o non puo esprimersi a causa di malattia ha diritto di vedere la propria volonta rappresentata davanti alla PA, attraverso forme alternative alla sottoscrizione personale.
Dichiarazione di chi non sa o non puo firmare
Il comma 1 disciplina la fattispecie tipica dell'analfabeta o del soggetto con impedimento fisico alla sottoscrizione. Il pubblico ufficiale accerta l'identita del dichiarante mediante esibizione di documento di riconoscimento, raccoglie la dichiarazione e attesta che essa e stata resa direttamente dall'interessato. La firma e sostituita dall'attestazione di scienza diretta da parte del pubblico ufficiale.
Impedimento temporaneo per ragioni di salute
Il comma 2 introduce una particolare forma di sostituzione: in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute, la dichiarazione e sostituita da quella resa, in luogo dell'interessato, dal coniuge o, in subordine, dai figli, o ancora da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. E essenziale che il pubblico ufficiale accerti l'identita del dichiarante sostituto e che la situazione di impedimento sia indicata espressamente.
Catena dei legittimati
La gerarchia dei sostituti riflette il criterio della prossimita familiare presunta: prima il coniuge, poi i figli, poi i parenti entro il terzo grado. La norma non richiede prova documentale dell'impedimento, ma esige espressa indicazione della sua esistenza nella dichiarazione, sotto la responsabilita penale del soggetto che attesta. Restano applicabili l'articolo 75 (decadenza) e l'articolo 76 (sanzioni).
Esclusione delle dichiarazioni fiscali
Il comma 3 esclude l'applicazione dell'articolo 4 alle dichiarazioni fiscali. La ratio risiede nella personalita dell'obbligazione tributaria, che richiede la sottoscrizione diretta del contribuente o dell'intermediario abilitato (commercialista, CAF). Le forme di sostituzione sono regolate dalla disciplina fiscale specifica, in particolare dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.P.R. 322/1998.
Profili pratici e cautele
Nella prassi degli sportelli anagrafe e dei servizi sociali, l'articolo 4 e applicato frequentemente per anziani non autosufficienti e persone con disabilita. Le linee guida operative raccomandano di documentare con cura l'accertamento dell'identita e di richiamare nel verbale la specifica situazione di impedimento. In presenza di amministrazione di sostegno, tutela o curatela si applica invece l'articolo 5, che disciplina la rappresentanza legale.
Il familiare che rende la dichiarazione al posto del soggetto impedito assume su di se la responsabilita penale per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76. Cio impone particolare cautela nel verificare la veridicita dei fatti dichiarati. La giurisprudenza penale ha applicato la sanzione anche al coniuge o al figlio dichiarante quando emergeva la consapevolezza dell'inveridicita. La PA puo inoltre attivare controlli ai sensi dell'articolo 71, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.
Casi pratici
Caso 1: Anziano ricoverato e dichiarazione del coniuge
Caso 2: Dichiarazione 730 e impedimento
Domande frequenti
Chi puo rendere la dichiarazione per il malato impedito a firmare?
Il coniuge in prima battuta, poi i figli, poi altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado. La gerarchia e tassativa e richiede espressa indicazione dell'impedimento.
Le regole valgono anche per la dichiarazione dei redditi?
No. Il comma 3 esclude espressamente le dichiarazioni fiscali, soggette alla disciplina speciale del D.P.R. 322/1998 e degli intermediari abilitati.
Serve una certificazione medica dell'impedimento?
La norma non la richiede espressamente, ma la dichiarazione del sostituto deve indicare l'esistenza dell'impedimento. In caso di controlli ex articolo 71, l'amministrazione puo richiedere documentazione sanitaria a supporto.
Vedi anche