In sintesi
- Disciplina la sottoscrizione di dichiarazioni e documenti in caso di rappresentanza legale.
- Per i minori, il documento e sottoscritto dal genitore esercente la potesta.
- Per gli interdetti, sottoscrive il tutore.
- Per i soggetti soggetti a curatela, l'interessato firma con l'assistenza del curatore.
- La norma rinvia agli istituti civilistici per individuare il legittimato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.P.R. 445/2000 — (L) Rappresentanza legale
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
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Commento
Funzione del rinvio civilistico
L'articolo 5 raccorda la disciplina della documentazione amministrativa con gli istituti civilistici di tutela, curatela e responsabilita genitoriale. Quando l'interessato non puo esprimere autonomamente la propria volonta, la sottoscrizione delle dichiarazioni e documenti previsti dal testo unico spetta al rappresentante o avviene con la sua assistenza, secondo lo schema di legittimazione fissato dal codice civile.
Minore e potesta genitoriale
Per i minori, la firma e apposta dal genitore esercente la potesta (oggi responsabilita genitoriale, art. 316 c.c.). In caso di esercizio congiunto, la sottoscrizione di uno solo dei genitori e idonea per gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione e richiesta la firma di entrambi o l'autorizzazione del giudice tutelare, secondo le regole generali civilistiche.
Tutela e interdizione
L'interdetto firma per il tramite del tutore nominato dal giudice. La rappresentanza del tutore opera anche per gli atti di autocertificazione, salvi i casi in cui la dichiarazione abbia carattere strettamente personale (es. consenso informato sanitario, voto). La firma del tutore va corredata da estratto del decreto di nomina o copia dell'atto da cui risulta la sua legittimazione.
Curatela e assistenza
Per il soggetto sottoposto a curatela, la regola e diversa: l'interessato firma personalmente, con l'assistenza del curatore. La firma del curatore non sostituisce ma integra quella dell'interessato. La differenza riflette la diversa intensita delle misure: l'interdizione comporta sostituzione, la curatela mera assistenza. L'inabilitato conserva quindi capacita residue.
Amministrazione di sostegno
Dopo la riforma del 2004 (L. 6/2004), accanto a tutela e curatela e operativa l'amministrazione di sostegno. Il decreto di nomina del giudice tutelare individua gli atti per i quali l'amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario o lo assiste. L'articolo 5 si interpreta in chiave evolutiva: il beneficiario di amministrazione di sostegno firma con le modalita stabilite dal decreto, in modo proporzionato alla misura di protezione.
Profili pratici
Lo sportello che riceve le dichiarazioni deve verificare la legittimazione e annotare gli estremi del titolo (provvedimento giudiziale, certificato anagrafico). In caso di dubbio, e prudente richiedere copia dell'atto di nomina aggiornato. Per i minori stranieri non accompagnati la legittimazione spetta al tutore nominato ai sensi della L. 47/2017. La verifica sostanziale tutela tanto la PA quanto la posizione dell'incapace.
Restano fuori dal perimetro della rappresentanza legale gli atti personalissimi, in cui la volonta del soggetto non puo essere sostituita. Si pensi alle dichiarazioni anticipate di trattamento, al consenso al matrimonio, al riconoscimento di figli. In tali ambiti, la disciplina civilistica e quella speciale (L. 219/2017 sulle DAT, L. 76/2016 sulle unioni civili) prevedono regole proprie. Anche per l'autocertificazione di stati personali con riflessi etici occorre dunque attenta valutazione caso per caso.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione scolastica del figlio minore
Caso 2: Beneficiario di amministrazione di sostegno
Domande frequenti
Chi firma per il minore l'autocertificazione di residenza?
Il genitore esercente la responsabilita genitoriale, secondo l'articolo 316 c.c. Per gli atti di straordinaria amministrazione, e necessaria la firma di entrambi i genitori o l'autorizzazione del giudice tutelare.
Qual e la differenza fra tutela e curatela ai fini della firma?
Il tutore firma in sostituzione dell'interdetto; il curatore non firma, ma assiste l'inabilitato che firma personalmente. La differenza riflette la diversa capacita residua del soggetto protetto.
Come opera l'amministrazione di sostegno?
L'amministratore di sostegno firma o assiste secondo quanto stabilito dal decreto del giudice tutelare. Il provvedimento individua specificamente gli atti per i quali e richiesta rappresentanza o assistenza, calibrando la misura alle effettive esigenze del beneficiario.
Vedi anche