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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Identifica i soggetti destinatari delle regole sulla documentazione amministrativa.
  • Cittadini italiani e UE, persone giuridiche, societa, PA e associazioni con sede UE.
  • Per i cittadini extra-UE soggiornanti, autocertificazioni limitate ai dati certificabili da PA italiane.
  • Convenzioni internazionali estendono l'uso delle autocertificazioni in casi specifici.
  • Negli altri casi, valgono certificati esteri tradotti e legalizzati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 3 D.P.R. 445/2000 — (R) Soggetti

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 42

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Commento

Una norma sui soggetti

L'articolo 3 individua la platea dei soggetti che possono avvalersi degli istituti previsti dal T.U. La regola generale e l'applicazione a tutti i cittadini italiani e dell'Unione europea, oltre che a persone giuridiche, societa, pubbliche amministrazioni, enti e associazioni con sede in Italia o in altri paesi UE. La parita di trattamento risponde ai principi UE di libera circolazione e non discriminazione.

Cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti

Il comma 2 riguarda i cittadini di Stati non UE regolarmente soggiornanti in Italia. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma solo per stati, qualita personali e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. La limitazione e ragionevole: il sistema dei controlli (art. 71) opera attraverso amministrazioni e registri italiani.

Convenzioni internazionali

Il comma 3 consente l'uso di autocertificazioni anche al di fuori del comma 2 quando la produzione avviene in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza. Lo strumento bilaterale puo dunque ampliare lo spazio dell'autocertificazione, riconoscendo affidabilita reciproca ai sistemi di certificazione.

Documentazione estera fuori dai casi speciali

Negli altri casi, gli stati, le qualita personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita dello Stato estero. La norma richiede la traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorita consolare italiana competente o da un traduttore ufficiale, e di regola la legalizzazione disciplinata dall'articolo 33.

Raccordo con il regime stranieri

L'articolo 3 si raccorda con il T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e con il regolamento attuativo D.P.R. 394/1999. Le restrizioni all'autocertificazione per i cittadini extra-UE non discendono da un giudizio di sfiducia, ma dalla concreta impossibilita per la PA italiana di esercitare i propri poteri di controllo su registri esteri. Resta salvo l'utilizzo delle apostille Convenzione dell'Aja 1961.

Aspetti pratici

L'ufficio anagrafe e l'ufficio scuola sono i contesti tipici di applicazione dell'articolo 3. Per le iscrizioni scolastiche di minori extra-UE, il quadro fornito da circolari MIUR e Ministero dell'interno conferma l'ammissibilita dell'autocertificazione per dati certificabili da PA italiane (es. residenza), mentre per gli atti di stato civile esteri restano necessarie le procedure di legalizzazione o apostille e traduzione asseverata.

Il diniego di autocertificazione opposto a un cittadino UE puo essere impugnato davanti al giudice amministrativo per violazione del principio di non discriminazione. Per i cittadini extra-UE, il rifiuto fondato sulla mancanza di una convenzione internazionale e di regola legittimo. Resta tuttavia spazio per soluzioni alternative: traduzioni asseverate, apostille e, nei procedimenti urgenti, dichiarazioni temporanee accompagnate dall'impegno a produrre la documentazione completa nei termini fissati dalla PA procedente.

Casi pratici

Caso 1: Studente UE che si iscrive a un master italiano

Caso 2: Cittadino extra-UE e certificato di nascita estero

Domande frequenti

Un cittadino di un Paese UE puo autocertificare come un italiano?

Si. Il comma 1 equipara i cittadini UE agli italiani per l'utilizzo di autocertificazioni, certificati e altri istituti del T.U. La parita di trattamento e principio cardine del diritto dell'Unione.

Un cittadino extra-UE puo usare l'autocertificazione in Italia?

Si, ma solo se regolarmente soggiornante e nei limiti dei dati certificabili da soggetti pubblici italiani (es. residenza, iscrizione anagrafica, titoli rilasciati da enti italiani). Per stati registrati all'estero servono certificati esteri tradotti e legalizzati o apostillati.

Quali documenti esteri sono utilizzabili senza apostille?

Quelli coperti da convenzioni internazionali di esenzione bilaterali o multilaterali. La Convenzione dell'Aja 1961 sostituisce la legalizzazione con l'apostille; alcune convenzioni bilaterali UE eliminano del tutto l'obbligo per particolari atti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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