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Art. 780 c.c. [Abrogato]
In vigore
riconoscibile] (1) […]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 780 c.c. ha eliminato il divieto storico di donazioni tra coniugi: i coniugi possono donarsi liberamente seguendo le regole ordinarie delle donazioni. Queste operazioni rilevano però in modo significativo nella gestione del regime patrimoniale, nella tutela dei legittimari e nei rapporti con i creditori.
Abolizione del divieto storico
Il diritto romano e il codice civile del 1865 vietavano le donazioni tra coniugi per timore che uno dei coniugi potesse esercitare un'influenza indebita sull'altro e svuotare fraudolentemente il patrimonio familiare. Il codice civile del 1942 ha abrogato questo divieto: le donazioni tra coniugi sono ora pienamente valide e soggette alle regole ordinarie. La norma rimane nel codice per ragioni di coordinamento storico e chiarezza sistematica.
Regime patrimoniale e donazioni tra coniugi
La donazione tra coniugi interagisce con il regime patrimoniale della famiglia. In comunione legale (artt. 159-230 c.c.), i beni acquistati per donazione durante il matrimonio rientrano nel patrimonio personale del coniuge donatario (art. 179, co. 1, lett. b, c.c.) e non nella comunione, salvo che l'atto di donazione destini il bene alla comunione. In separazione dei beni, la donazione segue le regole ordinarie senza particolari interferenze con il regime patrimoniale.
Tutela dei legittimari e collazione
Le donazioni fatte da un coniuge all'altro sono soggette alle regole sulla riduzione (art. 561 c.c.) da parte dei legittimari che lamentino la lesione della propria quota di riserva, e alla collazione (art. 737 c.c.) nell'ambito della divisione ereditaria, se il coniuge donatario è anche erede. Nella pratica, le donazioni tra coniugi possono creare squilibri successori rilevanti se c'è un patrimonio significativo e figli di precedenti unioni.
Azione revocatoria dei creditori
Le donazioni tra coniugi sono un terreno fertile per l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) da parte dei creditori: il trasferimento gratuito di beni dal coniuge debitore all'altro coniuge è spesso effettuato proprio per sottrarre beni alle pretese dei creditori. In questi casi l'azione revocatoria è esercitata più facilmente perché la gratuità dell'atto e il vincolo coniugale sono indici di consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Coordinamento normativo
L'art. 780 va letto con l'art. 179 c.c. (beni personali del coniuge), l'art. 737 c.c. (collazione), l'art. 561 c.c. (riduzione delle donazioni), l'art. 2901 c.c. (azione revocatoria) e con la normativa fiscale (imposta sulle donazioni tra coniugi: franchigia di 1 milione di euro, D.Lgs. 346/1990).
Domande frequenti
Posso donare un immobile a mio marito/mia moglie?
Sì, le donazioni tra coniugi sono pienamente valide ai sensi dell'art. 780 c.c. Occorre l'atto pubblico notarile (art. 782 c.c.) e si applica la franchigia fiscale di 1 milione di euro per le donazioni tra coniugi (D.Lgs. 346/1990). L'immobile entrerà nel patrimonio personale del coniuge donatario, non nella comunione legale (art. 179 c.c.).
I creditori possono impugnare la donazione che ho fatto a mio coniuge?
Sì, con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni dalla donazione. La donazione al coniuge è spesso considerata indizio di consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Il coniuge donatario deve dimostrare la propria buona fede per resistere all'azione.
La donazione al coniuge entra in comunione legale?
No. I beni ricevuti in donazione durante il matrimonio sono beni personali del coniuge donatario (art. 179, co. 1, lett. b, c.c.) e non entrano nella comunione legale, salvo che l'atto di donazione destini espressamente il bene alla comunione.
I figli possono impugnare la donazione che il genitore ha fatto al coniuge?
Sì, con l'azione di riduzione (art. 561 c.c.) dopo la morte del donante, se la donazione lede la loro quota di legittima. L'azione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. I figli devono dimostrare che il patrimonio residuo non è sufficiente a coprire le loro quote di riserva.
Qual è la tassazione di una donazione tra coniugi?
Le donazioni tra coniugi beneficiano di una franchigia di 1.000.000 euro (per donante/donatario). Superata la franchigia, si applica l'aliquota del 4% sull'eccedenza (D.Lgs. 346/1990). Per immobili si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) se prima casa, o proporzionale negli altri casi.