Art. 126 ter T.U.B. – Spese applicabili
In vigore dal 22/02/2012 al 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 2
Soppresso dal 13/01/2018 da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu’ frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.”
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In sintesi
1. Collocazione storica e genesi normativa: dalla PSD1 alla PSD2
L'art. 126-ter T.U.B. è stato introdotto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE (PSD1), nell'allora nascente Capo II-bis del Titolo VI TUB, dedicato alla trasparenza dei servizi di pagamento. La norma è rimasta in vigore dal 22 febbraio 2012 al 13 gennaio 2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE (PSD2) riscrittendo integralmente la struttura del Capo II-bis. La soppressione dell'art. 126-ter non ha eliminato i principi in esso contenuti, ma li ha ridistribuiti nelle nuove disposizioni del capo riformato (in particolare nell'art. 126-quater TUB e nei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia).
Il periodo di vigenza (2012-2018) ha coinciso con la fase di consolidamento del mercato dei pagamenti elettronici in Italia: il proliferare dei canali digitali (home banking, app mobile, notifiche push) ha reso concretamente rilevante la questione del costo delle comunicazioni verso i clienti. La norma aveva una funzione equilibratrice: garantire l'accessibilità dell'informazione obbligatoria senza gravare il PSP del costo di servizi aggiuntivi non richiesti dalla legge.
2. Informazioni obbligatorie ex lege: il principio di gratuità (comma 1)
Il comma 1 stabilisce il divieto assoluto per il PSP di richiedere "spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge". La locuzione comprende tutte le informazioni che il PSP è tenuto a fornire in virtù di norme imperative: le informazioni pre-contrattuali sui servizi di pagamento, le condizioni contrattuali del contratto quadro, le rendicontazioni delle singole operazioni di pagamento (c.d. account statement), nonché le comunicazioni relative a modifiche del contratto quadro. Il fondamento della norma è duplice: da un lato, la ratio consumeristica di garantire a qualsiasi utilizzatore, indipendentemente dalla propria capacità economica, l'accesso alle informazioni minime necessarie per esercitare i propri diritti contrattuali; dall'altro, la ratio regolamentare di evitare che il PSP utilizzi la leva tariffaria per disincentivare i clienti dall'acquisire informazioni che potrebbero condurre a contestazioni o al recesso.
Il principio di gratuità dell'informazione obbligatoria trova il suo antecedente nell'art. 37 della PSD1 (dir. 2007/64/CE) e nel considerando 24 della stessa direttiva, secondo cui "le informazioni devono essere fornite gratuitamente prima della conclusione del contratto". La Banca d'Italia ha attuato questo principio con le proprie Disposizioni in materia di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009, più volte modificato), che prevedono la consegna gratuita del documento di sintesi, del contratto e delle comunicazioni periodiche richieste dalla normativa.
Un profilo applicativo rilevante riguardava i rendiconti bancari: la tesi, talvolta sostenuta da alcuni intermediari nel periodo di vigenza, per cui il rendiconto del conto corrente (art. 119 TUB) fosse un documento distinto e tariffabile rispetto alle informazioni sui servizi di pagamento era stata respinta dalla giurisprudenza dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), che aveva ritenuto applicabile il principio di gratuità anche alla documentazione contabile associata ai servizi di pagamento integrati nel conto.
3. Spese per servizi informativi aggiuntivi: il principio di corrispettività adeguata (comma 2)
Il comma 2 introduce una disciplina permissiva per i servizi informativi che eccedono il minimo legale: le parti possono concordare spese per (a) informazioni supplementari, più frequenti o più dettagliate rispetto a quelle imposte dalla legge, o (b) la trasmissione mediante strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal contratto quadro. La ratio è di natura contrattuale: se l'utilizzatore desidera un livello di informazione superiore allo standard legale (ad es. rendiconto giornaliero anziché mensile, o invio postale cartaceo anziché digitale), è ragionevole che ne sopporti il costo, purché questo sia adeguato.
Il vincolo di adeguatezza e conformità ai costi effettivi (secondo periodo del comma 2) è il contrappeso alla libertà tariffaria: il PSP non può praticare tariffe che superino i propri costi reali per il servizio aggiuntivo, evitando così marginalizzazioni abusive a danno del cliente informato. Il parametro dei "costi effettivi" richiamato dalla norma è quello contabile (costi diretti del servizio: produzione del rendiconto, spedizione postale, ecc.) e non include margini di profitto arbitrari. Questo vincolo si distingue dal divieto generale di clausole abusive ex artt. 33-36 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): quest'ultimo si applica ai consumatori e ha un ambito più ampio, mentre il vincolo dell'art. 126-ter, comma 2 si applica a tutti gli utilizzatori (compresi i non consumatori) ma è limitato alle spese per servizi informativi aggiuntivi.
Nella prassi, le spese più frequentemente contestate ai sensi di questa disposizione erano: (i) le commissioni per la fornitura di copie di estratti conto in formato cartaceo quando il contratto prevedeva la comunicazione digitale come canale standard; (ii) i costi per la rendicontazione di singole operazioni al di fuori dei cicli periodici contrattualmente previsti; (iii) le spese per la riproduzione documentale in caso di contestazione di un'operazione di pagamento. L'ABF aveva sviluppato una giurisprudenza orientata a verificare la congruità tra il costo addebitato e il servizio effettivamente reso dal PSP.
4. Abrogazione della norma e disciplina transitoria (D.Lgs. 218/2017)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, entrato in vigore il 13 gennaio 2018, ha provveduto all'abrogazione dell'art. 126-ter TUB nell'ambito del più ampio recepimento della PSD2. Il legislatore delegato ha adottato una tecnica di recepimento "di sostituzione": l'intero Capo II-bis è stato riscritto, con ridistribuzione della materia, numerazione completamente rinnovata degli articoli e adeguamento terminologico alla PSD2. I principi di gratuità dell'informazione obbligatoria e di adeguatezza delle spese per servizi aggiuntivi sono confluiti nell'art. 126-quater TUB (come modificato dal D.Lgs. 207/2023) e nelle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia (Provvedimento del 23 luglio 2019 sugli IP/IMEL, più volte aggiornato).
La disciplina transitoria ha rilevanza pratica per le controversie aventi a oggetto fatti verificatisi nel periodo 2012-2018. Secondo il principio tempus regit actum, alle spese addebitate ai sensi del contratto quadro prima del 13 gennaio 2018 si applica la disciplina previgente (art. 126-ter TUB nel testo PSD1), mentre alle spese successive si applica la nuova disciplina PSD2. L'ABF e i giudici ordinari hanno confermato questo criterio nella risoluzione delle controversie sul punto, con particolare riferimento alle spese per estratti conto cartacei e alle commissioni per documentazione operativa.
5. Raccordo con la normativa vigente e prospettiva PSD3
Sebbene abrogato, l'art. 126-ter TUB mantiene rilevanza interpretativa come punto di riferimento storico per la comprensione dell'evoluzione normativa del mercato dei pagamenti in Italia. Il successore sostanziale dei principi della norma è oggi l'art. 126-quater TUB (nel testo del D.Lgs. 207/2023), che disciplina le informazioni relative alle operazioni e ai contratti quadro, rimettendo alla Banca d'Italia la regolamentazione secondaria del contenuto e delle modalità di comunicazione, ivi inclusi i profili tariffari.
La proposta di PSD3 (COM/2023/366) e il proposto regolamento PSR (COM/2023/367) confermano e rafforzano il principio di gratuità dell'informazione obbligatoria, estendendolo al contesto dell'open banking e dei TPP: in particolare, è previsto che i dati di conto messi a disposizione degli AISP siano accessibili senza costi per l'utilizzatore e senza oneri sproporzionati per i provider terzi. La direttiva PAD (2014/92/UE) sul conto di pagamento di base, recepita in Italia con il D.Lgs. 37/2017, prevede anch'essa la gratuità dell'informazione relativa al conto di base (art. 4 PAD: rendicontazione annuale gratuita tramite il documento Fees Information Document). La coerenza tra queste discipline testimonia la stabilità del principio informativo quale diritto fondamentale del consumatore/utilizzatore di servizi finanziari nel quadro europeo.
Domande frequenti