Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 145.3 T.U.B. – Cumulo di procedimenti amministrativi e penali.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche’ il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

2. La Banca d’Italia comunica senza ritardo all’autorita’ giudiziaria l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’autorita’ giudiziaria, una volta che l’indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l’informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d’Italia l’avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 97-bis.

3. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d’Italia puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita’ di cui al comma 2 Alle informazioni cosi’ acquisite si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1.

4. La Banca d’Italia e l’autorita’ giudiziaria comunicano l’una all’altra l’esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.”

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In sintesi

  • L'art. 145.3 TUB regola il cumulo di procedimenti amministrativi e penali a carico dello stesso soggetto per la medesima violazione bancaria.
  • Il cumulo è ammesso solo se strettamente necessario e proporzionato al perseguimento di obiettivi distinti e complementari di interesse generale.
  • La Banca d'Italia deve comunicare senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio quando il fatto può integrare anche un illecito penale o un reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
  • Simmetricamente, l'autorità giudiziaria avvisa la Banca d'Italia dell'apertura delle indagini penali, salvo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.
  • I due organi si comunicano reciprocamente l'esito dei rispettivi procedimenti, garantendo un raccordo informativo continuo.

Commento all'art. 145.3 TUB, Cumulo di procedimenti amministrativi e penali

Contesto normativo

L'art. 145.3, introdotto dal D.Lgs. 208/2025, affronta uno dei temi più delicati del diritto sanzionatorio bancario: la coesistenza di un procedimento amministrativo della Banca d'Italia e di un procedimento penale per il medesimo fatto. La norma traduce nel TUB i principi elaborati dalla Corte EDU in materia di ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 CEDU) e dalla Corte Costituzionale italiana sull'utilizzo del doppio binario sanzionatorio.

Presupposti del cumulo lecito

Il comma 1 stabilisce che sanzioni amministrative e penali possono coesistere sullo stesso soggetto per il medesimo fatto solo se il cumulo è (i) strettamente necessario e (ii) proporzionato al perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari. Questo requisito rispecchia la giurisprudenza della CGUE post-sentenza Menci (C-524/15), che ammette il doppio binario solo entro limiti precisi.

Obblighi di comunicazione reciproca

Il comma 2 delinea un meccanismo di dialogo istituzionale: la Banca d'Italia informa senza ritardo la Procura dell'avvio del procedimento ex art. 145 TUB quando il fatto può configurare un reato o un illecito 231. Specularmente, l'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato abbia ricevuto l'informazione di garanzia, avvisa la Banca d'Italia. Il raccordo con l'art. 97-bis TUB garantisce la coerenza con le norme sulla sospensione del procedimento amministrativo.

Segreto investigativo e accesso alle informazioni

Il comma 3 bilancia trasparenza e riservatezza: la Banca d'Italia può chiedere informazioni sui procedimenti penali in corso, ma nel rispetto del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. Le informazioni così acquisite restano soggette al regime di riservatezza dell'art. 7, comma 1, TUB.

Chiusura del ciclo informativo

Il comma 4 impone la comunicazione dell'esito finale di ciascun procedimento all'altra autorità, assicurando che entrambe possano tener conto del risultato del procedimento parallelo, ad esempio per calibrare la sanzione o valutare l'archiviazione.

Domande frequenti

Quando è ammesso il cumulo di sanzioni amministrative e penali per la stessa violazione bancaria?

È ammesso solo se strettamente necessario e proporzionato, e purché miri a obiettivi di interesse generale diversi e complementari, secondo i principi fissati dalla CGUE e dalla Corte EDU sul ne bis in idem.

Cosa deve fare la Banca d'Italia quando avvia un procedimento sanzionatorio che potrebbe rilevare penalmente?

Deve comunicare senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento ex art. 145 TUB, non appena individua possibili profili di reato o di responsabilità 231.

L'autorità giudiziaria è tenuta a informare la Banca d'Italia delle indagini penali?

Sì, una volta che l'indagato abbia ricevuto l'informazione di garanzia, la Procura comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'apertura del procedimento penale per fatti che possono integrare violazioni bancarie.

Il segreto investigativo limita lo scambio di informazioni?

Sì. La Banca d'Italia può richiedere informazioni sui procedimenti penali in corso, ma nel rispetto del divieto di rivelazione ex art. 329 c.p.p.; le informazioni ricevute sono soggette al segreto d'ufficio bancario ex art. 7 TUB.

I due organi si comunicano l'esito finale dei procedimenti?

Sì, il comma 4 impone una comunicazione reciproca dell'esito, così che ciascuna autorità possa valutare le proprie determinazioni alla luce del risultato del procedimento parallelo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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