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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie.
Vedi anche
→T.U. Immigrazione art. 44 - Art. 44 D.Lgs. 286/1998 - Azione civile contro la discriminazione→T.U. Immigrazione art. 46 - Art. 46 D.Lgs. 286/1998 - Consulta per i problemi degli stranieri…→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 43 D.Lgs. 286/1998 – Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi→Art. 47 D.Lgs. 286/1998 – Organismo nazionale di coordinamento integrazione→Art. 42 D.Lgs. 286/1998 – Misure di integrazione sociale→Art. 48 D.Lgs. 286/1998 – Modifiche al codice penale e altre disposizioni penali→Art. 41 D.Lgs. 286/1998 – Assistenza sociale→Art. 49 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni finali→Art. 40 D.Lgs. 286/1998 – Centri di accoglienza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Fondo come strumento di intervento pubblico
L'art. 45 del T.U. Immigrazione istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie, strumento finanziario centrale per l'attuazione delle politiche di accoglienza e integrazione previste dal T.U. e dalle leggi collegate. Il Fondo è gestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oggi spesso in coordinamento con altri ministeri) e finanzia un ampio spettro di interventi: dai corsi di italiano per adulti alla mediazione interculturale, dall'accoglienza dei richiedenti asilo al contrasto alla discriminazione. È strumento essenziale di policy migratoria attiva.
Risorse del Fondo
Le risorse del Fondo provengono da: (a) stanziamenti di bilancio dello Stato (legge di bilancio annuale, di norma con specifico capitolo); (b) fondi europei cofinanziati: AMIF (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2021-2027), FAMI (programmi specifici); (c) fondi PNRR per integrazione, italiano L2, formazione; (d) fondi del Ministero dell'Interno per accoglienza; (e) donazioni private (organizzazioni filantropiche, fondazioni). La pluralità delle fonti riflette il carattere trasversale delle politiche migratorie.
Ambiti di intervento
Il Fondo finanzia: (a) corsi di italiano L2 per adulti (CPIA, associazioni, online); (b) mediazione interculturale in scuole, ASL, Comuni, Questure; (c) accoglienza in strutture (SAI, CAS, centri per vulnerabili); (d) formazione professionale e tirocini per stranieri; (e) orientamento al lavoro (Centri per l'Impiego, ANPAL); (f) contrasto alla discriminazione (UNAR, campagne, formazione operatori); (g) rete anti-tratta (case rifugio, Numero Verde); (h) integrazione scolastica dei minori; (i) protezione internazionale e rimpatrio assistito.
Procedure di assegnazione: bandi e progetti
Le risorse sono assegnate principalmente attraverso bandi pubblici rivolti a Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), Regioni, associazioni del terzo settore, università. I progetti sono selezionati sulla base di criteri pubblicati (rilevanza del fabbisogno, capacità progettuale del beneficiario, sostenibilità, partenariati territoriali). Il monitoraggio e la rendicontazione sono rigorosi: relazioni periodiche, controlli, valutazioni di impatto. La Corte dei Conti svolge sindacato sulla legittimità della spesa.
Coordinamento con le Regioni
Le Regioni hanno propri piani triennali per l'immigrazione integrati con il Fondo nazionale. Il principio di sussidiarietà guida l'allocazione: gli interventi sono attuati al livello territoriale più vicino al cittadino, con coordinamento centrale per garantire omogeneità minima. Le politiche regionali variano (Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia tradizionalmente più innovative), come pure le risorse stanziate. La Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali è sede di concertazione.
Sinergie con altri strumenti finanziari
Il Fondo politiche migratorie si combina con altri strumenti: (a) Fondo Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio per le politiche anti-tratta e di genere; (b) Fondo Asilo del Ministero dell'Interno per richiedenti protezione internazionale; (c) Fondo Politiche Sociali per gli interventi a favore di famiglie e minori (anche stranieri); (d) Fondi UE tematici (FSE+, FEASR, FESR per progetti specifici); (e) PNRR con investimenti dedicati. La sinergia consente di massimizzare l'impatto evitando duplicazioni.
Massime di Cassazione
Cass. Cass. SS.UU., sent. n. 9217/2016
Perché è importante: Cittadinanza dello straniero
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Integrazione
Hub del Ministero dell'Interno su politiche di integrazione, cittadinanza e dialogo interculturale.
Piani nazionali
Piani e indirizzi nazionali del Governo per l'integrazione dei cittadini stranieri.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: corso italiano L2 finanziato
Tizio, marocchino, frequenta corso L2 al CPIA, finanziato dal Fondo nazionale politiche migratorie (FAMI 2021-2027). Mediatore culturale gratuito. Test A2 sostenuto.
Caso 2: Caia: centro SAI a Bologna
Caia, eritrea richiedente asilo, accolta in struttura SAI a Bologna. Il SAI è cofinanziato dal Fondo nazionale e da fondi del Ministero dell'Interno. Percorso integrato 12 mesi.
Caso 3: Sempronio: progetto antitratta
Sempronio, vittima di caporalato, accolto da associazione che gestisce progetto antitratta. Finanziamento misto: Fondo Pari Opportunità e Fondo politiche migratorie. Programma personalizzato art. 18 TUI.
Caso 4: Commento applicativo
Il Fondo nazionale politiche migratorie dell'art. 45 TUI è strumento finanziario essenziale: italiano L2, mediazione, accoglienza, formazione, anti-tratta. Risorse miste (Stato, UE, PNRR). Erogato via bandi pubblici. Coordinamento con Regioni e altri fondi.
Domande frequenti
Cosa finanzia il Fondo nazionale politiche migratorie?
Corsi di italiano L2, mediazione interculturale, accoglienza in strutture, formazione professionale, orientamento al lavoro, contrasto alla discriminazione, rete anti-tratta, integrazione scolastica, protezione internazionale.
Quali sono le risorse?
Stanziamenti di bilancio dello Stato (legge annuale), fondi europei cofinanziati (AMIF 2021-2027, FAMI), fondi PNRR per integrazione, fondi del Ministero dell'Interno per accoglienza, donazioni private.
Chi può accedere ai bandi?
Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), Regioni, associazioni del terzo settore, università. I progetti sono selezionati su criteri di rilevanza del fabbisogno, capacità progettuale, sostenibilità, partenariati territoriali.
Le Regioni hanno propri fondi per l'immigrazione?
Sì, propri piani triennali integrati con il Fondo nazionale. Principio di sussidiarietà: gli interventi sono attuati al livello territoriale più vicino al cittadino. La Conferenza Stato-Regioni concerta le linee strategiche.
Esistono sinergie con altri fondi?
Sì. Fondo Pari Opportunità (anti-tratta), Fondo Asilo (richiedenti), Fondo Politiche Sociali (famiglie e minori), Fondi UE tematici, PNRR (integrazione, italiano, formazione). Sinergia evita duplicazioni.