Indice
In sintesi
- L'art. 40 TUI disciplina i centri di accoglienza e l'accesso all'abitazione per gli stranieri: rete pubblica e privata di alloggio.
- Le Regioni e gli Enti locali istituiscono centri di accoglienza per stranieri privi di altre soluzioni abitative: temporanei (max 18 mesi) e di pronta accoglienza.
- Lo straniero regolarmente soggiornante e residente in Italia ha diritto di accesso all'edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni del cittadino.
- Sono previsti centri di accoglienza per richiedenti asilo (CAS, hub) e per altre categorie vulnerabili (donne, minori, vittime di tratta).
- Il sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, già SPRAR/SIPROIMI) integra accoglienza, mediazione, formazione, inserimento lavorativo.
- Si combina con la disciplina edilizia (D.P.R. 380/2001) e con i regolamenti regionali ERP per accesso a case popolari, contributi affitto, FSA.
Testo dell'articoloVigente
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Accoglienza abitativa: un sistema multilivello
L'art. 40 del T.U. Immigrazione disciplina i centri di accoglienza e l'accesso all'abitazione per gli stranieri, formalizzando un sistema multilivello in cui interagiscono Stato, Regioni, Comuni, terzo settore. La ratio è duplice: garantire l'accoglienza temporanea a chi non dispone di alloggio, in particolare ai più vulnerabili; consentire l'accesso stabile all'abitazione mediante la rete dell'edilizia residenziale pubblica e dei sostegni all'affitto. L'accoglienza è essenziale per l'integrazione: la mancanza di alloggio compromette ogni altro percorso (lavoro, scuola, salute).
Centri di accoglienza ordinari
Il c. 1 prevede che Regioni ed Enti locali istituiscano centri di accoglienza per stranieri privi di altre soluzioni: alloggio temporaneo, vitto, mediazione, supporto sociale. La durata massima è di 18 mesi, prorogabili in casi eccezionali. I centri operano per: lavoratori in attesa di sistemazione, donne sole con figli, persone in difficoltà sociale, stranieri appena giunti per ricongiungimento in attesa dell'alloggio definitivo. Il finanziamento è misto: risorse comunali, regionali, nazionali (Fondo nazionale politiche migratorie ex art. 45 TUI).
Diritto all'abitazione e ERP
Il c. 6 sancisce il diritto di accesso all'edilizia residenziale pubblica (ERP) per gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti. La parità di trattamento è completa: stesse procedure, stessi requisiti reddituali, stessa graduatoria. La Corte costituzionale (sent. 168/2014) ha annullato i requisiti regionali discriminatori (richiesta di soggiorno minimo decennale, ecc.) che escludevano gli stranieri dalle case popolari. La giurisprudenza consolidata (Cassazione, Consiglio di Stato) tutela contro discriminazioni indirette. Si applicano i bandi ERP regionali e comunali.
Centri per richiedenti asilo: CAS, hotspot, SAI
Per i richiedenti protezione internazionale opera un sistema dedicato: (a) hotspot e CPSA per la prima identificazione (cfr. art. 11 TUI); (b) CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), gestiti dalle Prefetture per la prima accoglienza (durata variabile, fino alla decisione della Commissione territoriale); (c) SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, già SPRAR/SIPROIMI), gestito dai Comuni, per la seconda accoglienza con percorsi integrati di alloggio, italiano, formazione, lavoro. Il D.Lgs. 142/2015 regola il sistema, modificato più volte (D.L. 130/2020, D.L. 20/2023, D.L. 145/2024).
Strutture per vulnerabili
Per le categorie vulnerabili operano strutture dedicate: case rifugio per donne vittime di violenza (L. 119/2013), comunità per minori non accompagnati (L. 47/2017), strutture per persone con disabilità, comunità terapeutiche per vittime di tratta (art. 18 TUI). Le strutture sono accreditate dalle Regioni e finanziate da fondi misti (Stato, UE, fondi privati). Il principio del case management personalizzato è centrale: ogni accolto ha un percorso definito sulla sua condizione.
Sostegni all'affitto e politiche abitative
Oltre alle case popolari, lo straniero regolare accede ai sostegni all'affitto: Fondo Sostegno Affitto (FSA) regionale, contributi comunali, agevolazioni per famiglie numerose o con disabilità. Le politiche abitative recenti (PNRR, fondi nazionali) hanno previsto programmi specifici per immigrati, in coerenza con il principio di parità di trattamento. L'inserimento nel mercato locativo privato è facilitato da agenzie sociali per la casa, accordi quadro con proprietari, programmi di accompagnamento.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 9217/2016
Perché è importante: Cittadinanza dello straniero
Prassi e linee guida
Integrazione · Integrazione e politiche per gli stranieri
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su politiche di integrazione, cittadinanza e dialogo interculturale.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPiani nazionali · Piano integrazione
Governo
Piani e indirizzi nazionali del Governo per l'integrazione dei cittadini stranieri.
Leggi il documento su www.governo.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: famiglia in centro di accoglienza
Tizio, marocchino ricongiunto con famiglia, in attesa di alloggio definitivo. Comune attiva centro di accoglienza temporaneo per 6 mesi: alloggio, mediazione, supporto per ricerca casa in locazione. Dopo 4 mesi famiglia trova affitto.
Caso 2: Caia: case popolari
Caia, peruviana regolare da 5 anni, residente a Milano, partecipa a bando ERP. Soddisfa requisiti reddituali e di anzianità. Assegnataria di casa popolare a parità con cittadina italiana (Corte cost. 168/2014).
Caso 3: Sempronio: SAI per rifugiati
Sempronio, siriano riconosciuto rifugiato, accolto in struttura SAI a Torino. Percorso integrato 12 mesi: alloggio, italiano, formazione professionale, tirocinio. Al termine, autonomia abitativa con affitto privato.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 40 TUI regola accoglienza e abitazione: centri ordinari (max 18 mesi), CAS/SAI per richiedenti, strutture per vulnerabili, ERP a parità con italiani. Si combina con D.Lgs. 142/2015 (accoglienza), L. 119/2013 (CAV), L. 47/2017 (MSNA). La Corte cost. 168/2014 tutela contro discriminazioni in ERP.
Domande frequenti
Cosa sono i centri di accoglienza dell'art. 40?
Strutture temporanee per stranieri privi di altre soluzioni abitative, istituite da Regioni ed Enti locali. Durata max 18 mesi, prorogabili. Forniscono alloggio, vitto, mediazione, supporto sociale per il reinserimento.
Lo straniero può accedere alle case popolari?
Sì, a parità con il cittadino italiano (art. 40 c. 6). La Corte cost. 168/2014 ha annullato i requisiti regionali discriminatori. Si applicano i bandi ERP con stessi criteri reddituali, di nucleo familiare, di anzianità di residenza.
Cos'è il SAI?
Sistema di Accoglienza e Integrazione, gestito dai Comuni per la seconda accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. Percorsi integrati: alloggio, italiano, formazione, lavoro. Disciplinato dal D.Lgs. 142/2015.
Cosa sono i CAS?
Centri di Accoglienza Straordinaria, gestiti dalle Prefetture per la prima accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in attesa della decisione della Commissione territoriale. Capacità e qualità variabili.
Esistono sostegni all'affitto?
Sì. Fondo Sostegno Affitto (FSA) regionale, contributi comunali, agevolazioni per famiglie numerose o con disabilità. Lo straniero regolare accede a parità con il cittadino italiano. Anche programmi PNRR e nazionali per l'abitare.
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