Indice
In sintesi
- L'art. 20 TUI prevede misure straordinarie di accoglienza per fronteggiare eventi eccezionali: conflitti, calamità naturali, esodi umanitari di massa.
- Il Presidente del Consiglio può adottare misure temporanee (DPCM) per consentire l'accoglienza di stranieri provenienti da aree di crisi, anche in deroga alle norme ordinarie.
- Le misure includono permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari, semplificazione delle procedure di ingresso, attivazione di strutture di accoglienza dedicate.
- Si è applicato in occasione di crisi storiche: Albania (1991, 1997), Kosovo (1999), Libia (2011), Siria (2014), Ucraina (2022).
- Si coordina con il sistema della protezione temporanea UE (Direttiva 2001/55/CE), recepita all'art. 20-bis TUI.
- Le misure sono temporanee: cessano al venir meno delle condizioni di emergenza; al termine, l'interessato può richiedere protezione internazionale o altro titolo.
Testo dell'articoloVigente
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, le misure di protezione temporanea da adottarsi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Una norma di flessibilità eccezionale
L'art. 20 del T.U. Immigrazione è una norma di chiusura del sistema dell'accoglienza: prevede misure straordinarie a fronte di eventi eccezionali che richiedono una risposta non programmata. La norma riflette il principio che la disciplina ordinaria sui flussi e l'ingresso non può prevenire ogni situazione di crisi: conflitti improvvisi, calamità naturali, esodi di massa possono richiedere strumenti rapidi e flessibili. Il Presidente del Consiglio, con decreto, può autorizzare misure di accoglienza derogatorie.
L'attuazione attraverso D.P.C.M.
Il c. 1 prevede che il P.d.C., sentita la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, possa adottare con proprio decreto misure di accoglienza temporanee per stranieri provenienti da aree di crisi. Il D.P.C.M. è atto amministrativo generale, con effetti immediati ma temporanei. Definisce: il perimetro dei beneficiari (di norma per nazionalità o area di provenienza, eventualmente data di arrivo); il tipo di tutela accordata (permesso di soggiorno temporaneo, accoglienza in strutture dedicate, accesso ai servizi essenziali); la durata; le modalità operative.
Le crisi storiche e i precedenti
L'art. 20 (e norme precedenti analoghe) è stato applicato in occasione di varie crisi storiche: emergenza Albania nel 1991 (operazione "Pellicano") e nel 1997 (operazione "Alba"); guerra del Kosovo 1999; crisi libica 2011 (D.P.C.M. 5 aprile 2011, Emergenza Nord Africa, ENA); guerra in Siria a partire dal 2014; emergenza ucraina 2022 (in concomitanza con l'attivazione della Direttiva 2001/55/CE di protezione temporanea). Ogni crisi ha generato D.P.C.M. di durata variabile e con beneficiari definiti.
Coordinamento con la protezione temporanea UE
L'art. 20-bis TUI recepisce la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea: in caso di afflusso massiccio di sfollati riconosciuto a livello UE (decisione del Consiglio), opera un regime di tutela armonizzato a livello europeo. L'art. 20 ha portata residuale e nazionale, applicabile anche quando non sia attivata la direttiva. Per l'emergenza Ucraina, l'attivazione della direttiva (4 marzo 2022) ha sostanzialmente assorbito gli strumenti dell'art. 20, ma il regime nazionale resta come strumento autonomo.
Permessi di soggiorno temporanei
Le misure attuative dell'art. 20 prevedono di norma il rilascio di permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari ai destinatari individuati: durata variabile (di norma 6-12 mesi, rinnovabili in caso di persistenza della crisi); accesso ai servizi sanitari ed essenziali; in alcuni casi accesso al mercato del lavoro. La gestione operativa è affidata a Prefetture, Questure, sistema SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, già SPRAR/SIPROIMI), Croce Rossa, Caritas, associazioni accreditate. Cessate le condizioni di emergenza, l'interessato può richiedere protezione internazionale o altro titolo ordinario.
Profili critici e prospettive
L'art. 20 è strumento flessibile ma spesso oggetto di critica per la discrezionalità politica dell'attivazione: non vi sono criteri rigidi, le decisioni dipendono da valutazioni di opportunità. La Corte costituzionale ha più volte richiamato la necessità di motivazione adeguata. Il D.P.C.M. è impugnabile davanti al TAR. La cooperazione con UNHCR, IOM e UE è ormai prassi consolidata. L'art. 20 resta uno strumento di chiusura del sistema, complementare alle vie ordinarie e alla protezione internazionale.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 245/2011
Perché è importante: Diritto al matrimonio dello straniero
Prassi e linee guida
Permessi di soggiorno · Permessi di soggiorno e visti
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su visti, permessi di soggiorno e relativi adempimenti.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPolitiche del lavoro · Lavoratori stranieri
Lavoro.gov.it
Hub del Ministero del Lavoro su disciplina, ingresso e tutela dei lavoratori stranieri.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: rifugiato siriano 2014
Tizio, siriano, fugge dalla guerra civile. Nel 2014 il D.P.C.M. art. 20 attiva accoglienza temporanea per siriani. Tizio accede a permesso umanitario per 12 mesi, struttura SAI, percorso di formazione.
Caso 2: Caia: profuga ucraina 2022
Caia, ucraina, fugge dall'invasione russa nel 2022. Beneficia della protezione temporanea UE (Direttiva 2001/55/CE) e delle misure dell'art. 20: permesso annuale, accesso lavoro, sanità, istruzione per i figli.
Caso 3: Sempronio: terremoto
Sempronio, haitiano, residente in zona colpita da terremoto. Il D.P.C.M. ex art. 20 prevede ingresso umanitario per parenti di residenti in Italia e permesso temporaneo per assistenza familiare.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 20 TUI è strumento di emergenza: D.P.C.M. attiva misure temporanee per crisi conclamate. Applicato in tutte le grandi crisi italiane (Albania, Kosovo, Libia, Siria, Ucraina). Si coordina con la protezione temporanea UE dell'art. 20-bis.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 20 TUI?
In caso di eventi eccezionali (conflitti, calamità naturali, esodi di massa) che richiedono accoglienza non programmata. Il Presidente del Consiglio con D.P.C.M. dispone misure temporanee derogatorie.
Quali misure si possono adottare?
Permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari, semplificazione di ingressi, attivazione di strutture di accoglienza dedicate (SAI, prefetture, Croce Rossa), accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola).
Quanto dura la protezione ex art. 20?
Le misure sono temporanee, di norma 6-12 mesi, prorogabili in caso di persistenza della crisi. Cessate le condizioni di emergenza, il beneficiario può richiedere protezione internazionale o altro titolo ordinario.
Qual è la differenza con l'art. 20-bis?
L'art. 20-bis recepisce la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea UE, attivata con decisione del Consiglio in caso di afflusso massiccio di sfollati. L'art. 20 è strumento residuale e nazionale, applicabile autonomamente.
Quando è stato applicato in Italia?
In numerose crisi: emergenza Albania (1991, 1997), Kosovo (1999), Libia (2011 - ENA), Siria (2014), Ucraina (2022, in combinazione con protezione temporanea UE).
Vedi anche