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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • Nei procedimenti a istanza di parte, prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
  • L'istante ha 10 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti; nelle more, il termine di conclusione del procedimento è sospeso.
  • Il provvedimento finale di diniego deve dare conto delle osservazioni presentate, motivando specificamente perché sono state respinte: è il preavviso a sorpresa bandito dall'ordinamento.
  • L'istituto, introdotto dalla L. 15/2005, non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali di natura prettamente automatica e ad altre ipotesi specifiche di legge.
  • Il preavviso di rigetto è strumento di collaborazione e buona fede (art. 1 c. 2-bis): riapre il contraddittorio prima della decisione e riduce il contenzioso successivo.

Testo dell'articoloVigente

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Commento

La logica del preavviso: contraddittorio pieno prima del diniego

L'art. 10-bis della L. 241/1990, introdotto dalla L. 15/2005, ha colmato una lacuna importante della disciplina originaria: pur prevedendo la comunicazione di avvio ex art. 7 e i diritti partecipativi ex artt. 9-10, il sistema non assicurava un contraddittorio specifico prima del diniego. Il privato che presentava un'istanza poteva trovarsi, senza ulteriori interlocuzioni, di fronte a un provvedimento negativo, magari basato su ragioni nuove rispetto a quelle emerse nel contraddittorio iniziale. L'art. 10-bis corregge questo squilibrio: prima di adottare il provvedimento sfavorevole, l'amministrazione deve comunicare all'istante i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, consentendogli di replicare in modo mirato.

Contenuto e tempistica del preavviso

La comunicazione del preavviso deve indicare i motivi specifici che ostano all'accoglimento dell'istanza. Non basta un richiamo generico alla normativa: occorre l'enunciazione concreta delle ragioni del diniego, in modo che l'istante possa contestarle puntualmente. L'istante ha dieci giorni dalla ricezione per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Nelle more della presentazione delle osservazioni, il termine di conclusione del procedimento ex art. 2 è sospeso. La sospensione opera per il tempo necessario alla replica dell'istante e alla successiva valutazione, evitando che il procedimento sia bloccato sine die ma garantendo all'amministrazione il tempo di esaminare l'apporto del privato.

L'obbligo motivazionale rafforzato

Il provvedimento finale di diniego deve dare conto delle osservazioni presentate. Si tratta di un obbligo motivazionale rafforzato: l'amministrazione non può limitarsi a confermare le ragioni del preavviso, ma deve esaminare specificamente le repliche dell'istante e motivare perché non sono accolte. La giurisprudenza prevalente sottolinea che la motivazione del diniego deve essere proporzionata alla qualità delle osservazioni ricevute: a fronte di un'argomentazione articolata, la replica della PA non può essere lapidaria. L'omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni costituisce vizio di motivazione e di istruttoria, sanzionabile con l'annullamento del provvedimento. Le motivazioni del diniego, peraltro, non possono essere fondate su ragioni diverse da quelle indicate nel preavviso, salvo che siano emerse nel contraddittorio o si tratti di profili strettamente connessi: il principio di immodificabilità delle ragioni mira a evitare il contraddittorio finto, in cui la PA muta posizione dopo le osservazioni.

Esclusioni e limiti applicativi

L'art. 10-bis non si applica a determinate categorie di procedimenti, individuate dal comma 2 e da norme settoriali. Sono esclusi i procedimenti previdenziali e assistenziali sorti a istanza di parte e gestiti da enti previdenziali, comprese le decisioni dell'INPS sull'accertamento di invalidità e su altre prestazioni di natura previdenziale, in quanto si tratta di valutazioni vincolate dove il contraddittorio si svolge in modo specifico. Sono altresì escluse le procedure concorsuali, perché il contraddittorio si svolge attraverso il sistema delle prove e dei ricorsi interni, e altre ipotesi previste da leggi speciali. La giurisprudenza ha interpretato in modo restrittivo le esclusioni, ribadendo che l'art. 10-bis è regola generale e che le deroghe vanno limitate ai casi espressamente previsti.

Coordinamento con l'art. 21-octies c. 2 e i vizi formali

L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto è vizio del procedimento. La giurisprudenza si è interrogata sulla sua sanatoria ex art. 21-octies c. 2. La prospettiva consolidata distingue: per i provvedimenti vincolati, in cui la PA dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, opera la sanatoria; per i provvedimenti discrezionali, dove l'apporto del privato può sempre incidere, la sanatoria non opera. Una recente riforma (D.L. 76/2020) ha introdotto un correttivo importante: l'art. 10-bis si applica anche con riferimento alle ragioni che, pur non emerse nel preavviso, siano poi indicate per la prima volta nel provvedimento finale. In tal caso, il privato ha facoltà di ricorrere ex art. 21-octies, evidenziando il difetto di contraddittorio non sanabile, e l'amministrazione non può sostenere in giudizio che il provvedimento sarebbe stato comunque adottato in quei termini, perché la difesa post-mortem viola il giusto procedimento. La giurisprudenza è oggi rigorosa nel valutare la genuinità del contraddittorio attivato dal preavviso.

Una norma di sistema: dal procedimento alla riduzione del contenzioso

L'art. 10-bis si inserisce sistematicamente nell'architettura della L.241: prosegue logicamente la comunicazione di avvio (art. 7), traduce il diritto di presentare memorie (art. 10) nell'obbligo della PA di sollecitarle prima del diniego, anticipa la responsabilità motivazionale del provvedimento finale (art. 3). È strumento di collaborazione e buona fede ex art. 1 c. 2-bis, introdotto a sua volta dal D.L. 76/2020. Sul piano pratico, riduce significativamente il contenzioso amministrativo: molti diniego diventerebbero motivo di ricorso al TAR se non preceduti dal preavviso, mentre il contraddittorio anticipato consente alla PA di correggere posizioni errate o al privato di rivedere richieste non sostenibili. È, in questo senso, un'efficace misura di deflazione del contenzioso e di amministrazione di risultato, perfettamente in linea con i principi della L.241. L'art. 10-bis si lega infine all'art. 6 (compiti del responsabile, che predispone il preavviso) e all'art. 2 (sospensione del termine durante le osservazioni).

Prassi e linee guida

Dipartimento Funzione Pubblica

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Casi pratici

Caso 1: Tizio: diniego senza preavviso

Tizio presenta istanza di autorizzazione. L'amministrazione, senza preavviso, gli notifica diniego. Tizio ricorre al TAR ex art. 10-bis. Il giudice annulla per violazione del preavviso di rigetto: trattandosi di provvedimento discrezionale, non opera la sanatoria dell'art. 21-octies c. 2. Le osservazioni avrebbero potuto incidere sull'esito.

Caso 2: Caio: preavviso seguito da diniego con motivazione nuova

Caio riceve preavviso per ragione A, presenta osservazioni. Il diniego finale è motivato con la ragione B, non emersa nel contraddittorio. Caio ricorre: il TAR annulla perché la PA ha violato il principio di immodificabilità delle ragioni e ha frustrato il contraddittorio. La sanatoria non opera anche per atto vincolato.

Caso 3: Sempronio: osservazioni respinte con motivazione lapidaria

Sempronio presenta osservazioni articolate; il provvedimento finale le respinge con una sola riga generica. Il TAR annulla per insufficiente motivazione: la replica della PA deve essere proporzionata alla qualità delle osservazioni ricevute. Si combina art. 10-bis con art. 3 sulla motivazione.

Caso 4: Sintesi sistemica

L'art. 10-bis si lega a art. 7 (avvio), art. 10 (memorie), art. 3 (motivazione), art. 2 (sospensione termine), art. 21-octies c. 2 (sanatoria limitata), art. 1 c. 2-bis (buona fede). È strumento di contraddittorio rafforzato e deflazione del contenzioso.

Domande frequenti

Quando l'amministrazione deve inviare il preavviso di rigetto?

Nei procedimenti a istanza di parte, prima dell'adozione di un provvedimento negativo. Il preavviso indica i motivi specifici che ostano all'accoglimento e dà all'istante 10 giorni per replicare con osservazioni scritte e documenti, durante i quali il termine ex art. 2 è sospeso.

L'art. 10-bis si applica a tutti i procedimenti?

No. Sono esclusi i procedimenti previdenziali e assistenziali di natura automatica, le procedure concorsuali e altre ipotesi previste da legge. La giurisprudenza interpreta in modo restrittivo le esclusioni: l'art. 10-bis è regola generale, le deroghe sono eccezioni.

Cosa accade se l'amministrazione omette il preavviso?

Il vizio fonda l'annullamento del provvedimento. Per gli atti vincolati può operare la sanatoria dell'art. 21-octies c. 2 se la PA dimostra che l'esito non sarebbe stato diverso. Per i provvedimenti discrezionali la sanatoria non opera: le osservazioni del privato avrebbero potuto incidere.

La PA può fondare il diniego su ragioni non indicate nel preavviso?

No, di regola. Il principio di immodificabilità delle ragioni vieta di mutare la motivazione dopo il preavviso. Se emergono ragioni nuove, la PA deve riavviare il contraddittorio. La giurisprudenza è oggi rigorosa nel sanzionare il contraddittorio meramente formale.

L'istante può presentare documenti nelle osservazioni?

Sì. Le osservazioni possono essere corredate da documenti utili a chiarire la posizione. L'amministrazione ha l'obbligo di valutarli e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, sia delle osservazioni sia dei documenti presentati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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