In sintesi
- Il responsabile del procedimento valuta i presupposti di fatto e di diritto, accerta d'ufficio i fatti, dispone gli accertamenti tecnici e le ispezioni, ordina esibizioni e cura le comunicazioni.
- Cura le comunicazioni, le pubblicazioni, le notificazioni previste dalla legge e ogni adempimento utile a garantire la partecipazione al procedimento.
- Adotta direttamente il provvedimento finale quando ne ha la competenza, oppure formula proposta motivata al dirigente o all'organo che deve decidere.
- L'organo competente all'adozione non può discostarsi dalle risultanze istruttorie del responsabile senza indicare le ragioni nella motivazione del provvedimento finale.
- I compiti dell'art. 6 sono la colonna vertebrale dell'istruttoria: si saldano con l'art. 7 (avvio), gli artt. 14-17 (pareri e conferenza), l'art. 10 (partecipazione) e l'art. 3 (motivazione).
Testo dell'articoloVigente
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il responsabile come motore del procedimento
L'art. 6 della L. 241/1990 enuncia in modo organico i compiti del responsabile del procedimento, trasformandolo da figura nominale (art. 5) in motore concreto dell'azione amministrativa. La disposizione, articolata in cinque lettere, copre l'intero arco dell'istruttoria: dalla valutazione iniziale dei presupposti, all'accertamento dei fatti, all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, alla cura delle comunicazioni partecipative, fino alla formulazione della proposta o all'adozione del provvedimento finale. È il responsabile a garantire che il procedimento si svolga in modo completo, ordinato, partecipato.
La lettera a): valutazione dei presupposti
Il responsabile valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento. Si tratta della prima e più delicata fase: occorre stabilire se l'istanza è regolare, se il richiedente è legittimato, se i presupposti normativi sono in astratto integrati. Una valutazione errata in questa fase conduce a istruttorie inutili o a provvedimenti viziati. La giurisprudenza prevalente sottolinea che il responsabile deve, sin da subito, attivare il soccorso istruttorio per le carenze sanabili, in coerenza con il principio di collaborazione e buona fede ex art. 1 c. 2-bis. Non può rigettare per mero formalismo se l'integrazione è possibile.
La lettera b): accertamenti di fatto e attività istruttoria
Il responsabile accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. La norma è la traduzione procedimentale del principio inquisitorio: la verità dei fatti non è onere del privato, ma compito dell'amministrazione. Il responsabile, nei procedimenti complessi, può avvalersi di strumenti tecnici, di consulenze esterne, di banche dati pubbliche (interrogabili in ottica once only ex art. 18). La giurisprudenza valorizza in modo crescente il diligente esercizio dei poteri istruttori come parametro di colpa: la PA che non esperisce gli accertamenti possibili risponde a titolo di colpa procedimentale.
Le lettere c) e d): comunicazioni e pareri
Il responsabile cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge. Si tratta della cinghia di trasmissione della partecipazione: l'avvio (art. 7), l'avviso ai cointeressati (art. 9), l'accesso ai documenti (art. 10), il preavviso di rigetto (art. 10-bis), la convocazione della conferenza di servizi (art. 14). Senza queste attività, il diritto alla partecipazione del cittadino sarebbe lettera morta. Il responsabile, inoltre, dispone l'acquisizione dei pareri di altre amministrazioni (art. 16) e delle valutazioni tecniche (art. 17), curando il rispetto dei termini e attivando i meccanismi di superamento dell'inerzia degli organi consultivi. È in questa fase che si gioca larga parte della tempestività del procedimento.
La lettera e): adozione o proposta
Il responsabile adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale; altrimenti, trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, formulando proposta motivata. La giurisprudenza ha sviluppato un principio essenziale: l'organo competente non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile senza indicarne la motivazione nel provvedimento finale. La regola, introdotta dalla L. 15/2005, ha finalità di tutela dell'istruttoria e di limitazione dell'arbitrio del decisore. Se il responsabile ritiene fondata l'istanza ma il dirigente la respinge, deve esistere una motivazione specifica e congrua del dissenso. È una declinazione del principio del giusto procedimento e del coordinamento tra art. 3 (motivazione) e art. 6.
Profili applicativi e responsabilità
I compiti dell'art. 6 si traducono in obblighi giuridici puntuali, la cui violazione può fondare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile, oltre a vizi del provvedimento (vizi istruttori, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per insufficiente istruttoria). La giurisprudenza amministrativa, in particolare, ha individuato un'ampia categoria di vizi sub specie di difetto di istruttoria: il responsabile che decide senza acquisire elementi rilevanti, che ignora dati emersi nel contraddittorio, che non attiva i poteri inquisitori disponibili, espone l'atto ad annullamento. La norma si lega all'art. 7 (comunicazione di avvio), all'art. 10 (partecipazione e accesso), all'art. 10-bis (preavviso di rigetto), agli artt. 14-17 (conferenza, pareri, valutazioni tecniche), all'art. 21-octies (annullabilità per vizi formali sanabili). Il responsabile è, in sintesi, il garante della qualità procedimentale e della tutela effettiva del cittadino.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: difetto di istruttoria per mancato accertamento
Tizio contesta un provvedimento del Comune che ignora documenti già depositati. Il TAR annulla per difetto di istruttoria: il responsabile, ex art. 6 c. 1 lett. b), doveva accertare d'ufficio i fatti e considerare gli elementi rilevanti. Il mancato esercizio dei poteri inquisitori configura colpa procedimentale.
Caso 2: Caio: proposta del responsabile disattesa senza motivazione
Caio ottiene proposta favorevole del responsabile, ma il dirigente decide in senso opposto con motivazione generica. Il TAR annulla per insufficienza della motivazione: l'organo competente, ex art. 6 c. 1 lett. e), non può discostarsi dalle risultanze istruttorie senza indicarne le ragioni specifiche e congrue.
Caso 3: Sempronio: soccorso istruttorio omesso
Sempronio presenta istanza con allegato mancante; il responsabile rigetta senza chiedere integrazione. Il TAR annulla in coordinato disposto degli artt. 6 c. 1 lett. a) e 1 c. 2-bis L.241: la PA è tenuta al soccorso istruttorio in nome del principio di buona fede e collaborazione.
Caso 4: Sintesi e sistema
L'art. 6 opera in connessione con l'art. 4 (unità), art. 5 (nomina), art. 7 (avvio), artt. 9-10 (partecipazione), art. 10-bis (preavviso), artt. 14-17 (conferenza, pareri, valutazioni). Il responsabile è il garante della qualità istruttoria e l'interlocutore unico del cittadino.
Domande frequenti
Cosa fa concretamente il responsabile del procedimento?
Valuta i presupposti, accerta i fatti d'ufficio, dispone accertamenti tecnici e ispezioni, cura le comunicazioni partecipative, acquisisce pareri e valutazioni tecniche da altre amministrazioni, adotta il provvedimento o formula proposta motivata al decisore competente.
Il responsabile può chiedere documenti aggiuntivi al privato?
Sì, ma deve farlo in modo proporzionato e non chiedere ciò che è già in possesso della PA (principio once only ex art. 18 L.241). Deve inoltre attivare il soccorso istruttorio prima di rigettare per carenze formali sanabili.
Il decisore può ignorare la proposta del responsabile?
No, non senza motivazione. L'art. 6 c. 1 lett. e) impone all'organo competente che si discosta dalle risultanze istruttorie del responsabile di indicarne le ragioni nella motivazione del provvedimento finale, in coordinato con l'art. 3 sulla motivazione.
Cosa è il difetto di istruttoria?
È il vizio del provvedimento causato dall'omesso o insufficiente accertamento dei fatti rilevanti da parte del responsabile. È sanzionato dal giudice amministrativo come violazione dell'art. 6 L.241 e come eccesso di potere per difetto di presupposto.
Il responsabile risponde della propria attività?
Sì. La sua condotta è valutata sul piano disciplinare, contabile (Corte dei conti per il danno erariale) e procedimentale. La PA risponde verso il cittadino, ma può rivalersi sul responsabile in caso di dolo o colpa grave.
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