In sintesi
L'art. 87 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. La norma faceva parte del sistema originario del CAD dedicato alla gestione informatica dei procedimenti amministrativi e alla trasmissione dei documenti digitali. Con la riforma del 2016, il legislatore ha scelto di abrogare le disposizioni di dettaglio che erano state nel frattempo rese ridondanti dall'armonizzazione europea introdotta dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 e dall'evoluzione della prassi amministrativa digitale. Il ruolo di AgID come produttore di regole tecniche vincolanti è stato contestualmente rafforzato, con la previsione che le linee guida da essa adottate abbiano forza normativa per le pubbliche amministrazioni. Le materie già coperte dall'art. 87 trovano oggi la loro disciplina nel CAD vigente, nelle linee guida AgID e nel Regolamento eIDAS, con il GDPR che si affianca come riferimento trasversale per i profili di protezione dei dati personali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
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Commento
L'art. 87, soppresso dal D.Lgs. 179/2016, rientrava nel sistema normativo originario del CAD relativo alla gestione dei documenti e dei flussi informativi nelle pubbliche amministrazioni. La riforma del 2016 ha operato una scelta di campo chiara: ridurre le norme primarie di dettaglio, consolidando la disciplina su principi generali e rinviando la regolamentazione tecnica alle linee guida AgID, aggiornabili con maggiore rapidità rispetto alla legge ordinaria.
Il Regolamento eIDAS ha offerto la cornice europea entro cui questa scelta si è inserita. Introducendo un sistema di mutuo riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari tra Stati membri, l'eIDAS ha reso necessario un allineamento del CAD per evitare barriere all'interoperabilità transfrontaliera. Le pubbliche amministrazioni italiane devono oggi riconoscere le identità digitali notificate da altri Stati membri e accettare le firme elettroniche qualificate emesse da prestatori fiduciari europei.
Sul piano pratico, le materie un tempo regolate da questa disposizione trovano oggi disciplina nelle linee guida AgID sull'interoperabilità dei modelli di servizio e sulla sicurezza, nonché nel CAD vigente. I soggetti che sviluppano o gestiscono sistemi per la PA devono tenere conto anche del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali nei flussi documentali e procedimentali digitali.
Casi pratici
Caso 1: Gestione di documenti con firma digitale straniera
Caso 2: Integrazione di un portale PA con il sistema eIDAS
Domande frequenti
Perché il D.Lgs. 179/2016 ha abrogato molti articoli del CAD?
Il D.Lgs. 179/2016 ha abrogato numerose disposizioni del CAD per tre motivi principali: eliminare le sovrapposizioni con il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, direttamente applicabile; semplificare la normativa concentrandola su principi generali; rafforzare il ruolo di AgID come produttore di regole tecniche vincolanti aggiornabili con maggiore flessibilità rispetto alla legge ordinaria.
Cosa si intende per interoperabilità dei servizi pubblici digitali?
L'interoperabilità dei servizi pubblici digitali è la capacità dei sistemi informatici di diverse amministrazioni di scambiare dati e documenti in modo automatico e sicuro. Il CAD e le linee guida AgID definiscono i modelli tecnici per l'interoperabilità, basati su API standardizzate e autenticazione tramite SPID, CIE o eIDAS per i servizi transfrontalieri.
Il Regolamento eIDAS si applica alle PA italiane?
Sì. Il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia. Le PA italiane devono riconoscere i mezzi di identificazione elettronica notificati da altri Stati membri e accettare le firme elettroniche qualificate emesse da prestatori fiduciari qualificati europei per l'accesso ai servizi online.
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