Testo dell'articoloVigente
Art. 99 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Modifiche normative
In vigore dal 03/08/2017
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse; c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».
2. All' articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».
3. ((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all' articolo 102, comma 2, lettera h) ,)) all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, commi 1 , 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall' articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ,». ((1))
Commento
L'art. 99 CTS svolge una funzione di coordinamento sistematico che, pur priva di contenuti normativi autonomi, è essenziale per l'effettività della riforma. Il passaggio dal vecchio sistema — basato su una pluralità di registri settoriali (ONLUS, OdV, APS) con discipline frammentate — al nuovo sistema unitario del RUNTS richiede che tutte le normative settoriali che richiamano le vecchie categorie vengano aggiornate. In assenza di queste modifiche, si creerebbe un disallineamento tra la nuova disciplina generale e le norme speciali ancora ancorate al sistema previgente.
Le modifiche al D.Lgs. 178/2012 sulla Croce Rossa Italiana sono significative perché aggiornano lo status giuridico di un ente di particolare rilievo pubblico, riconducendolo al perimetro del CTS attraverso l'iscrizione nella sezione OdV del RUNTS. L'adeguamento normativo garantisce che la CRI possa continuare a fruire dei benefici del Terzo settore senza soluzione di continuità, mantenendo al contempo la propria disciplina speciale per gli aspetti non coperti dal CTS.
La sostituzione del termine «ONLUS» con «ETS non commerciali» nella L. 125/2014 sulla cooperazione internazionale riflette la scelta del CTS di eliminare la categoria ONLUS come entità autonoma, assorbendola nel più ampio contenitore degli ETS. Gli enti che operano nel settore della cooperazione internazionale e che si adeguano al CTS mantengono l'accesso alle agevolazioni previste dalla L. 125/2014, ma attraverso la nuova qualificazione giuridica degli ETS.
Casi pratici
Caso 1: Ente di cooperazione internazionale in transizione ONLUS-ETS
Caso 2: Sezione locale della Croce Rossa e iscrizione al RUNTS
Domande frequenti
Quali normative settoriali vengono modificate dall'art. 99 CTS?
L'art. 99 modifica principalmente il D.Lgs. 178/2012 relativo alla Croce Rossa Italiana, aggiornando i riferimenti dai vecchi registri regionali di OdV e APS alla sezione OdV del RUNTS e al CTS. Modifica inoltre la L. 125/2014 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, sostituendo il riferimento alle ONLUS con quello agli enti del Terzo settore non commerciali.
Perché è necessario un articolo di modifiche normative nel CTS?
L'introduzione del RUNTS e del sistema CTS ha reso obsoleti decine di riferimenti normativi alle vecchie categorie giuridiche (ONLUS, OdV, APS dei registri regionali). Senza aggiornare queste disposizioni settoriali, si creerebbe un disallineamento tra la nuova disciplina generale e le norme speciali ancora ancorate al sistema previgente, con incertezze sui benefici e sugli obblighi applicabili agli enti.
La Croce Rossa Italiana è soggetta al CTS dopo le modifiche dell'art. 99?
A seguito delle modifiche al D.Lgs. 178/2012 introdotte dall'art. 99 CTS, la CRI è ricondotta al sistema del RUNTS con iscrizione nella sezione organizzazioni di volontariato. Per gli aspetti non diversamente disciplinati dal D.Lgs. 178/2012, si applica il CTS. La disciplina speciale della CRI rimane ferma per le materie da essa regolate.
Vedi anche