Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 82/2005 CAD — Analisi comparativa delle soluzioni
In vigore dal 01/01/2006
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo ((n. 50 del 2016 )) , effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . (28)
Commento
L'articolo 68 del CAD cristallizza il principio della «preferenza per l'open source» nella pubblica amministrazione italiana, imponendo una gerarchia di valutazione delle soluzioni software che antepone il riuso e il software libero all'acquisto di licenze proprietarie. Questo approccio si inserisce nel più ampio orientamento europeo verso l'open source nella PA, espresso dalla Commissione europea nella sua strategia per il software open source 2020-2023 e ripreso nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA redatto da AgID. Il catalogo del riuso (developers.italia.it), istituito in attuazione degli articoli 68 e 69 del CAD, consente alle PA di pubblicare e scoprire soluzioni riutilizzabili, traducendo in pratica il mandato normativo.
I criteri di valutazione comparativa introdotti dal comma 1-bis riflettono un approccio di «total cost of ownership» (TCO) che supera la logica del mero prezzo di acquisto: il costo complessivo include implementazione, manutenzione e supporto nel tempo; la valutazione tecnica considera il livello di aderenza a formati aperti e standard di interoperabilità, elemento cruciale per evitare il «lock-in» tecnologico da un singolo fornitore; le garanzie in materia di sicurezza e conformità GDPR sono esplicitamente incluse tra i criteri obbligatori di valutazione, segnalando che la scelta del software è anche una scelta di protezione dei dati personali trattati dalla PA.
L'obbligo di motivare l'impossibilità di ricorrere a soluzioni aperte prima di acquistare software proprietario rappresenta una garanzia procedurale importante: la motivazione deve essere esplicita e verifica il rispetto della gerarchia normativa. Questo requisito è presidiato anche dalla disciplina sull'accesso agli atti (L. 241/1990) e dalla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013), che consentono ai cittadini e alle imprese di verificare le scelte di acquisto software delle PA e di contestarle ove non adeguatamente motivate.
Casi pratici
Caso 1: Acquisto di un software gestionale da parte di un comune
Caso 2: Verifica di una scelta software da parte di un organo di controllo
Domande frequenti
Qual è la gerarchia di preferenza per l'acquisto di software prevista dall'articolo 68 CAD?
L'articolo 68 CAD stabilisce che le PA devono valutare nell'ordine: 1) software sviluppato per conto della PA; 2) riutilizzo di software PA esistente; 3) software libero o open source; 4) software in cloud; 5) software proprietario in licenza; 6) combinazioni delle soluzioni precedenti. Solo ove risulti motivatamente impossibile accedere alle soluzioni preferenziali — dal riuso all'open source — è consentito ricorrere al software proprietario. La motivazione dell'impossibilità deve essere esplicita e documentata.
Quali criteri deve usare una PA per valutare comparativamente le soluzioni software?
Il comma 1-bis dell'articolo 68 CAD individua tre criteri obbligatori: a) costo complessivo del programma (acquisto, implementazione, manutenzione e supporto); b) livello di utilizzo di formati aperti e standard di interoperabilità tra sistemi PA; c) garanzie del fornitore in materia di sicurezza, conformità GDPR e livelli di servizio. La valutazione deve essere documentata e può essere oggetto di accesso agli atti ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.
Cosa succede se una PA acquista software proprietario senza aver effettuato la valutazione comparativa?
L'omissione della valutazione comparativa prevista dall'articolo 68 CAD espone l'amministrazione a contestazioni in sede di controllo di legittimità e alla responsabilità dei dirigenti preposti agli acquisti. L'AgID, nel monitorare l'attuazione del Piano Triennale, può rilevare la mancata conformità e segnalarla agli organi di controllo. Gli interessati possono inoltre esercitare il diritto di accesso agli atti per verificare se la valutazione sia stata effettuata e adeguatamente motivata.
Vedi anche