Testo dell'articoloVigente
Art. 92 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
In vigore dal 03/08/2017
1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).
2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
Commento
L'art. 92 CTS colloca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al vertice del sistema di supervisione sugli enti del Terzo settore, attribuendogli un ruolo di raccordo e indirizzo che si articola su tre livelli: la vigilanza sull'uniformità del sistema RUNTS a livello regionale, la promozione dell'autoregolazione interna agli ETS tramite soggetti accreditati, e la rendicontazione parlamentare annuale. La norma riflette la scelta del legislatore di costruire un sistema di controllo policentrico, in cui il ministero non agisce come controllore diretto di ogni singolo ente, ma presidia la qualità dell'intero sistema registrale e delega l'autocontrollo agli attori del settore stesso.
Il rinvio alle reti associative nazionali e ai CSV come soggetti autorizzati all'autocontrollo introduce un meccanismo di sussidiarietà organizzativa: enti privati dotati di esperienza settoriale svolgono funzioni para-pubblicistiche sotto la supervisione ministeriale. Questo modello, consolidato con le modifiche del D.Lgs. 105/2018, rafforza la trasparenza e l'accountability interna al Terzo settore senza appesantire la struttura pubblica. La relazione annuale alle Camere garantisce invece un presidio democratico sull'andamento dell'intero sistema, rendendo visibile lo stato del RUNTS e l'efficacia dei controlli.
Il comma 2, che fa salvi i poteri delle amministrazioni di settore, chiarisce che la vigilanza ministeriale non è esclusiva: ciascuna autorità competente — sanitaria, ambientale, scolastica, sportiva — mantiene le proprie attribuzioni di controllo sulle attività di interesse generale svolte dagli ETS nell'ambito della rispettiva normativa speciale. L'art. 92 opera dunque come cornice di sistema, lasciando intatte le competenze verticali di settore.
Casi pratici
Caso 1: Ispezione di una rete associativa autorizzata
Caso 2: Controllo parallelo su un ETS che eroga servizi sanitari
Domande frequenti
Chi esercita la vigilanza sugli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 92 CTS?
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge la funzione di vigilanza sistemica, monitorando il funzionamento del RUNTS e delegando l'autocontrollo a reti associative nazionali e CSV accreditati. Le amministrazioni di settore mantengono invece la propria competenza speciale sulle attività disciplinate da normative particolari, come previsto dal comma 2 dell'articolo.
Entro quando il Ministero presenta la relazione annuale al Parlamento?
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli ETS. La relazione si basa anche sui dati acquisiti attraverso le comunicazioni degli uffici regionali del RUNTS e dell'Organismo nazionale di controllo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 CTS.
I CSV possono svolgere funzioni di controllo sugli ETS?
Sì. L'art. 92, comma 1, lettera b), prevede che il Ministero possa autorizzare i Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'art. 61 CTS a svolgere funzioni di autocontrollo degli enti del Terzo settore. Si tratta di una forma di sussidiarietà organizzativa che valorizza la competenza tecnica dei soggetti più vicini al settore.
Vedi anche