Testo dell'articoloVigente
Art. 91 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
In vigore dal 03/08/2017
1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo
45. 5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Commento
L'art. 91 è la norma sanzionatoria di chiusura del sistema CTS, volta a presidiare i due pilastri fondamentali dell'intera disciplina: il vincolo di non distribuzione degli utili (che distingue gli ETS dai soggetti lucrativi) e la riserva di denominazione (che tutela la fiducia pubblica nel marchio «Terzo Settore»). La scelta di sanzioni di natura amministrativa — e non penale — riflette una valutazione di proporzionalità: le violazioni sono gravi ma non necessariamente fraudolente, e il regime sanzionatorio amministrativo consente una gradazione delle sanzioni nel massimo e nel minimo.
Il divieto di distribuzione indiretta degli utili è uno dei presupposti essenziali per il riconoscimento del regime agevolato: se gli ETS potessero distribuire proventi ai propri membri o amministratori, il trattamento fiscale privilegiato diventerebbe uno strumento di arricchimento privato a carico dell'erario. Le modalità «indirette» di distribuzione — compensi eccessivi, prezzi di favore, godimento di beni dell'ente — sono le più insidiose e per questo la sanzione è la più elevata dell'art. 91. La responsabilità è personale dei rappresentanti legali e degli amministratori che hanno commesso o concorso alla violazione.
La sanzione per l'uso illegittimo delle denominazioni ETS/APS/ODV tutela sia i donatori (che altrimenti potrebbero essere indotti in errore sulla natura dell'ente beneficiario) sia gli ETS regolarmente iscritti (che subirebbero una concorrenza sleale da parte di soggetti che si appropriano indebitamente del marchio associativo). Il raddoppio in caso di finalità di ottenimento di erogazioni introduce un elemento quasi punitivo che si avvicina alla logica penalistica delle truffe a scopo di profitto.
Casi pratici
Caso 1: Distribuzione indiretta di utili tramite compensi eccessivi
Caso 2: Uso abusivo della denominazione ETS per raccolta fondi
Domande frequenti
Quali comportamenti configurano «distribuzione indiretta» di utili sanzionata dall'art. 91 CTS?
La distribuzione indiretta comprende tutte le forme di trasferimento di ricchezza dall'ETS ai suoi membri che non passano per una formale delibera di distribuzione degli utili: compensi sproporzionati ad amministratori, affitti pagati a soci a prezzi di mercato superiori al valore normale, cessioni di beni o servizi a prezzi di favore in favore di fondatori o associati, rimborsi spese eccessivi o non documentati. L'art. 8 CTS fornisce una definizione ampia; l'art. 91 ne presidia l'osservanza con sanzioni da 5.000 a 20.000 euro personali a carico degli amministratori.
Un'associazione non iscritta al RUNTS può usare la denominazione «ETS»?
No: l'utilizzo delle denominazioni «ente del Terzo settore», «ETS», «APS» (associazione di promozione sociale) e «ODV» (organizzazione di volontariato) è riservato agli enti regolarmente iscritti nel RUNTS per le rispettive qualifiche. L'utilizzo illegittimo è sanzionato con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro, raddoppiata (da 5.000 a 20.000 euro) se la denominazione abusiva è finalizzata a ottenere erogazioni di denaro o altre utilità da terzi.
Chi irroga le sanzioni previste dall'art. 91 CTS e dove vanno le somme riscosse?
Le sanzioni ex art. 91 CTS sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto. La competenza sanzionatoria è quindi concentrata nell'organo di vigilanza specializzato sugli ETS. Le somme riscosse a titolo di sanzione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
Vedi anche