← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 62-quinquies del CAD istituisce l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS), realizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per centralizzare i dati su studenti universitari, laureati, docenti, personale e istituzioni della formazione superiore (università, ITS Academy, AFAM). L'ANIS è alimentata dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei propri dati, e si raccorda con l'Anagrafe nazionale degli studenti già istituita dal D.L. 105/2003. È allineata con l'ANPR per i dati degli studenti e dei laureati e assicura l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale del MUR. La norma abilita l'accesso dei cittadini alle certificazioni accademiche e automatizza le procedure di iscrizione online. Il trattamento dei dati nell'ANIS coinvolge dati di adulti e minori (ITS), dati accademici e, in alcuni casi, dati sensibili, imponendo il rispetto integrale del GDPR con le stesse cautele previste per le altre anagrafi nazionali della conoscenza. L'autenticazione degli utenti avviene tramite SPID o CIE ai sensi del Regolamento eIDAS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD — (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

In vigore dal 01/01/2006

((

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 . L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

Commento

L'articolo 62-quinquies completa il sistema delle anagrafi nazionali della conoscenza, portando nel perimetro CAD anche l'istruzione universitaria e la formazione superiore. L'ANIS è la risposta normativa alla frammentazione storica dei dati accademici italiani: diverse banche dati (ANS, Anagrafe Nazionale Studenti degli ITS, dati AFAM) operavano in modo disgiunto, rendendo difficile il monitoraggio delle carriere formative e la pianificazione delle politiche universitarie.

L'ANIS abilita importanti semplificazioni: le iscrizioni online con precompilazione automatica dai dati ANPR, il rilascio digitale di certificati accademici con firma elettronica qualificata ai sensi di eIDAS, la verifica automatica dei titoli di studio in procedure concorsuali pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di mobilità internazionale degli studenti (programmi Erasmus+). Il sistema si integra con il Digital Credentials European framework promosso dall'UE.

Sul piano del GDPR, le università sono titolari del trattamento per i propri dati, mentre il MUR agisce come titolare dell'ANIS nazionale. I trasferimenti di dati verso istituzioni straniere (ad esempio nel contesto Erasmus) richiedono le garanzie appropriate previste dal Capo V GDPR. I dati accademici non sono di per sé categorie particolari, ma possono includere informazioni sensibili (es. dati di disabilità degli studenti per i DSA) che impongono cautele specifiche.

Casi pratici

Caso 1: Verifica digitale del titolo di studio in un concorso pubblico

Caso 2: Interoperabilità ANIS-ANPR per le iscrizioni universitarie

Domande frequenti

Quali istituzioni devono alimentare l'ANIS con i propri dati?

Tutte le istituzioni della formazione superiore sono tenute ad alimentare l'ANIS: università statali e non statali, ITS Academy, istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Conservatori, ecc.). Mantengono la titolarità dei propri dati e ne assicurano l'aggiornamento verso il sistema nazionale, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale attuativo.

Come l'ANIS semplifica l'accesso alle certificazioni accademiche?

L'ANIS consente ai cittadini di accedere online ai propri dati e di ottenere certificazioni accademiche digitali, firmate elettronicamente ai sensi di eIDAS, senza doversi recare agli sportelli universitari. Le certificazioni possono essere condivise direttamente con altre pubbliche amministrazioni (ad esempio in procedure concorsuali) tramite PDND, evitando duplicazioni documentali.

Le università devono nominare un DPO per i trattamenti in ANIS?

Sì. Le università, quali titolari del trattamento dei dati conferiti all'ANIS, sono tenute a nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) GDPR, in quanto soggetti pubblici che trattano dati su larga scala. Il MUR, quale titolare dell'ANIS nazionale, deve anch'esso designare il proprio DPO.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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