← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 62-ter del CAD istituisce l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), base di dati di interesse nazionale realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in raccordo con il Ministero della Salute per il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). L'ANA subentra alle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole ASL, che mantengono la titolarità dei propri dati ma ne assicurano l'aggiornamento verso il sistema nazionale. L'articolo prevede la cessazione della consegna del libretto sanitario personale cartaceo e il diritto del cittadino di accedere online ai propri dati sanitari. La norma si raccorda con il comma 5 dell'articolo 62 (ANPR), con cui l'ANA deve essere costantemente allineata, realizzando l'interoperabilità anagrafe-assistito. Dal punto di vista della protezione dei dati, l'ANA tratta dati sanitari (categorie particolari ex art. 9 GDPR), imponendo misure di sicurezza rafforzate, nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati e, ove necessario, DPIA preventiva. L'accesso del cittadino ai propri dati è garantito tramite SPID o CIE, in linea con il Regolamento eIDAS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 ter D.Lgs. 82/2005 CAD — (Anagrafe nazionale degli assistiti)

In vigore dal 01/01/2006

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui ((all'articolo 60, comma 2-bis,)) del presente Codice.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall' articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all' articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (28)

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta)) , il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

Commento

L'articolo 62-ter del CAD istituisce l'ANA, il registro sanitario nazionale che centralizza le informazioni sugli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. La scelta di affidarne la realizzazione al MEF, anziché direttamente al Ministero della Salute, si spiega con l'innesto dell'ANA nel Sistema Tessera Sanitaria, l'infrastruttura informatica già attiva ex art. 50 D.L. 269/2003 che gestisce i dati fiscali e sanitari per il monitoraggio della spesa sanitaria. Il raccordo con il Ministero della Salute è garantito per gli aspetti relativi alla programmazione e verifica dei LEA.

Il profilo privacy è quello più delicato: i dati dell'ANA sono dati sulla salute, categoria particolarmente protetta dall'art. 9 GDPR. Il trattamento è lecito ex art. 9 par. 2 lett. h) (finalità di medicina preventiva, diagnostica e assistenza sanitaria) e lett. i) (interesse pubblico nel settore della sanità pubblica), ma richiede misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, designazione del DPO da parte del MEF come titolare e delle ASL come contitolari, e una DPIA obbligatoria ai sensi dell'art. 35 GDPR per l'alto rischio intrinseco del trattamento su larga scala di dati sanitari.

Per il cittadino, la norma segna un passaggio importante: il libretto sanitario cartaceo non viene più rilasciato, sostituito dall'accesso online ai propri dati tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e il portale del Sistema Tessera Sanitaria. L'autenticazione avviene con SPID o CIE, strumenti di identità digitale riconosciuti ai sensi del Regolamento eIDAS, garantendo la sicurezza dell'accesso remoto a dati sanitari sensibili.

Casi pratici

Caso 1: Scelta e revoca del medico di base tramite ANA

Caso 2: Monitoraggio LEA tramite i dati ANA

Domande frequenti

Cosa è l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti e chi la gestisce?

L'ANA è la base di dati nazionale che raccoglie le informazioni su tutti gli assistiti del SSN, realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, in raccordo con il Ministero della Salute. Sostituisce le anagrafi degli assistiti tenute localmente da ciascuna ASL, garantendo uniformità e aggiornamento continuo dei dati a livello nazionale.

I dati dell'ANA sono soggetti al GDPR? Con quali specificità?

Sì, e con garanzie rafforzate: i dati sanitari sono «categorie particolari» ai sensi dell'art. 9 GDPR. Il trattamento richiede basi giuridiche specifiche, misure di sicurezza adeguate al rischio, designazione del DPO da parte di MEF e ASL, e una DPIA obbligatoria per l'alto rischio intrinseco del trattamento su larga scala di dati sulla salute.

Come può il cittadino accedere ai propri dati nell'ANA?

Il cittadino accede ai propri dati sanitari tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o il portale del Sistema Tessera Sanitaria, autenticandosi con SPID o CIE. Con il subentro dell'ANA, il libretto sanitario cartaceo non viene più rilasciato: l'accesso digitale è la modalità ordinaria per consultare e controllare le proprie informazioni sanitarie registrate dal SSN.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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