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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 84 del Codice del Terzo settore disciplina il regime fiscale specifico delle organizzazioni di volontariato (ODV) e degli enti filantropici, prevedendo agevolazioni rafforzate rispetto al regime generale degli ETS non commerciali. Il comma 1 elenca attività che si considerano non commerciali, in aggiunta a quelle dell'art. 79, commi 2-4, CTS, se svolte dalle ODV senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza intermediari; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita sia curata direttamente dall'ODV senza intermediari; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Le tre fattispecie del comma 1 corrispondono alle attività tipiche del volontariato organizzato: il mercatino solidale di abiti, libri, oggetti per la casa donati dai cittadini; la vendita di prodotti dei laboratori artigianali gestiti dagli assistiti (comunità di accoglienza, persone con disabilità, ex detenuti, persone in inserimento sociale); la sagra paesana o l'evento di raccolta fondi con punto ristoro gestito dai volontari. Il legislatore ha riconosciuto a queste attività un regime di favore in considerazione della loro natura sostanzialmente solidale, anche se occasionalmente possono generare ricavi che, in un'analisi puramente economica, sarebbero qualificabili come ricavi commerciali. Il limite operativo è la condizione che l'attività non sia svolta «con mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato»: si tratta della clausola di salvaguardia che impedisce a un'attività imprenditoriale di sottrarsi alla tassazione attraverso lo schermo dell'etichetta volontaristica. Il comma 2, introdotto dal D.L. 152/2021, prevede una previsione di particolare favore: i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV sono esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES). Si tratta di un beneficio significativo, perché molte ODV operano in immobili di proprietà (sedi sociali, magazzini di stoccaggio per beni da distribuire, locali per attività di accoglienza, centri operativi della Protezione civile) i cui redditi di natura immobiliare (canoni di affitto da terzi, valore catastale ai fini IRES per immobili strumentali) sarebbero altrimenti soggetti a tassazione anche se l'attività dell'ente è complessivamente non commerciale. L'esenzione IRES alleggerisce sensibilmente il carico fiscale delle ODV con patrimonio immobiliare. Il comma 2-bis estende il beneficio dell'esenzione IRES sui redditi degli immobili anche agli enti filantropici (artt. 37-39 CTS), categoria di ETS specificamente disciplinata dal Codice e dedicata all'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. L'estensione riflette l'analogia funzionale tra ODV ed enti filantropici: entrambi operano nel campo della solidarietà, anche se con modalità diverse (l'ODV con attività dirette, l'ente filantropico con erogazioni di sostegno). Il coordinamento con altre norme è importante: l'art. 84 si applica in aggiunta alle previsioni generali degli artt. 79 (decommercializzazione delle attività di interesse generale) e 80 (regime forfetario opzionale). Le ODV possono quindi fruire del «pacchetto completo» di agevolazioni: attività di interesse generale non commerciali ex art. 79, comma 2; attività di sovvenzione e raccolta fondi specifiche delle ODV ex art. 84, comma 1; esenzione IRES su redditi degli immobili destinati ad attività non commerciale ex art. 84, comma 2; opzione per il regime forfetario su eventuali attività commerciali residue ex art. 80. La detrazione rafforzata al 35 per cento per le erogazioni liberali ricevute ex art. 83 CTS (rispetto al 30 per cento generale degli altri ETS) completa il quadro fiscale di favore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 84 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

In vigore dal 03/08/2017

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

Commento

L'art. 84 rappresenta una delle previsioni più favorevoli del CTS sul piano tributario. La ratio è il riconoscimento della specificità delle ODV come enti basati sulla gratuità e sulla solidarietà esterna: a queste organizzazioni, che operano in via prevalente a favore di terzi attraverso volontari, il legislatore riserva un trattamento fiscale di particolare favore, sia in termini di decommercializzazione di attività marginali tipiche del volontariato (vendita di beni di sovvenzione, attività di sostentamento connesse ad eventi occasionali), sia in termini di esenzione sui redditi degli immobili strumentali. La rilevanza pratica della norma è notevole: nelle prime applicazioni del CTS, l'art. 84 si è rivelato uno degli strumenti più efficaci per consentire alle ODV di sostenere finanziariamente le proprie attività attraverso attività di sovvenzione tipiche del volontariato, senza che queste si trasformassero in occasione di tassazione.

Sotto il profilo storico, il comma 1 dell'art. 84 riprende e sistematizza previsioni già presenti nella L. 266/1991 sulle ODV, in particolare nell'art. 8, comma 4, che escludeva dalla tassazione i proventi delle attività marginali a fini di sovvenzione. La vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (donati o devoluti) per fini di sovvenzione è da sempre considerata attività non commerciale tipica del volontariato: si pensi ai mercatini di solidarietà che molte ODV organizzano periodicamente con beni ricevuti in donazione (vestiti, oggetti per la casa, libri, alimentari di scorta, mobili di seconda mano) il cui ricavato è destinato all'attività solidale. La cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, anch'essa decommercializzata, è tipica delle realtà che svolgono attività di reinserimento sociale (laboratori artigianali per persone con disabilità, prodotti agricoli di comunità di accoglienza, prodotti tessili di laboratori protetti, prodotti alimentari di cooperative di inserimento) il cui ricavato sostiene l'attività di reinserimento sociale dell'ODV. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni occasionali (sagre, feste patronali, eventi di raccolta fondi, cene sociali, eventi sportivi) è il classico «punto ristoro» del volontariato, decommercializzato a condizione che si tratti di evento occasionale e non di esercizio sistematico di attività commerciale. La continuità con la disciplina previgente è apprezzata dagli operatori, perché evita rotture interpretative rispetto a prassi consolidate.

Il limite operativo del comma 1 è la condizione che le attività siano svolte «senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato». La nozione di «mezzi organizzati professionalmente» è valutata in concreto: una struttura di vendita stabile con personale dedicato e investimenti pubblicitari supera il limite; un mercatino occasionale gestito da volontari rimane invece nel perimetro. Indici di superamento del limite: presenza stabile di personale dipendente o di collaboratori coordinati e continuativi; investimenti significativi in attrezzature dedicate; pubblicità diffusa attraverso media generalisti; locali commerciali aperti con orari regolari; partita IVA «sostanziale» con sistematica fatturazione di operazioni del settore di mercato. Indici di compatibilità: gestione da parte di volontari; carattere occasionale o limitato nel tempo; pubblicità limitata alla comunità di riferimento; assenza di personale dipendente dedicato. La distinzione è cruciale, perché il superamento del limite non solo fa decadere la decommercializzazione specifica del comma 1, ma può anche incidere sulla qualifica di ODV se l'attività diventa prevalente rispetto al volontariato (artt. 32 e 33 CTS, che impongono la prevalenza dell'attività di volontariato sugli associati e limitano l'uso di lavoratori dipendenti al 50 per cento del numero di volontari). Per le attività occasionali del comma 1, lett. c), il termine «occasionale» va inteso come riferito a eventi singoli o di breve durata, non come attività periodica e sistematica: una sagra di tre giorni una volta all'anno è occasionale; un punto ristoro permanente in una struttura del Comune non lo è e ricade nella tassazione ordinaria delle somministrazioni.

L'esenzione IRES sui redditi degli immobili del comma 2 è una delle agevolazioni più importanti del CTS. La fattispecie è quella degli immobili posseduti dall'ODV e destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (la sede sociale, il magazzino di stoccaggio di beni di sovvenzione, il locale dove si svolge l'attività solidaristica, il centro operativo della Protezione civile, l'autorimessa dei mezzi di soccorso). Per il regime ordinario degli enti non commerciali, i redditi figurativi di tali immobili (basati sul valore catastale ex art. 41 TUIR per gli immobili strumentali, o sui canoni effettivamente percepiti per gli immobili locati) sarebbero comunque tassati ai fini IRES come «redditi di immobili» imputati al reddito complessivo dell'ente non commerciale. Il comma 2 dell'art. 84 introduce un'esenzione esplicita, che riduce sensibilmente il carico tributario di ODV con patrimonio immobiliare significativo. L'estensione del beneficio agli enti filantropici (comma 2-bis) riconosce la similitudine funzionale: anche gli enti filantropici operano tipicamente attraverso patrimoni stabili (fondazioni di erogazione con dotazione di capitale, fondazioni di partecipazione con apporti misti) e l'esenzione IRES sui redditi immobiliari strumentali è coerente con la natura di ente che destina le proprie risorse al sostegno di attività di interesse generale. La valutazione del rispetto del requisito della «destinazione esclusiva» è centrale per l'applicazione del beneficio: la coesistenza di usi commerciali e non commerciali nello stesso immobile può compromettere l'esenzione, salvo l'individuazione di parti distinte con autonoma destinazione funzionale (ad esempio, un edificio in cui una parte è adibita a sede dell'ODV e una parte è affittata commercialmente a terzi: solo la prima parte beneficia dell'esenzione, la seconda è soggetta a tassazione ordinaria). La documentazione contabile e gestionale che dimostri l'effettiva destinazione esclusiva all'attività non commerciale è quindi un'attività di gestione importante per le ODV con immobili rilevanti: planimetrie aggiornate, delibere dell'organo amministrativo sulla destinazione delle aree, registri di utilizzo dei locali, contratti di locazione per le eventuali parti commerciali. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può verificare l'effettiva destinazione esclusiva attraverso ispezioni e accertamenti documentali, e l'eventuale riqualificazione comporta il recupero a tassazione dei redditi degli immobili per i periodi d'imposta interessati.

Prassi e linee guida

· Non commercialità attività senza mezzi concorrenziali (art. 84)

La circolare (sezione 2.2.8) chiarisce che l'art. 84, comma 1 CTS riserva alle ODV un'ulteriore area di non commercialità: vendita di beni acquisiti a titolo gratuito da terzi, cessione di beni prodotti da assistiti e volontari, somministrazione di alimenti e bevande in occasioni occasionali. Requisito essenziale è l'assenza di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità. La norma riprende il D.M. 25 maggio 1995 previgente.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

· Esenzione IRES sui redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali delle ODV (art. 84 comma 2)

La circolare chiarisce che l'art. 84, comma 2 CTS prevede l'esenzione IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività di interesse generale non commerciale delle ODV. L'agevolazione non è soggetta all'autorizzazione UE (restando distinta dall'art. 77 CTS) ed è operativa dal momento dell'iscrizione al RUNTS.

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· 2023

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Casi pratici

Caso 1: ODV con magazzino per beni donati e attività di vendita solidale

Un'ODV cittadina riceve regolarmente donazioni di beni (vestiti, libri, arredi, piccoli elettrodomestici) da parte di cittadini e attività commerciali del territorio. Gestisce un magazzino di stoccaggio in un locale di proprietà e organizza ogni mese un mercatino solidale presso la sede, gestito interamente da volontari. Nel 2026 i ricavi del mercatino sono 18.000 euro, destinati interamente all'attività di assistenza ad anziani in difficoltà. Verifica ex art. 84 CTS: i beni sono stati acquisiti a titolo gratuito (ok); la vendita è curata direttamente dall'ODV senza intermediari (ok); i mezzi sono volontari senza personale professionalmente organizzato (ok); l'attività non è in concorrenza con commercianti del settore (ok). I 18.000 euro sono quindi entrate non commerciali ex art. 84, comma 1, lett. a). Per quanto riguarda il locale: se è destinato esclusivamente al magazzino e al mercatino, il reddito figurativo dell'immobile è esente da IRES ex art. 84, comma 2. La documentazione contabile (registro donazioni, registro vendite, delibere assembleari) e gestionale (orari del mercatino, ruolo dei volontari) supporta la qualifica di attività non commerciale in caso di controllo.

Caso 2: ODV di Protezione civile con sede in immobile di proprietà

Un'ODV di Protezione civile possiede una sede di 500 mq comprensiva di uffici, magazzino mezzi (un'autopompa, un fuoristrada, attrezzature di soccorso) e sala riunioni. Il locale è destinato esclusivamente all'attività della Protezione civile (formazione volontari, esercitazioni, gestione delle emergenze, manutenzione mezzi). Reddito catastale annuo dell'immobile: 4.500 euro. Verifica ex art. 84, comma 2, CTS: l'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale (servizio di Protezione civile rientrante nell'art. 5, comma 1, lettera y), CTS); l'ODV è iscritta nella sezione ODV del RUNTS. Il reddito catastale dell'immobile (4.500 euro) è esente da IRES ex art. 84, comma 2. L'ODV deve documentare la destinazione esclusiva attraverso: planimetria con indicazione della destinazione delle aree; delibere dell'organo amministrativo sulla destinazione; assenza di affittuari terzi o di usi misti; eventuale convenzione con il Comune o la Regione che attesti l'utilizzo per Protezione civile. In presenza di usi misti (ad esempio se una parte del locale fosse affittata a un'altra associazione a fini di reddito), occorrerebbe individuare la parte esente e quella tassabile.

Domande frequenti

Posso vendere oggetti usati donati da terzi senza pagare imposte?

Sì, alle condizioni del comma 1, lettera a), dell'art. 84 CTS. La vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione non si considera commerciale se: i beni sono stati ricevuti in donazione o devoluzione (non acquistati); la vendita è curata direttamente dall'ODV (senza intermediari come società di vendita, piattaforme commerciali, terzi gestori); l'attività non è svolta con mezzi organizzati professionalmente in concorrenza sul mercato (no negozi stabili con personale dipendente, no campagne pubblicitarie estese). Un mercatino periodico nella sede dell'ODV o in occasione di eventi solidali rientra tipicamente nel perimetro. Un'attività di vendita online stabile con piattaforma e-commerce dedicata e personale specializzato potrebbe invece eccedere il limite e diventare commerciale.

Le sagre paesane organizzate dall'ODV sono tassate?

Dipende dalla loro natura. Se si tratta di evento occasionale (sagra annuale, festa patronale, evento di raccolta fondi di pochi giorni), la somministrazione di alimenti e bevande rientra nella decommercializzazione del comma 1, lettera c), dell'art. 84 CTS. Se invece l'attività di somministrazione si svolge in modo sistematico e continuativo (un punto ristoro permanente, una mensa aperta tutto l'anno, un bar gestito stabilmente), non è più occasionale e diventa attività commerciale ordinaria, da tassare secondo le regole dell'art. 79 CTS (eventualmente con opzione per il regime forfetario dell'art. 80). La nozione di «occasionale» è valutata caso per caso, ma di norma si fa riferimento a eventi singoli o di breve durata che non costituiscono attività abituale dell'ente.

L'esenzione IRES sui redditi degli immobili si applica anche agli affitti?

Solo se l'immobile è destinato in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte dell'ODV. Se l'immobile è la sede sociale, un magazzino strumentale o un locale destinato all'attività solidaristica dell'ODV, l'esenzione IRES si applica al reddito figurativo dell'immobile (basato sul valore catastale o sui canoni di affitto incassati nel caso di canone simbolico). Se invece l'immobile è affittato a terzi a canone di mercato per finalità non riconducibili all'attività non commerciale dell'ODV (ad esempio un appartamento di proprietà locato a un terzo come abitazione), il canone è reddito immobiliare ordinario soggetto a tassazione. La destinazione esclusiva all'attività non commerciale è il presupposto sostanziale dell'esenzione.

Cosa significa «mezzi organizzati professionalmente in concorrenza sul mercato»?

È la formula utilizzata dal legislatore per distinguere tra attività marginali tipiche del volontariato e attività imprenditoriali vere e proprie. Significa che l'attività non deve essere svolta con struttura, organizzazione e modalità tali da configurare un'iniziativa imprenditoriale che si pone in concorrenza con operatori commerciali del mercato. Indici di superamento del limite: presenza stabile di personale dipendente o di collaboratori coordinati e continuativi; investimenti significativi in attrezzature dedicate; pubblicità diffusa attraverso media; locali commerciali aperti con orari regolari; partita IVA «sostanziale» con sistematica fatturazione. Indici di compatibilità: gestione da parte di volontari; carattere occasionale o limitato nel tempo; pubblicità limitata alla comunità di riferimento; assenza di personale dipendente dedicato. La valutazione è sempre concreta e va effettuata in raccordo con le scritture contabili dell'ente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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