← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 62-bis del CAD riconosce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) come strumento per ridurre gli oneri amministrativi informativi e assicurare efficacia, trasparenza e controllo in tempo reale sull'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture. La gestione della BDNCP è attribuita all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, ora sostituito dal D.Lgs. 36/2023). La BDNCP raccoglie tutti i dati relativi alle procedure di appalto, agli operatori economici e ai contratti aggiudicati, e costituisce la fonte primaria per il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti degli operatori senza richiedere nuova documentazione. La BDNCP si inserisce nell'ecosistema delle basi di dati di interesse nazionale ex art. 60 CAD e interagisce con la PDND per l'accesso interoperabile da parte delle amministrazioni. Sul piano europeo, si raccorda con la direttiva appalti 2014/24/UE e con le disposizioni sull'open data negli appalti pubblici.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

In vigore dal 01/01/2006

1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) ((gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell' articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )) .

Commento

L'articolo 62-bis del CAD sancisce il ruolo della BDNCP come infrastruttura digitale centrale del sistema degli appalti pubblici italiani. La gestione da parte di ANAC garantisce un controllo terzo e indipendente sui dati, coerentemente con la missione anticorruzione dell'Autorità. La BDNCP costituisce la base operativa del sistema di e-procurement pubblico e abilita la piena digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino all'esecuzione e al collaudo.

Il collegamento con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è di particolare rilievo pratico: le stazioni appaltanti possono verificare direttamente nella BDNCP i requisiti di qualificazione e le cause di esclusione degli operatori economici, senza più gravare questi ultimi di oneri documentali ripetitivi. Questo meccanismo attua il principio «once only» previsto dal Regolamento (UE) 2018/1724 e dalla direttiva 2014/24/UE, con significativi vantaggi in termini di efficienza e trasparenza.

Dal punto di vista della protezione dei dati, la BDNCP tratta dati personali degli operatori economici e dei loro rappresentanti legali. Il trattamento è lecito ex art. 6 par. 1 lett. e) GDPR (interesse pubblico), ma ANAC ha adottato specifiche misure per garantire il rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità, anche per i dati pubblicati in formato aperto nell'ambito degli obblighi di trasparenza degli appalti.

Casi pratici

Caso 1: Verifica dei requisiti tramite FVOE in una gara d'appalto

Caso 2: Monitoraggio della spesa pubblica locale tramite open data BDNCP

Domande frequenti

Chi gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?

La BDNCP è gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016). ANAC raccoglie, gestisce e rende accessibili i dati su tutte le procedure di appalto sopra soglia e, progressivamente, anche sotto soglia, garantendo trasparenza e controllo sulla spesa pubblica.

Cos'è il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e come si collega alla BDNCP?

Il FVOE è uno strumento della BDNCP che consente agli operatori economici di caricare una sola volta i documenti attestanti i propri requisiti. Le stazioni appaltanti li verificano direttamente nel fascicolo senza richiedere nuova documentazione. Questo riduce gli oneri burocratici e attua il principio «once only» nella filiera degli appalti pubblici digitali.

I dati della BDNCP sono accessibili al pubblico?

Sì, in larga parte. ANAC pubblica i dati sugli appalti in formato aperto (open data) sul proprio portale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla normativa appalti. I dati sono anche disponibili tramite API per il riutilizzo da parte di ricercatori, giornalisti e organizzazioni della società civile, nel rispetto del GDPR per i dati personali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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