← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 60 del CAD definisce le basi di dati di interesse nazionale (BDIN) e ne disciplina il regime giuridico. Sono tali le raccolte di informazioni gestite digitalmente dalla PA, omogenee per tipologia e rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di altre amministrazioni. Le BDIN costituiscono un sistema informativo unitario, garantiscono l'allineamento dei dati tra amministrazioni e devono possedere requisiti minimi di sicurezza, accessibilità e interoperabilità, realizzati secondo le Linee guida AgID e le regole del Sistema statistico nazionale. Le amministrazioni responsabili consentono l'accesso pieno ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 CAD, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter. Il comma 3-bis individua in sede di prima applicazione le BDIN: Repertorio nazionale dei dati territoriali, ANPR, BDNCP, casellario giudiziale, registro delle imprese, casellario delle prestazioni previdenziali, archivi dell'Amministrazione finanziaria e anagrafe degli assistiti. La norma si raccorda con il principio «once only» del Regolamento (UE) 2018/1724 (sportello digitale unico) e con l'obbligo di interoperabilità imposto dal Regolamento eIDAS e dall'European Interoperability Framework (EIF).

Testo dell'articoloVigente

Art. 60 D.Lgs. 82/2005 CAD — Base di dati di interesse nazionale

In vigore dal 01/01/2006

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma

2. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e successive modificazioni.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo

50-ter. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 ; f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n.

503. f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; ((38)) f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; ((38)) f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; ((38)) f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo

6-quater. ((38))

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma

3-bis. ((38))

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

Commento

L'articolo 60 del CAD costituisce la norma cardine dell'architettura dei dati pubblici italiani: definisce il concetto di base di dati di interesse nazionale e ne stabilisce il regime di governance interoperabile. Le BDIN sono la concretizzazione normativa del principio «once only»: la PA raccoglie i dati una sola volta dal cittadino o dall'impresa e li condivide internamente tra amministrazioni, eliminando oneri duplicativi. Questo principio è oggi rafforzato dal Regolamento (UE) 2018/1724 che disciplina lo sportello digitale unico europeo.

La norma impone alle BDIN di rispettare requisiti minimi di sicurezza, accessibilità e interoperabilità, definiti nelle Linee guida AgID. Il collegamento con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter è fondamentale: è attraverso la PDND che le amministrazioni autorizzate accedono alle BDIN in modalità API, nel rispetto del quadro GDPR per i trattamenti di dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha competenza di controllo su questi flussi, come confermato dalla costante prassi del 2019-2024.

Il comma 3-bis elenca a titolo esemplificativo le prime BDIN individuate dal legislatore: ANPR, BDNCP, registro delle imprese, archivi fiscali, anagrafe degli assistiti e altri registri di rilevanza trasversale. L'elenco non è tassativo e può essere ampliato. L'articolo si raccorda strettamente con gli articoli 50, 50-ter e 62 del CAD, formando il nucleo normativo del sistema di interoperabilità della PA digitale italiana.

Casi pratici

Caso 1: Accesso della PA al registro delle imprese tramite PDND

Caso 2: Allineamento tra ANPR e archivi fiscali per l'erogazione di prestazioni

Domande frequenti

Cosa distingue una base di dati di interesse nazionale dalle altre banche dati pubbliche?

Le BDIN sono caratterizzate dall'omogeneità tipologica, dalla rilevanza per le funzioni istituzionali di più amministrazioni e dalla gestione digitale. A differenza di banche dati settoriali, devono garantire allineamento dei dati, interoperabilità e accesso strutturato via PDND, secondo standard definiti nelle Linee guida AgID e nel rispetto del GDPR per i dati personali ivi contenuti.

Come accedono le amministrazioni ai dati contenuti nelle BDIN?

L'accesso avviene tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter CAD, attraverso API certificate. Ogni accesso deve avere una finalità istituzionale documentata e rispettare i principi del GDPR, incluso quello di minimizzazione. Il Garante Privacy supervisiona la legittimità dei flussi di dati personali tra le diverse BDIN.

Quali sono le BDIN individuate dal legislatore in sede di prima applicazione?

Il comma 3-bis elenca: Repertorio nazionale dei dati territoriali, ANPR, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario giudiziale, registro delle imprese, casellario previdenziale, archivi dell'Amministrazione finanziaria e anagrafe degli assistiti. L'elenco ha valore ricognitivo e non esaustivo: nuove basi di dati possono essere qualificate come BDIN con successivi provvedimenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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