Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→CAD art. 57 - Art. 57 CAD - Articolo abrogato→CAD art. 58 - Art. 58 CAD - Articolo abrogato→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 56 CAD – Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi…→Art. 59 CAD – Dati territoriali→Art. 55 CAD – Articolo abrogato→Art. 60 CAD – Base di dati di interesse nazionale→Art. 54 CAD – Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni→Art. 61 CAD – Delocalizzazione dei registri informatici→Art. 53 CAD – Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 57-bis CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 («Decreto Riforma CAD»), nell’ambito della revisione organica del Codice dell’Amministrazione Digitale promossa dalla Legge Madia (L. 124/2015). Al momento dell’abrogazione, la disposizione disciplinava profili relativi all’AgID e alle sue funzioni di coordinamento in materia di digitalizzazione della PA. La riforma del 2016 ha profondamente ridisegnato il ruolo di AgID, che - con il D.Lgs. 179/2016 - è diventata l’autorità tecnico-normativa di riferimento per la trasformazione digitale pubblica, con funzioni di regolazione (Linee guida vincolanti), vigilanza e supporto tecnico alle PA. Le competenze originariamente previste dall’art. 57-bis sono state redistribuite tra le nuove disposizioni del CAD e le Linee guida AgID, adottate ai sensi del nuovo art. 71 CAD come atti di regolazione a carattere vincolante. Con l’istituzione dell’ACN (D.L. 82/2021) per i profili di cybersecurity e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale per la governance strategica, l’ecosistema istituzionale della digitalizzazione pubblica si è ulteriormente evoluto rispetto al quadro normativo originario dell’art. 57-bis.L’abrogazione dell’art. 57-bis CAD riflette la più ampia trasformazione del ruolo di AgID operata dal D.Lgs. 179/2016. Prima della riforma, AgID (nata nel 2012 dalla fusione di DigitPA e CNIPA) operava in un quadro normativo frammentato, con funzioni distribuite tra più articoli del CAD che sovrapponevano ruoli tecnici, regolativi e operativi. La riforma ha scelto di concentrare la disciplina delle funzioni AgID in poche disposizioni chiave (artt. 14-bis, 17, 71 CAD), abrogando le disposizioni ridondanti come l’art. 57-bis.
Il nuovo art. 14-bis CAD disciplina le funzioni di AgID come autorità di regolazione tecnica della digitalizzazione pubblica, mentre l’art. 71 ne definisce il potere di adottare Linee guida vincolanti per le PA. Questo sistema normativo è più coerente e flessibile rispetto al precedente, perché consente ad AgID di aggiornare la regolazione tecnica (attraverso le Linee guida) senza attendere interventi legislativi, in risposta alla rapida evoluzione tecnologica.
Sul piano istituzionale, il quadro è oggi completato dall’ACN per la cybersecurity (D.L. 82/2021), dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) per la governance politica dell’agenda digitale e da PagoPA S.p.A. per la gestione operativa delle piattaforme digitali abilitanti (PDND, IO, pagoPA, SPID/CIE). L’ecosistema istituzionale della digitalizzazione pubblica è oggi molto più articolato e specializzato rispetto al momento in cui l’art. 57-bis era stato introdotto.
Casi pratici
Caso 1: Adeguamento degli atti interni dopo la riforma CAD 2016
Caso 2: Interlocuzione con AgID per una nuova piattaforma digitale
Domande frequenti
Cosa disciplinava l’art. 57-bis CAD prima dell’abrogazione?
L’art. 57-bis CAD disciplinava profili relativi alle funzioni di AgID nel coordinamento della digitalizzazione della PA. Con la riforma del D.Lgs. 179/2016, le funzioni di AgID sono state ridefinite e concentrate negli artt. 14-bis e 71 CAD, che oggi costituiscono la base normativa primaria per le attività di regolazione tecnica e vigilanza dell’Agenzia.
Qual è il ruolo attuale di AgID dopo la riforma del 2016?
Dopo il D.Lgs. 179/2016, AgID è l’autorità tecnico-normativa per la digitalizzazione della PA: adotta Linee guida vincolanti (art. 71 CAD), accredita i soggetti che operano sulle piattaforme digitali, monitora l’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella PA e supporta le amministrazioni nella transizione digitale. Con l’istituzione dell’ACN (2021), le funzioni di cybersecurity sono migrate in parte a questa nuova autorità.
Chi si occupa oggi della governance della digitalizzazione pubblica in Italia?
La governance è distribuita tra più attori: AgID per la regolazione tecnica e l’interoperabilità, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) per la strategia politica e i progetti PNRR, l’ACN per la cybersecurity, PagoPA S.p.A. per la gestione operativa delle piattaforme (IO, pagoPA, PDND). Le singole PA sono coordinate da un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 CAD.