← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 57 CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Testo Unico sulla trasparenza amministrativa (c.d. «Decreto Trasparenza»). L’abrogazione riflette la scelta del legislatore del 2013 di concentrare in un unico corpus normativo la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, estraendo dal CAD le disposizioni relative al contenuto dei siti istituzionali per ricollocarle nel sistema organico del D.Lgs. 33/2013. Il D.Lgs. 33/2013 ha poi subito una profonda revisione ad opera del D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto il FOIA italiano (accesso civico generalizzato) e ha razionalizzato gli obblighi di pubblicazione, sopprimendo quelli ridondanti o sproporzionati. Oggi la materia è disciplinata dal D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016), dalle Linee guida ANAC (delibera 1310/2016 e successivi aggiornamenti) e, per i profili digitali, dalle Linee guida AgID sui siti web delle PA. Il raccordo con l’art. 54 CAD garantisce la continuità del sistema: quest’ultimo rinvia direttamente al D.Lgs. 33/2013 per la definizione del contenuto obbligatorio dei siti istituzionali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 57 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato

In vigore dal 01/01/2006

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33

Commento

L’abrogazione dell’art. 57 CAD ad opera del D.Lgs. 33/2013 è emblematica di una tendenza legislativa ricorrente nel diritto amministrativo digitale italiano: la progressiva «sistematizzazione» della materia, con il trasferimento di disposizioni «sparse» in testi unici o codici settoriali più organici. Il D.Lgs. 33/2013, ispirato ai modelli anglosassoni di Freedom of Information, ha rappresentato un cambio di paradigma nella cultura della trasparenza pubblica italiana, passando da un sistema di pubblicazione «obbligatoria ma discrezionale» a uno fondato su obblighi puntuali, verificabili e sanzionabili.

Il successivo D.Lgs. 97/2016 (riforma «FOIA») ha ulteriormente evoluto il sistema, introducendo l’accesso civico generalizzato che consente a chiunque di richiedere documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Questo doppio binario — pubblicazione proattiva obbligatoria + accesso reattivo generalizzato — costituisce oggi il cuore del sistema italiano di trasparenza amministrativa, pienamente allineato con gli standard europei del Consiglio d’Europa (Convenzione di Tromsø sull’accesso ai documenti pubblici).

Per l’operatore pratico, l’abrogazione dell’art. 57 CAD non comporta alcun vuoto normativo: la disciplina vigente si trova nel D.Lgs. 33/2013, aggiornato al D.Lgs. 97/2016, nelle Linee guida ANAC e nelle Linee guida AgID per i siti web PA. Il raccordo con il GDPR per la pubblicazione di dati personali dei dipendenti è garantito dall’art. 2-ter del Codice Privacy.

Casi pratici

Caso 1: Verifica degli obblighi di pubblicazione per un ente dopo il 2016

Caso 2: Gestione di una richiesta FOIA con dati di terzi

Domande frequenti

Perché l’art. 57 CAD è stato abrogato?

L’art. 57 CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2013, che ha riorganizzato in un unico corpus normativo tutta la disciplina della trasparenza amministrativa, estraendo dal CAD le disposizioni sul contenuto dei siti istituzionali per inserirle in un sistema più organico e completo. La materia è oggi integralmente regolata dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA italiano).

Dove si trova oggi la disciplina che era nell’art. 57 CAD?

La materia è oggi disciplinata dal D.Lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla trasparenza), dalle Linee guida ANAC (delibera 1310/2016 e aggiornamenti) e, per i profili tecnico-digitali, dalle Linee guida AgID sui siti web delle PA. L’art. 54 CAD funge da raccordo, rinviando espressamente al D.Lgs. 33/2013 per la definizione del contenuto obbligatorio dei siti istituzionali.

Cosa è cambiato con il FOIA italiano (D.Lgs. 97/2016)?

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto l’accesso civico generalizzato: chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla PA anche se non soggetti a pubblicazione obbligatoria, senza dover dimostrare un interesse qualificato. La PA può rifiutare solo per motivi tassativi (sicurezza, riservatezza, ecc.). Questo sistema affianca — senza sostituirlo — il regime degli obblighi di pubblicazione proattiva del D.Lgs. 33/2013.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.