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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’articolo 71 del Codice del Terzo settore regola il regime urbanistico e la concessione di beni pubblici agli ETS. Il primo comma stabilisce che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali adibiti alle attività istituzionali non produttive sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’immobile. Si tratta di una disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale del governo del territorio, volta ad agevolare l’insediamento degli ETS in qualsiasi contesto urbano. Il secondo comma prevede che Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali possano concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli ETS (con esclusione delle imprese sociali) per lo svolgimento delle attività istituzionali, con una durata massima di trent’anni e l’obbligo di manutenzione a carico del concessionario. Il terzo comma estende la possibilità alle concessioni di beni culturali pubblici, previo pagamento di un canone agevolato determinato dall’amministrazione, finalizzate a interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 71 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Locali utilizzati

In vigore dal 03/08/2017

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all' articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato. Note all'art. 71: – Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 , S.O. – Si riporta l' art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ): «Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato). –

1. La disciplina di cui all'art. 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all' art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio , delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.».

Commento

L’art. 71 CTS introduce tre distinte misure di favore per gli ETS in materia di locali e beni immobili. La prima, di natura urbanistica, risolve una questione pratica di grande rilevanza: gli enti del Terzo settore spesso operano in immobili con destinazioni d’uso non corrispondenti all’attività svolta (es. sede associativa in un locale con destinazione commerciale). La norma stabilisce che le attività istituzionali non produttive degli ETS sono compatibili con qualsiasi destinazione d’uso, eliminando la necessità di costosi cambi di destinazione urbanistica.

La seconda misura, contenuta nel comma 2, disciplina il comodato di beni pubblici. L’ente pubblico che concede l’immobile deve verificare che il bene non sia utilizzato per fini istituzionali propri. La durata massima di trent’anni garantisce stabilità all’ETS concessionario, che deve farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria. Dal punto di vista fiscale, il comodato gratuito di un bene pubblico non genera reddito tassabile in capo all’ETS, ma l’ente deve garantire la destinazione del bene alle sole attività istituzionali, pena la decadenza dalla concessione.

Il comma 3 prevede una fattispecie specialissima: la concessione di beni culturali pubblici non utilizzati, soggetti al Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), a fronte di un progetto di gestione e restauro a spese dell’ETS. Il canone agevolato non costituisce di per sé un vantaggio fiscale, ma la valorizzazione del bene culturale può dare accesso a ulteriori agevolazioni (detrazioni per erogazioni liberali ex art. 83 CTS, deduzioni per sponsorizzazioni culturali). Le attività istituzionali esercitate nell’immobile concesso rimangono soggette al regime tributario ordinario degli ETS.

Casi pratici

Caso 1: Associazione di promozione sociale in locale con destinazione commerciale

Caso 2: OdV in comodato su immobile comunale non utilizzato

Domande frequenti

Un’associazione può usare un locale commerciale come sede senza cambiare la destinazione d’uso?

Sì, ai sensi dell’art. 71, comma 1 CTS. Le sedi degli ETS e i locali per attività istituzionali non produttive sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’immobile.

Quali obblighi ha un ETS che riceve un immobile pubblico in comodato?

L’ETS deve destinare l’immobile esclusivamente alle proprie attività istituzionali e provvedere a proprie cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione, fino a un massimo di trent’anni (art. 71, comma 2 CTS).

Un ETS può ricevere in concessione un palazzo storico pubblico abbandonato?

Sì, se il bene culturale non è utilizzato e richiede restauro. Il comma 3 prevede che l’ETS, svolgendo attività di interesse generale nelle categorie indicate dall’art. 5, possa ottenere la concessione a canone agevolato, impegnandosi a realizzare a proprie spese gli interventi di recupero nel rispetto del D.Lgs. 42/2004.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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