In sintesi
L'art. 23-quater CAD è una disposizione di coordinamento normativo di estrema brevità: modifica l'art. 2712 del codice civile inserendo le «riproduzioni informatiche» tra le prove documentali ammesse nel processo civile, accanto alle riproduzioni fotografiche e meccaniche. L'art. 2712 c.c. disciplina le prove mediante riproduzioni: attribuisce alle riproduzioni meccaniche (fotografie, fotocopie, registrazioni audio-video) piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento della parte contro cui sono prodotte. Con la modifica introdotta dall'art. 23-quater CAD, le riproduzioni informatiche — screenshot, file audio-video digitali, registrazioni di schermate, backup di conversazioni elettroniche — ricevono il medesimo regime probatorio. La norma è il punto di raccordo tra il diritto processuale civile e il diritto digitale: senza questa integrazione, le prove digitali sarebbero rimaste in un limbo giuridico, applicabili analogicamente ma senza base testuale certa. La modifica si inserisce nel più ampio allineamento dell'ordinamento italiano al principio di neutralità tecnologica del Regolamento eIDAS e delle direttive europee in materia di prova elettronica (proposta di Regolamento e-evidence).
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 quater D.Lgs. 82/2005 CAD — (Riproduzioni informatiche)
In vigore dal 01/01/2006
((
1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche". ))
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 23-quater è tecnicamente una «novella codicistica» inserita nel CAD: anziché creare una norma autonoma, modifica direttamente il codice civile. Questa tecnica legislativa è insolita nel contesto del CAD ma coerente con la scelta di elevare le riproduzioni informatiche allo stesso rango delle prove documentali tradizionali nel sistema codicistico. La modifica all'art. 2712 c.c. è definitiva e strutturale: non è una norma speciale derogatoria, ma un'integrazione permanente del regime ordinario della prova civile.
Il regime delle riproduzioni informatiche ai sensi dell'art. 2712 c.c. — come modificato — è quello del «silenzio-assenso probatorio»: la riproduzione informatica fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a meno che la parte contro cui è prodotta non la disconosca espressamente. Il disconoscimento deve essere specifico e non generico, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di riproduzioni meccaniche (es. Cass. civ. n. 4297/2020). Questo regime è particolarmente rilevante per la prova di comunicazioni elettroniche (email, messaggi WhatsApp, screenshot di schermate), di accesso a sistemi informatici e di transazioni digitali.
In coordinamento con il GDPR (Reg. UE 679/2016) e con il Regolamento e-evidence (proposta COM/2018/225, in iter legislativo europeo), la norma pone questioni di bilanciamento tra diritto alla prova e diritto alla protezione dei dati personali: le riproduzioni informatiche di comunicazioni private possono contenere dati personali di terzi, e la loro produzione in giudizio richiede un fondamento giuridico ai sensi dell'art. 6 GDPR. La base giuridica è in genere l'«interesse legittimo» o la «difesa in giudizio» (art. 9, par. 2, lett. f GDPR per i dati sensibili).
Domande frequenti
Uno screenshot ha valore probatorio nel processo civile?
Sì. Grazie alla modifica introdotta dall'art. 23-quater CAD all'art. 2712 c.c., le riproduzioni informatiche — tra cui gli screenshot — fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento espresso della parte contro cui sono prodotte. Il disconoscimento deve essere specifico, non generico, e può avvenire solo nella prima udienza o difesa utile successiva alla produzione.
Come si disconosce una riproduzione informatica prodotta in giudizio?
La parte che intende contestare la riproduzione informatica deve disconoscerla espressamente nella prima difesa utile successiva alla sua produzione. Il disconoscimento generico («la documento è falso») non è sufficiente: occorre indicare specificamente in che cosa la riproduzione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti che pretende di rappresentare. In caso di disconoscimento, il giudice valuterà la prova liberamente.
Una conversazione WhatsApp screenshottata è ammissibile come prova in giudizio?
È ammissibile come riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c. (come modificato dall'art. 23-quater CAD), con valore probatorio salvo disconoscimento. Tuttavia, per rafforzare la prova, è consigliabile produrre anche la trascrizione autentica e, se possibile, richiedere un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) o affidarsi a un perito informatico forense che certifichi l'integrità del dato estratto.
Vedi anche