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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 22 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) introduce per le associazioni e le fondazioni ETS un percorso alternativo a quello ordinario del D.P.R. 361/2000 per l'acquisto della personalità giuridica: l'iscrizione nel RUNTS. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo verifica la sussistenza delle condizioni di legge — tra cui il patrimonio minimo stabilito con decreto ministeriale — e, se l'esito è positivo, deposita l'atto presso l'ufficio RUNTS competente, che procede all'iscrizione entro il termine di legge. L'iscrizione nel RUNTS produce l'acquisto della personalità giuridica. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha aggiunto il comma 1-bis, che disciplina il regime degli enti già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 che si iscrivono al RUNTS: l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche ordinari è sospesa per tutta la durata dell'iscrizione RUNTS, senza perdita della personalità giuridica già acquisita. Cancellazione o iscrizione al RUNTS vanno comunicate entro quindici giorni alla Prefettura o alla Regione competente. La norma si coordina con l'articolo 46 del CTS (uffici del RUNTS) e con l'articolo 2463 c.c. per la verifica notarile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 22 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Acquisto della personalità giuridica

In vigore dal 03/08/2017

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((ai sensi del presente articolo.)) . ((

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 . Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. ))

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e

3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Commento

L'articolo 22 del CTS rappresenta una delle innovazioni più significative del Codice in materia di struttura giuridica degli ETS: affianca al percorso «prefettizio» del D.P.R. 361/2000 — storicamente caratterizzato da tempi lunghi e margini di discrezionalità amministrativa — un percorso «notarile-RUNTS» più snello e certo. Il notaio svolge un ruolo di verifica preventiva della legalità dell'atto costitutivo e del rispetto dei requisiti del CTS; se la verifica ha esito positivo, deposita l'atto e l'ente acquisisce la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS, senza bisogno di un provvedimento amministrativo discrezionale.

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 105/2018, risolve un problema pratico che si presentava per gli enti già dotati di personalità giuridica ordinaria: questi soggetti, iscrivendosi al RUNTS, non perdono la personalità giuridica già acquisita, ma l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche provinciali o regionali è sospesa. La sospensione è reversibile: se l'ente viene cancellato dal RUNTS, l'iscrizione ordinaria torna efficace. Questo meccanismo di «sospensione» è funzionale a evitare duplicazioni di registri e a concentrare nel RUNTS la funzione di pubblicità legale degli ETS.

Il patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione è determinato con decreto ministeriale e differenziato per tipo di ente (associazione o fondazione) e per dimensione: una previsione che consente flessibilità senza rinunciare alla garanzia patrimoniale verso i creditori. Il notaio che deposita un atto non conforme risponde disciplinarmente; l'ente che non raggiunge il patrimonio minimo non può accedere alla personalità giuridica tramite RUNTS, ma può comunque operare come ETS non riconosciuto.

Casi pratici

Caso 1: Nuova fondazione ETS che acquisisce la personalità giuridica tramite RUNTS

Un gruppo di imprenditori costituisce una fondazione ETS per finanziare borse di studio in un'area svantaggiata. Il notaio redige l'atto costitutivo, verifica che il patrimonio iniziale superi la soglia minima stabilita con decreto ministeriale e che tutte le clausole obbligatorie dell'articolo 21 siano presenti. Completata la verifica con esito positivo, deposita l'atto presso l'ufficio RUNTS della Regione competente. Entro il termine di legge, il RUNTS procede all'iscrizione: la fondazione acquista la personalità giuridica senza dover attendere il decreto prefettizio, con un risparmio di tempo significativo rispetto al percorso ordinario.

Caso 2: Associazione già riconosciuta che si iscrive al RUNTS: gestione della doppia iscrizione

Un'associazione di promozione culturale ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura nel 2015. Nel 2024 decide di iscriversi al RUNTS per accedere ai benefici fiscali riservati agli ETS. Il notaio verifica la conformità dello statuto al CTS e deposita l'atto al RUNTS. Con l'iscrizione, l'efficacia dell'iscrizione prefettizia è sospesa ai sensi del comma 1-bis; l'ufficio RUNTS ne dà comunicazione alla Prefettura entro quindici giorni. L'associazione mantiene la personalità giuridica e può continuare a operare normalmente, applicando ora il regime fiscale del CTS.

Domande frequenti

Come si acquista la personalità giuridica tramite il RUNTS?

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo verifica che sussistano le condizioni previste dal CTS — tra cui il patrimonio minimo stabilito con decreto ministeriale — e deposita l'atto presso l'ufficio RUNTS competente. L'iscrizione nel RUNTS produce l'acquisto della personalità giuridica, senza necessità di un provvedimento prefettizio come nel percorso ordinario del D.P.R. 361/2000.

Cosa accade alla personalità giuridica di un ente già riconosciuto che si iscrive al RUNTS?

In base al comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 105/2018, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche ordinari (prefettizi o regionali) è sospesa per tutta la durata dell'iscrizione al RUNTS. L'ente non perde la personalità giuridica già acquisita. Se viene cancellato dal RUNTS, l'iscrizione ordinaria torna efficace.

Il notaio può rifiutarsi di depositare l'atto costitutivo al RUNTS?

Sì. Il notaio ha l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni di legge prima del deposito. Se l'atto costitutivo non rispetta i requisiti del CTS (ad esempio è assente la clausola di devoluzione del patrimonio residuo o non è raggiunto il patrimonio minimo), il notaio non può procedere al deposito e deve informare le parti delle irregolarità riscontrate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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