Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Ambito di applicazione

In vigore dal 03/08/2017

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

In sintesi

L'articolo 20 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) delimita l'ambito soggettivo di applicazione del Titolo IV del Codice, dedicato alle associazioni e alle fondazioni. La norma stabilisce che le disposizioni contenute nel Titolo si applicano a tutti gli ETS costituiti in forma di associazione - riconosciuta o non riconosciuta - o di fondazione. L'articolo svolge una funzione di raccordo sistematico: chiarisce che le regole di governance, di struttura organizzativa e di funzionamento previste dal Titolo IV (artt. 20-42) non si estendono agli ETS che assumono forme giuridiche diverse, come le società di mutuo soccorso, le imprese sociali costituite in forma societaria o altri enti speciali. Si coordina con la clausola generale dell'articolo 3, che qualifica gli ETS, e con le norme del Codice civile sulle associazioni (artt. 14-42 c.c.) e sulle fondazioni (artt. 12-16 c.c.), le quali restano applicabili in quanto compatibili e non derogate dal CTS. Sul piano fiscale, la qualificazione come associazione o fondazione ETS è presupposto per l'accesso al regime tributario agevolato del Titolo X del Codice.

L'articolo 20 è una norma di portata ordinatoria, ma la sua funzione di delimitazione dell'ambito applicativo non va sottovalutata. Il Titolo IV del CTS introduce deroghe significative alla disciplina del Codice civile sulle associazioni e sulle fondazioni (ad esempio in materia di ammissione degli associati, di assemblea, di organi di controllo): tali deroghe si applicano esclusivamente agli ETS che abbiano adottato la forma associativa o fondazionale, e non ad altri enti del Terzo settore che operano in forme diverse.

La bipartizione tra associazioni riconosciute e non riconosciute è rilevante: le prime acquistano personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del CTS, con regime di responsabilità limitata; le seconde sono prive di personalità giuridica e rispondono con il fondo comune, fermo restando che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente ai sensi dell'articolo 38 c.c. Il CTS non elimina questa distinzione, ma la rende meno determinante ai fini dell'iscrizione al RUNTS, che è aperta ad entrambe le forme.

Per le fondazioni, il richiamo dell'articolo 20 consente l'applicazione delle norme del Titolo IV - in particolare quelle sull'organo assembleare o di indirizzo previste dallo statuto - pur nella consapevolezza che la natura fondazionale pone limiti strutturali: non vi è una base sociale di associati, e la volontà del fondatore costituisce un vincolo interpretativo per tutta la vita dell'ente. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 20.

Casi pratici

Caso 1: Impresa sociale in forma di SRL: inapplicabilità del Titolo IV

Caso 2: Associazione non riconosciuta che si iscrive al RUNTS: chiarimento sul regime di responsabilità

Domande frequenti

A quali ETS si applicano le disposizioni del Titolo IV del CTS?

L'articolo 20 limita l'applicazione del Titolo IV agli ETS costituiti in forma di associazione - riconosciuta o non riconosciuta - o di fondazione. Gli ETS che adottano altre forme giuridiche (ad esempio imprese sociali in forma societaria) non sono soggetti alle disposizioni del Titolo IV.

Qual è la differenza pratica tra un'associazione ETS riconosciuta e una non riconosciuta?

L'associazione riconosciuta acquista personalità giuridica - mediante iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 CTS o, in alternativa, secondo il D.P.R. 361/2000 - e risponde delle obbligazioni con il solo patrimonio dell'ente. Quella non riconosciuta è priva di personalità giuridica: risponde con il fondo comune, ma chi agisce in nome e per conto dell'associazione può rispondere personalmente ai sensi dell'art. 38 c.c.

Le fondazioni ETS sono soggette alle stesse norme delle associazioni ETS?

Sì, in quanto compatibili. L'articolo 20 include le fondazioni nell'ambito applicativo del Titolo IV, ma le disposizioni sulla base sociale e sull'assemblea si applicano solo se lo statuto della fondazione preveda un organo assembleare o di indirizzo. La volontà del fondatore e la natura fondazionale costituiscono un limite interpretativo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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