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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 20 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) delimita l'ambito soggettivo di applicazione del Titolo IV del Codice, dedicato alle associazioni e alle fondazioni. La norma stabilisce che le disposizioni contenute nel Titolo si applicano a tutti gli ETS costituiti in forma di associazione — riconosciuta o non riconosciuta — o di fondazione. L'articolo svolge una funzione di raccordo sistematico: chiarisce che le regole di governance, di struttura organizzativa e di funzionamento previste dal Titolo IV (artt. 20-42) non si estendono agli ETS che assumono forme giuridiche diverse, come le società di mutuo soccorso, le imprese sociali costituite in forma societaria o altri enti speciali. Si coordina con la clausola generale dell'articolo 3, che qualifica gli ETS, e con le norme del Codice civile sulle associazioni (artt. 14-42 c.c.) e sulle fondazioni (artt. 12-16 c.c.), le quali restano applicabili in quanto compatibili e non derogate dal CTS. Sul piano fiscale, la qualificazione come associazione o fondazione ETS è presupposto per l'accesso al regime tributario agevolato del Titolo X del Codice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 20 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Ambito di applicazione

In vigore dal 03/08/2017

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Commento

L'articolo 20 è una norma di portata ordinatoria, ma la sua funzione di delimitazione dell'ambito applicativo non va sottovalutata. Il Titolo IV del CTS introduce deroghe significative alla disciplina del Codice civile sulle associazioni e sulle fondazioni (ad esempio in materia di ammissione degli associati, di assemblea, di organi di controllo): tali deroghe si applicano esclusivamente agli ETS che abbiano adottato la forma associativa o fondazionale, e non ad altri enti del Terzo settore che operano in forme diverse.

La bipartizione tra associazioni riconosciute e non riconosciute è rilevante: le prime acquistano personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del CTS, con regime di responsabilità limitata; le seconde sono prive di personalità giuridica e rispondono con il fondo comune, fermo restando che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente ai sensi dell'articolo 38 c.c. Il CTS non elimina questa distinzione, ma la rende meno determinante ai fini dell'iscrizione al RUNTS, che è aperta ad entrambe le forme.

Per le fondazioni, il richiamo dell'articolo 20 consente l'applicazione delle norme del Titolo IV — in particolare quelle sull'organo assembleare o di indirizzo previste dallo statuto — pur nella consapevolezza che la natura fondazionale pone limiti strutturali: non vi è una base sociale di associati, e la volontà del fondatore costituisce un vincolo interpretativo per tutta la vita dell'ente. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 20.

Casi pratici

Caso 1: Impresa sociale in forma di SRL: inapplicabilità del Titolo IV

Una SRL iscritta come impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017 chiede se debba rispettare le disposizioni del Titolo IV del CTS sull'atto costitutivo e sull'assemblea. L'articolo 20 chiarisce che il Titolo IV si applica esclusivamente agli ETS in forma associativa o fondazionale; una SRL, anche se iscritta al RUNTS come impresa sociale, resta assoggettata alla disciplina societaria del Codice civile (artt. 2462 ss.) e alle norme speciali del D.Lgs. 112/2017, non alle disposizioni del Titolo IV del CTS.

Caso 2: Associazione non riconosciuta che si iscrive al RUNTS: chiarimento sul regime di responsabilità

Un'associazione culturale non riconosciuta decide di iscriversi al RUNTS come APS senza richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. L'iscrizione al RUNTS la qualifica come ETS e le rende applicabili le disposizioni del Titolo IV. Tuttavia, l'assenza di personalità giuridica non cambia: in caso di obbligazioni contratte a nome dell'associazione, coloro che hanno agito in suo nome restano personalmente responsabili ai sensi dell'articolo 38 c.c. Per limitare questa esposizione, l'associazione può scegliere di acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del CTS, dotandosi del patrimonio minimo richiesto.

Domande frequenti

A quali ETS si applicano le disposizioni del Titolo IV del CTS?

L'articolo 20 limita l'applicazione del Titolo IV agli ETS costituiti in forma di associazione — riconosciuta o non riconosciuta — o di fondazione. Gli ETS che adottano altre forme giuridiche (ad esempio imprese sociali in forma societaria) non sono soggetti alle disposizioni del Titolo IV.

Qual è la differenza pratica tra un'associazione ETS riconosciuta e una non riconosciuta?

L'associazione riconosciuta acquista personalità giuridica — mediante iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 CTS o, in alternativa, secondo il D.P.R. 361/2000 — e risponde delle obbligazioni con il solo patrimonio dell'ente. Quella non riconosciuta è priva di personalità giuridica: risponde con il fondo comune, ma chi agisce in nome e per conto dell'associazione può rispondere personalmente ai sensi dell'art. 38 c.c.

Le fondazioni ETS sono soggette alle stesse norme delle associazioni ETS?

Sì, in quanto compatibili. L'articolo 20 include le fondazioni nell'ambito applicativo del Titolo IV, ma le disposizioni sulla base sociale e sull'assemblea si applicano solo se lo statuto della fondazione preveda un organo assembleare o di indirizzo. La volontà del fondatore e la natura fondazionale costituiscono un limite interpretativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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