Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Assicurazione obbligatoria
In vigore dal 03/08/2017
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
Commento
L'articolo 18 del CTS sistematizza in un'unica norma l'obbligo assicurativo per i volontari che era in precedenza disciplinato in modo frammentato dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991). La copertura richiesta è duplice: infortuni e malattie connessi all'attività (profilo indennitario) e responsabilità civile verso terzi (profilo risarcitorio). L'ente che non provvede è esposto sia a responsabilità diretta verso il volontario infortunato, sia al rischio di perdere l'iscrizione al RUNTS o di non poter stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Il comma 2 introduce uno strumento di semplificazione particolarmente rilevante per gli enti di piccole dimensioni: le polizze «numeriche», che consentono di assicurare un numero variabile di volontari senza dover nominare ciascuno singolarmente, con un premio proporzionale alle giornate di attività effettuate. Il decreto attuativo ministeriale era atteso entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice; la sua emanazione ha richiesto tempi più lunghi, ma il mercato assicurativo ha nel frattempo sviluppato prodotti standardizzati che rispettano lo spirito della norma.
Il comma 3 è di grande rilevanza pratica: nelle convenzioni tra ETS e pubbliche amministrazioni (regolate dall'articolo 56 del CTS), la copertura assicurativa è elemento essenziale — la sua assenza rende la convenzione invalida — e il costo è a carico dell'ente pubblico. Ciò significa che l'amministrazione non può scaricare sull'ETS i premi relativi all'attività svolta in esecuzione della convenzione. In sede di rinnovo contrattuale, gli ETS devono verificare che la clausola assicurativa sia presente e che il rimborso copra effettivamente l'intero premio pagato.
Casi pratici
Caso 1: Piccola ODV che organizza un evento annuale: scelta della polizza numerica
Un'organizzazione di volontariato con sede in un comune di cinquemila abitanti organizza una raccolta fondi annuale con il supporto di trenta volontari per tre giorni. Anziché stipulare una polizza nominativa per ciascun volontario — operazione costosa e complessa per un ente con poche risorse amministrative — l'ODV stipula una polizza numerica che copre fino a cinquanta volontari per un massimo di dieci giorni di attività annui. Il premio è proporzionale alle giornate dichiarate; l'ente comunica all'assicuratore l'attività programmata prima dell'evento e conserva il documento di copertura nel fascicolo della manifestazione.
Caso 2: ETS che stipula una convenzione con il Comune: negoziazione della clausola assicurativa
Un'associazione di promozione sociale stipula una convenzione triennale con il Comune per la gestione di un centro diurno. In sede di negoziazione, il Comune propone un testo in cui gli oneri assicurativi dei volontari sono a carico dell'associazione. L'APS contesta la clausola, richiamando il comma 3 dell'articolo 18 del CTS, e chiede che la convenzione indichi espressamente il rimborso del premio assicurativo da parte del Comune. La clausola viene corretta; l'importo del rimborso è determinato sulla base del preventivo fornito dalla compagnia assicuratrice dell'associazione.
Domande frequenti
Quali rischi devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria per i volontari?
L'articolo 18, comma 1, prevede due tipologie di copertura: infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e responsabilità civile verso i terzi. Entrambe le coperture sono obbligatorie per tutti gli ETS che si avvalgono di volontari, a prescindere dal numero di questi e dalla frequenza dell'attività.
Chi paga l'assicurazione dei volontari nelle convenzioni con le pubbliche amministrazioni?
Il comma 3 dell'articolo 18 stabilisce che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra ETS e PA, e che i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica. L'ETS non può essere chiamato a sostenere i premi relativi all'attività svolta nell'ambito della convenzione.
Cosa sono le polizze numeriche previste dall'articolo 18?
Sono polizze assicurative che consentono di coprire un numero variabile di volontari senza nominarli individualmente, calcolando il premio in base alle giornate di attività effettuate. Sono uno strumento di semplificazione pensato per gli enti di piccole dimensioni con un numero di volontari variabile nel tempo.
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