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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 14 del Codice del Terzo Settore introduce l'obbligo del bilancio sociale per gli enti del Terzo settore che superano determinate soglie dimensionali, stabilendo altresì obblighi di trasparenza patrimoniale per gli ETS di medie dimensioni. Il comma 1 prevede che gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro debbano depositare il bilancio sociale al RUNTS e pubblicarlo nel proprio sito internet. Il bilancio sociale è redatto secondo linee guida ministeriali che tengono conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'ente, con attenzione alla valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il comma 2 introduce un obbligo di trasparenza distinto: gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro devono pubblicare annualmente nel sito internet — proprio o della rete associativa di riferimento — gli emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Questi obblighi si collocano nell'alveo del principio di trasparenza che permea l'intero CTS e rafforzano la legittimità del sistema delle agevolazioni fiscali, garantendo che le risorse siano impiegate in modo coerente con la missione solidaristica degli enti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 14 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Bilancio sociale

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Commento

L'art. 14 CTS introduce nel diritto del Terzo settore italiano un istituto di origine anglosassone — il social reporting — adattandolo all'ordinamento nazionale attraverso il meccanismo delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale non è un documento contabile in senso stretto, ma una rendicontazione qualitativa e quantitativa delle attività svolte in relazione alle finalità statutarie, rivolta a tutti gli stakeholder dell'ente: soci, volontari, donatori, enti pubblici, comunità locale. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato questa disposizione, che sin dall'origine presentava un assetto normativo equilibrato. Le linee guida ministeriali (D.M. 4 luglio 2019) hanno definito i contenuti minimi e i formati del bilancio sociale.

La soglia di 1 milione di euro per l'obbligo del bilancio sociale è calibrata per colpire gli ETS di medie e grandi dimensioni, che beneficiano in misura maggiore delle agevolazioni fiscali e che esercitano un impatto sociale più significativo. Per questi enti, la rendicontazione dell'impatto sociale non è solo un adempimento formale, ma uno strumento strategico: consente di dimostrare ai finanziatori pubblici e privati l'efficacia delle proprie attività, di attrarre donazioni e di partecipare a bandi pubblici con maggiore credibilità. Il coordinamento con le norme sulla valutazione dell'impatto sociale (art. 7 del D.Lgs. 112/2017 per le imprese sociali) crea un sistema coerente di rendicontazione non finanziaria nel Terzo settore.

L'obbligo di pubblicazione degli emolumenti (comma 2) per gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro è una misura di trasparenza retributiva che trova analogie nelle norme sul pubblico impiego e nelle regole di governance delle società quotate. Per gli ETS, tale obbligo è particolarmente significativo perché il sistema di agevolazioni fiscali — che comporta benefici per i donatori e riduzione del carico fiscale dell'ente — si fonda sull'assenza di finalità lucrative. La trasparenza sugli emolumenti è il meccanismo di controllo che garantisce che le risorse non siano indirettamente distribuite ai vertici dell'ente sotto forma di compensi sproporzionati, in violazione del divieto di distribuzione degli utili.

Casi pratici

Caso 1: Grande fondazione ETS e bilancio sociale con valutazione dell'impatto

Una fondazione ETS che gestisce una rete di centri di accoglienza per migranti consegue entrate annue di 3 milioni di euro, prevalentemente da contributi pubblici e donazioni di grandi enti filantropici. Supera la soglia di 1 milione di euro e deve depositare il bilancio sociale al RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il documento, redatto secondo le linee guida del D.M. 4 luglio 2019, include la valutazione dell'impatto sociale delle attività (indicatori di integrazione, percorsi lavorativi avviati, servizi erogati) e viene pubblicato sul sito della fondazione: diventa così uno strumento di comunicazione verso i donatori e le pubbliche amministrazioni finanziatrici.

Caso 2: Associazione ETS con entrate di 120.000 euro e obbligo di trasparenza retributiva

Un'associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, con entrate annue di 120.000 euro derivanti da quote associative, contributi pubblici e raccolta fondi, non supera la soglia del bilancio sociale ma supera quella dei 100.000 euro. È tenuta a pubblicare ogni anno, nel proprio sito internet, l'elenco degli emolumenti e compensi corrisposti agli organi sociali, ai dirigenti e agli associati, compresi i rimborsi spese forfetari. La pubblicazione deve essere aggiornata e accessibile liberamente: la sua mancanza può essere oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio RUNTS in sede di vigilanza.

Domande frequenti

Tutti gli ETS sono obbligati a redigere il bilancio sociale?

No. L'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale al RUNTS riguarda solo gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro (art. 14, comma 1, CTS). Gli ETS di dimensioni inferiori possono redigere il bilancio sociale su base volontaria, seguendo le linee guida ministeriali, ma non sono obbligati.

Un ETS con entrate di 150.000 euro deve pubblicare i compensi dei propri amministratori?

Sì. Il comma 2 dell'art. 14 CTS impone agli ETS con entrate superiori a 100.000 euro di pubblicare annualmente nel proprio sito internet — o in quello della rete associativa di riferimento — gli emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti agli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Cosa deve contenere il bilancio sociale di un ETS?

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida del D.M. 4 luglio 2019 e deve contenere, tra l'altro: la descrizione dell'assetto istituzionale, la mappatura degli stakeholder, il rendiconto delle attività di interesse generale svolte, la valutazione dell'impatto sociale generato, le risorse umane coinvolte (volontari, dipendenti) e le politiche di remunerazione. Il documento deve essere depositato al RUNTS e pubblicato sul sito dell'ente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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